Legno | Normativa Tecnica
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Strutture in legno e NTC 2018: cosa cambia?

Breve panoramica di quelle che possono essere considerate le principali novità del DM 17.01.18.

Le rinnovate Norme Tecniche per le Costruzioni possono costituire senza dubbio un’importante opportunità di sviluppo per il settore, nella direzione di un’armonizzazione progressiva verso i pertinenti Codici di Calcolo Europei. Molto, allo stesso tempo, per una corretta applicazione del nuovo testo legislativo dipenderà dalle tempistiche di pubblicazione della revisione della Circolare Esplicativa, nonché dell’emanazione delle relative Appendici Nazionali.

Entro il presente ambito si vuol fornire – per i paragrafi di maggiore interesse per il comparto industriale rappresentato da FederlegnoArredo – una breve panoramica di quelle che possono essere considerate le principali novità del DM 17.01.18.

Il Paragrafo 4.4 “Costruzioni in legno”

La Tab. 4.4.III all’interno delle NTC, rispetto a quella delle NTC 2008, introduce accanto alla colonna “A” (che conferma gli i valori del DM 14.01.08) una colonna “B” più favorevole (che infatti prevede una parziale armonizzazione con quanto previsto in EC5). La possibilità di utilizzare i valori di 𝛄M della colonna “B” dipende dall’uniformità dei valori di resistenza propri del materiale in questione, come meglio spiegato di seguito. Inoltre per la prima volta viene esplicitato un coefficiente dedicato al CLT (“Pannello di tavole incollate a strati incrociati”).

NTC2018, legno: novità sui coefficienti parziali di sicurezza.JPG

Al fine di utilizzare i valori riportati nella colonna “B” è necessario dimostrare che, per gli elementi derivanti da produzioni soggette a controllo continuativo (come da par. 11.7), il Coefficiente di Variazione (rapporto tra scarto quadratico medio e valor medio) della resistenza non sia superiore al 15%

Senza entrare in merito ai contenuti proposti dal nuovo Decreto Ministeriale, si ricorda che i modelli probabilistici di riferimento e le opportune sperimentazioni per la determinazione del CoV (Coefficiente di Variazione) per i materiali a base legno (oggetto di una specifica tecnica come PR 305/11e s.m.i.) sono già stati definiti dalla JCSS (Joint Commitee on Structural Safety) a cui naturalmente il produttore di elementi strutturali in legno può far riferimento nel predisporre la relativa documentazione accompagnatoria.

Infine per quanto riguarda i valori di kmod , questi sono forniti nella Tab. 4.4.IV, anch’essa modificata favorevolmente rispetto a quella contenuta nelle NTC 2008 per le condizioni di carico istantanee: nell’ultima colonna, quella appunto relativa alla classe di carico istantanea, i valori sono stati incrementati del 10%. Con l’uscita delle prossime Norme Tecniche tale parametro è quindi armonizzato con quanto previsto in sede di codice di calcolo europeo (EC5).

Il Paragrafo 7.7 “Costruzioni di legno” (progettazione in zona sismica)

Probabilmente è il paragrafo che apporta le maggiori novità e che tende in senso positivo a sensibilizzare lo strutturista incaricato a giustificare le scelte adottate negli aspetti concettuali l’opera di ingegneria. Insieme ad una più puntuale definizione dei coefficienti di sovraresistenza, si assiste ad una maggior chiarezza espositiva all’interno della tabella 7.3.II dedicata ai fattori di comportamento e alle relative tipologie strutturali.

NTC2018-legno-tipologie-costruttive.JPG

Alcuni dei valori sopra riportati (da considerare come massimi) differiscono lievemente da quelli elencati nelle tabelle 7.7.I. e 7.7.II delle NTC 2008, ora unificate in un'unica tabella che prevede anche per le strutture delle prima riga la possibilità di essere progettate in CD“A” o in CD“B”. Ulteriore importante novità, rispetto alla versione della corrente delle Norme, è che nel nuovo testo normativo viene esplicitato il relativo coefficiente di comportamento per le strutture realizzate tramite CLT (“Pannelli incollati a strati incrociati”) a cui viene attribuito un q0(max) = 2,5 (CD “B”).

Il Paragrafo 11.7 “Materiali e prodotti a base legno”

Il nuovo testo del par. 11.7 riprende, aggiornando le Norme con quanto previsto dal Reg. 305/2011 e s.m.i., quanto precedentemente proposto dal DM 2008 in merito alle modalità di qualificazione ed identificazione dei materiali e prodotti.
Per quanto riguarda l’industria di settore (considerando i produttori e centri di lavorazione) e i professionisti interessati, le principali novità possono essere così riassunte:

  • Validità degli attestati di qualificazione: gli attestati di qualificazione (e di denuncia di attività) rilasciati cessano la loro validità dopo cinque anni a seguito del rilascio (“dopo l’entrata in vigore della presente versione delle Norme tecniche per le Costruzioni”);
  • Direttore tecnico di Produzione (DTP): per la figura del Direttore Tecnico di Produzione si prevede una fase di formazione e aggiornamento a cadenza triennale.
  • Documentazione accompagnatoria: viene definita con precisione la documentazione minima da allegare al materiale nel momento in cui lo stesso transita in cantiere. Per i prodotti di maggiormente diffusi a livello commerciale si riporta tabella esemplificativa:

NTC2018, legno: novità sulla documentazione accompagnatoria

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