Superbonus
Data Pubblicazione:

Stato di avanzamento lavori Superbonus 110%: la data di ultimazione degli interventi è indifferente

MEF: le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito sono correlati al «sostenimento» delle spese, risultando, invece, indifferente la data di ultimazione degli interventi agevolabili

In virtù del principio di cassa, è possibile pagare il SAL del 30% anche se lo stato di avanzamento termina oltre il 31 dicembre 2021.

Se la fattura viene saldata entro il 31 dicembre 2021, si può optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.


E' possibile esercitare, in vigenza dell'agevolazione fiscale Superbonus 110%, l'opzione alternativa (sconto in fattura o cessione del credito) ex art.121 del DL Rilancio relativamente ad un acconto corrispondente ad un SAL non inferiore al 30 per cento dell'intervento complessivo, ancorché i lavori saranno ultimati successivamente al predetto termine di vigenza dell'agevolazione.

E' il 'finale' del chiarimento 'parlamentare' del MEF su un argomento piuttosto importante, lo stato di avanzamento lavori (SAL), arrivato in risposta all'interrogazione 5-07055 presentata il 10 novembre 2021 (Fragomeli) a cui ha risposto il Sottosegretario di Stato per l'Economia e le finanze Federico Freni.

 

SAL pagati ma non completati: cosa succede?

Nell'interrogazione si premette che:

  • nell'ambito del Superbonus 110%, sono fissati i termini entro cui eseguire i lavori ed è concessa al contribuente la facoltà di cedere il relativo credito maturato nei termini indicati dall'art.121 del DL 34/2020, il quale prevede che l'opzione possa essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori e che per gli interventi di cui all'art.119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento;
  • il comma 13-quinquies del medesimo articolo 119 prevede che «...caso di varianti in corso d'opera queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata...»;

In virtù di questo, si chiedono lumi per il contribuente che esegue i lavori, pagando nei corso di essi acconti coerenti con gli stati di avanzamento dei lavori (Sal) non inferiori al 30 per cento, e che non riesce però a portarli completamente a termine.

Ha comunque diritto a godere dei relativi benefici fiscali, senza dover restituire i benefici sugli acconti corrisposti, anche sulla residua parte dei lavori eseguiti, ancorché non raggiungano il 100 per cento di quelli preventivati, ferma restando la verifica delle condizioni generali?

Stato di avanzamento lavori Superbonus 110%: la data di ultimazione degli interventi è indifferente

Non conta la data di ultimazione degli interventi. Basta aver pagato la fattura

Come chiarito dalle Entrate nella circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, la detrazione si applica alle spese sostenute per gli interventi «trainanti» e «trainati» elencati nell'articolo 119 del decreto Rilancio, nel periodo di vigenza dell'agevolazione ivi indicato, indipendentemente dalla data di avvio e di ultimazione degli interventi cui le spese si riferiscono.

Il comma 7-bis dell'articolo 121 del decreto Rilancio stabilisce che l'opzione possa essere esercitata anche con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2022. Pertanto, i benefici in commento sono correlati al «sostenimento» delle spese, risultando, invece, indifferente la data di ultimazione degli interventi agevolabili.

Lo stesso dicasi per la possibilità di esercitare le opzioni alternative che, come dispone l'art.121, può essere esercitata per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 in relazione agli interventi indicati nel comma 2 del suddetto articolo, diversi da quelli ammessi al Superbonus.

In definitiva:

  • l'opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione o per il cosiddetto sconto in fattura può essere esercitata facendo riferimento alla data dell'effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell'agevolazione siano effettivamente completati;
  • la mancata effettuazione degli interventi, al pari dell'eventuale assenza di altro requisito richiesto dalla norma determinerà il recupero della detrazione indebitamente fruita, sia pure nella modalità alternativa dello sconto in fattura/cessione del credito d'imposta, maggiorato degli interessi e delle sanzioni di legge;
  • è possibile esercitare, in vigenza della agevolazione fiscale, l'opzione di cui al citato art.121 del relativamente ad un acconto corrispondente ad un SAL non inferiore al 30 per cento dell'intervento complessivo, ancorché i lavori saranno ultimati successivamente al predetto termine di vigenza dell'agevolazione, atteso che, l'applicazione della detrazione è subordinata, tra l'altro, alla condizione che gli interventi agevolabili siano realizzati nel rispetto dei requisiti richiesti.

L'INTERROGAZIONE PARLAMENTARE (RISPOSTA) E' DISPONIBILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi

Superbonus

Le News e gli approfondimenti che riguardano l’applicazione del SUPERBONUS 110% in edilizia, in particolare l’evoluzione normativa, l’interpretazione dei requisiti anche attraverso i pareri degli esperti.

Scopri di più