Strutture in calcestruzzo armato: gli interventi sull’esistente ai sensi del d.P.R. 380/01 s.m.i.
In questo articolo si propone una sintesi degli interventi sugli edifici in c.a. a seguito del riscontro di patologie edilizie, una discriminante di scelta che oltre a coinvolgere la pubblica incolumità interessa o meno porzioni di struttura.
Ambito intervento strutturale
La tecnologia costruttiva del calcestruzzo armato segue ovviamente, a livello macroscopico di intervento, le medesime modalità, dal punto di vista di procedura ed inquadramento amministrativo, della muratura che qui di seguito vado a riportare:
- DM Infrastrutture e Trasporti 17 gennaio 2018 "Norme tecniche per le costruzioni";
- Circolare C.S.LL.PP. n.7 del 21 gennaio 2019.
Il primo testo cogente, il secondo d’indirizzo ma in entrambi i casi vi è un ordine di intervento imprescindibile, ovvero, in teoria, l’ordine di approccio all’esistente prevede fin da subito la risoluzione di errori o difetti e poi, solo dopo, la volontà del Committente all’intervento preventivato.
> Verifica di sicurezza strutturale (§8.3) che implica:
- l’uso della costruzione possa continuare senza interventi;
- l’uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell’uso);
- sia necessario aumentare la sicurezza strutturale, mediante interventi.
> Intervento locale (§ 8.4.1)
> Miglioramento (§ 8.4.2)
> Adeguamento (§ 8.4.3)
- Eurocodici strutturali pubblicati dal CEN, compresi gli annessi nazionali;
- Relativa normativa regionale rispondente alla zonazione sismica.
In particolare, negli interventi sull’esistente dovranno essere valutati e curati gli aspetti seguenti:
- riparazione di eventuali danni presenti;
- riduzione delle carenze dovute ad errori grossolani;
- miglioramento della capacità deformativa ("duttilità") di singoli elementi;
- riduzione delle condizioni, anche legate alla presenza di elementi non strutturali, che determinano situazioni di forte irregolarità, sia planimetrica sia altimetrica, degli edifici, in termini di massa, resistenza e/o rigidezza;
- riduzione delle masse, anche mediante demolizione parziale o variazione di destinazione d’uso;
- riduzione dell’impegno degli elementi strutturali originari mediante l’introduzione di sistemi d’isolamento o di dissipazione di energia;
- riduzione dell’eccessiva deformabilità degli orizzontamenti, sia nel loro piano che ortogonalmente ad esso;
- miglioramento dei collegamenti degli elementi non strutturali, alla struttura e tra loro;
- incremento della resistenza degli elementi verticali resistenti, tenendo eventualmente conto di una possibile riduzione della duttilità globale per effetto di rinforzi locali;
- realizzazione, ampliamento, eliminazione di giunti sismici o interposizione di materiali atti ad attenuare gli eventuali urti;
- miglioramento del sistema di fondazione, ove necessario.
Breve sintesi della normativa di riferimento ante NTC 18
Una sintesi che è riferita esclusivamente alla tecnologia costruttiva dele c.a. e c.a.p. e di come il controllo sui dettagli costruttivi e sui materiali sia cambiato in funzione della percezione del rischio e dell’evoluzione tecnologica.
- 1939 – Regio Decreto Legge n. 2228 e n. 2229 del 16 Novembre 1939 (G.U. n. 92 del 18/04/1940)
- 1971 – Legge n. 1086 del 5 Novembre 1971 (G.U. n. 321 del 21/12/1971) “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica”.
- 1974 – Legge n. 64 del 2 Febbraio 1974 (G.U. n. 76 del 21/03/1974) “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”
- 1992 – Decreto Ministeriale del 14 Febbraio 1992 (G.U. n.65 del 18/03/1992) “Norme tecniche per le opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche”, questo decreto è stato emesso a seguito delle indicazioni contenute nella Legge n. 1086 del 5 Novembre 1971.
- 1996 – Decreto Ministeriale del 9 Gennaio 1996. (G.U. n.29 del 5/02/1996) “Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche”, che sostituisce il decreto precedente, per quanto concerne le verifiche con il metodo degli stati limite, consentendo tra l’altro l’uso degli Eurocodici 2 e 3.
