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Struttura adibita a bar-ristorante nel parco pubblico o chiosco? Quando serve il permesso di costruire?

Tar Parma: un manufatto installato all'interno di un parco pubblico di notevoli dimensioni, che si presenta stabilmente infisso al suolo e certamente difetta del requisito della temporaneità e facile rimovibilità, non può essere assentito senza titolo abilitativo.

Ci sono 'chioschi' e 'chioschi'.

Quello del caso della sentenza 201/2023 dello scorso 9 giugno del Tar Parma è particolare, perché porta ad una conclusione - serve il permesso di costruire - nata da un assunto diverso, cioè la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, legge n. 241/1990 del Comune, avente ad oggetto l'istanza presentata da una società per la realizzazione di un chiosco adibito alla somministrazione alimenti e bevande all'interno di un parco pubblico.

Il chiosco dentro il parco

I ricorrenti - una serie di privati - tutti residenti fronte parco o comunque nelle immediate adiacenze, e frequentanti l’area, sono venuti a conoscenza dell’imminente realizzazione nel parco di un'ampia nuova struttura/costruzione, saldamente infissa al suolo (con fondazioni e conseguente cementificazione dell’area di sedime), della dimensione di oltre 100,00 mq, destinata all'apertura di un punto di ristoro/bar privato (con circa 35/40 posti a sedere), con attività di ristorazione-bar e sonore di vario genere (musicali, cinematografiche ed altro).

Il Comune nel frattempo ha espresso avviso favorevole all’avvio di una procedura per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la concessione di aree pubbliche all’interno di alcuni parchi della città per l’acquisto, l’installazione e la gestione di chioschi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande.

Con successiva determina dirigenziale è stato poi approvato il relativo schema di avviso pubblico, finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la concessione di aree pubbliche, dal quale si desume che:

  • le aree assegnate in concessione devono avere la superficie massima di mq 100,00 (per l’installazione di un mero chiosco da adibire all’attività di somministrazione di alimenti e bevande);
  • la concessione permanente d’uso ha durata di 12 anni;
  • l’acquisto e l’installazione del chiosco è a cura e spese del concessionario e deve attenersi alle normative vigenti in materia, compresa quella urbanistica edilizia;
  • il concessionario deve avviare l’attività di somministrazione entro un anno dall’approvazione della graduatoria finale, pena la decadenza dello stesso;
  • in caso di cessazione della disponibilità dell’area, l’attività dovrà immediatamente cessare, con la possibilità per il Comune di trasferire il chiosco in altri contesti.

Forse non è un semplice chiosco...

I ricorrenti sostengono che il progetto presentato non prevede l’installazione di un chiosco, ma la costruzione di un’impattante struttura edilizia a metà tra un risto-bar e un centro sociale, di dimensioni notevoli (superficie della platea di fondazione di circa 126 mq, con 35/40 posti a sedere al suo interno e sfruttamento di aree esterne per iniziative varie), saldamente infissa al suolo con fondazioni (quota di posa della fondazione pari a mt 1,50 sotto il piano di campagna), collocata in area diversa (distante oltre 70 mt.) rispetto a quella di cui all’avviso pubblico e per questo necessitante di uno stradello aggiuntivo (pavimentazione aggiuntiva di mq 33,50 circa) avente un lastricato solare perimetrale di mq 137,00, presso la quale saranno svolte molte attività (aperitivi e ristorazione di tendenza, proiezioni cinematografiche, eventi dedicati alla musica, spazio da destinare a orto, corso da DJ, formazione e sponsorizzazione di una squadra agonistica di freccette, corso base di bridge), anche all’esterno della struttura, con ulteriore impropria occupazione e sfruttamento dell’area naturalistica.

Tale struttura secondo i ricorrenti sarebbe dannosa e non conforme alla situazione di fatto (area naturalistica) e di diritto (classificazione di verde pubblico attrezzato) dell’area, e verrebbe realizzata senza pianificazione e provvedimenti autorizzativi di sorta, senza reperimento di standard urbanistici e/o di misure compensative, senza coinvolgimento degli interessati, avendo infatti il Comune ritenuto superfluo il titolo edilizio.

E' un chiosco o una struttura diversa? Perché il comune ritiene superfluo il titolo edilizio?

Aldilà delle questioni sulla corrispondenza del progetto presemntato rispetto alle 'richieste' del Bando pubblico, quel che cinteressa approfondire qui è il tipo di interesse fatto valere in giudizio, consistente nella volontà dei ricorrenti di impedire non la stessa realizzazione di un “chiosco” all’interno del parco, bensì di una struttura che a loro dire non avrebbe le caratteristiche di chiosco e che per tale ragione sarebbe incompatibile con lo stato dei luoghi e la normativa vigente.

E', quindi, la ritenuta superfluità di un titolo edilizio per questa struttura che 'anima' il ricorso.

Per questo manufatto serve il permesso di costruire

Il manufatto progettato, pur qualificato come “chiosco”, risulta di notevoli dimensioni, si presenta stabilmente infisso al suolo e certamente difetta del requisito della temporaneità e facile rimovibilità di cui agli artt. 1.1.7 del RUE rubricato “Autorizzazioni temporanee” e 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 15/2013 richiamati a propria difesa dal Comune a sostegno della non necessità del titolo edilizio, tenuto conto della durata tutt’altro che limitata della concessione, destinata infatti a valere per 12 anni, con obbligo di rimozione del manufatto solo al termine di tale lungo lasso temporale.

Il requisito della temporaneità implica una durata necessariamente contenuta e si abbina a dimensioni complessive del manufatto di impatto modesto, anche quando si tratta di opere private da realizzare sul suolo pubblico comunale, venendo altrimenti alterato l’assetto urbanistico preesistente e aggravato il suo carico, con elusione delle regole del settore.

Pertanto, per la realizzazione della struttura privata in questione, tenuto conto delle concrete caratteristiche della stessa e della sua oggettiva non temporaneità, il Comune avrebbe dovuto senz’altro prevedere il necessario rilascio del titolo edilizio.


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Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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