Intervento privo di rilevanza nei confronti della pubblica incolumità per la Liguria
Si tratta di interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
Secondo le linee guida della Liguria (d.G.R. 812/20 – Allegato B), ricadono in questa categoria tutte quelle opere ed interventi che per destinazione d’uso, caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, e che pertanto possono essere realizzate con preavviso scritto allo Sportello unico comunale, secondo modalità e contenuti disciplinati dalle Regioni, eventualmente semplificati rispetto alle disposizioni di cui all’art. 93 del D.P.R. 380/2001, fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.
A titolo di esempio si riportano alcune opere che vi ricadono:
- Strutture temporanee
- costruzioni e manufatti, anche aperti, non destinati ad uso abitativo, di altezza media ≤ 2,6 [m], misurata dall’estradosso di fondazione, volume di inviluppo ≤ 65 [m3] e copertura con peso proprio (strutturale G1 + non strutturale G2) ≤ 100 [daN/m2]. Sono riconducibili a questo gruppo le costruzioni e i manufatti ad uso agricolo, tecnologico, di arredo e usi assimilabili;
- opere di sostegno prive di pali e/o tiranti, di altezza massima, esclusa la fondazione, ≤ 1,5 [m];
- opere idrauliche prive di pali e/o tiranti e/o palancole, di altezza massima, esclusa la fondazione, ≤ 1,5 [m];
- opere marittime di altezza massima ≤ 3 [m], misurata dalla quota del fondale esistente;
- serbatoi, cisterne e silos di capacità ≤ 10 [m3];
- passerelle pedonali a singola campata di lunghezza ≤ 2 [m];
- piscine interrate scoperte con altezza massima dei muri di perimetro della vasca ≤ 1,5 [m], esclusa la fondazione.
- Interventi su edifici e strutture esistenti:
a. consolidamenti del terreno di fondazione mediante iniezioni di resine sintetiche o altre tecniche similari purché non alterino il comportamento globale dell’edificio;
b. realizzazione di piccoli soppalchi a struttura lignea o comunque leggera con carico complessivo (peso proprio e sovraccarico) ≤ 100 [daN/m2], a destinazione non abitabile, ancorché praticabile, e superficie ≤ 10 [m2];
c. costruzione di pensiline e tettoie esterne in aggetto in legno o metallo, in genere sopra finestre o portoncini di ingresso;
d. costruzione ovvero sostituzione di abbaini in copertura;
e. installazione di scale di collegamento interne, in legno o metallo, generalmente prefabbricate, per un solo piano di altezza ≤ 4,5 [m], a rampa di larghezza ≤ 1 [m] o a chiocciola di diametro ≤ 1,5 [m], purché la necessaria demolizione di porzione del solaio non comprometta la staticità della struttura né il suo comportamento sismico;
f. installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici, interni all’edificio, le cui strutture non modificano significativamente la distribuzione delle azioni orizzontali;
g. canne fumarie e condotte tecnologiche, eventualmente collegate alle strutture portanti, purché non interferiscano con il comportamento delle stesse strutture;
h. interventi su elementi non strutturali (tramezze, pavimenti, intonaci,serramenti, manto di copertura, ecc.) purché non comportino variazioni al comportamento globale o di singole parti della struttura.
Intervento locale: minor rilevanza
Il caso più ricorrente è quello del varco nella muratura portante, solitamente riconducibile ad un intervento locale ai sensi delle Ntc18. Per quanto concerne il testo unico dell’edilizia, d.P.R. 380/01 s.m.i., questo corrisponde ad un intervento di minor rilevanza, ovvero:
«“le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3)”, le linee guida rimandano direttamente alla fattispecie di “riparazione o intervento locale” definita al paragrafo 8.4.1 delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018) e al corrispondente paragrafo C8.4.1 della Circolare applicativa n. 7 del 21/01/2019. … [omissis] …a prescindere dalla classe d’uso e dalla zona sismica».
I requisiti di progettazione e di deposito strutturale sono riportati nella tabella sottostante.
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