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Sponsorizzazioni e contratti pubblici a titolo gratuito sono legittimi

Il Consiglio di Stato respinge il ricorso di architetti e ingegneri contro la gara gratuita lanciata dal Comune di Catanzaro: i principi di concorrenza e le garanzie di qualità dell'oggetto di gara sono assicurati anche con contratto a titolo gratuito. Ammesse quindi le cosiddette sponsorizzazioni

Gli appalti pubblici possono essere affidati a titolo gratuito, poiché i principi della concorrenza e le garanzie di qualità dell'oggetto di gara (servizio, lavoro o fornitura) ossono essere assicurati anche se il contratto non è a titolo oneroso.

Lo ha chiaramente espressamente il Consiglio di Stato con la sentenza 4614/2017 del 3 ottobre, ribaltando il pronunciamento del Tar Calabria (sentenza 2435/2016) che aveva considerato illegittima una gara, bandita dal Comune di Catanzaro, per la redazione del piano strutturale della città con compenso simbolico di 1 euro, più rimborso spese di 250 mila. Il bando era stato impugnato da tutti i professionisti tecnici della provincia e il Tar aveva dato loro ragione. Diversa, invece, l'opinione del Consiglio di Stato.

Secondo Paazzo Spada, anche un affidamento concernente servizi a titolo gratuito configura un contratto a titolo oneroso, soggetto alla disciplina del Codice dei contratti pubblici; la garanzia di serietà e affidabilità, intrinseca alla ragione economica a contrarre, infatti, non necessariamente trova fondamento in un corrispettivo finanziario della prestazione contrattuale, che resti comunque a carico dell’amministrazione appaltante, ma può avere analoga ragione anche in un altro genere di utilità, pur sempre economicamente apprezzabile, che nasca o si immagini vada ad essere generata dal concreto contratto.

Per i giudici, quindi, un appalto gratuito non è automaticamente sinonimo di "cattivo e sospettabile contraente per la PA": di base, quindi, "una lettura sistematica delle previsioni ricordate, con considerazione degli interessi pubblici immanenti al contratto pubblico e alle esigenze che lo muovono, induce a ritenere che l'espressione "contratti a titolo oneroso" può assumere per il contratto pubblico un significato attenuato o in parte diverso rispetto all'accezione tradizionale e propria del mondo interprivato".

C'è, quindi, una chiara discriminante - secondo il Consiglio di Stato - tra committente pubblico e privato: il primo può offrire al suo fornitore forme alternative al compenso economico. In aggiunta, si sostiene che l'aspirante contraente può trovare la sua convenienza "non già da un'utilità economica, ma solo da un'utilità finanziaria: perché l'utilità economica si sposta su leciti elementi immateriali inerenti il fatto stesso del divenire ed apparire esecutore".

Sponsorizzazioni ammesse
Si torna, quindi, a quel concetto di "sponsorizzazioni" che in passato ha causato molte polemiche da parte degli ordini professionali e dei professionisti tecnici. Palazzop Spada in merito ricorda che assume ormai particolare pregnanza nell’ordinamento, evidenziando il rilievo dell’economia dell’immateriale, la pratica dei contratti di sponsorizzazione. La sponsorizzazione non è un contratto a titolo gratuito, in quanto alla prestazione dello sponsor in termini di dazione del denaro o di accollo del debito corrisponde l’acquisizione, in favore dello stesso sponsor, del diritto all’uso promozionale dell’immagine della cosa di titolarità pubblica: il motivo che muove quest’ultimo è l’utilità costituita ex novo dall’opportunità di spendita dell’immagine, cioè la creazione di un nuovo bene immateriale.

Per l'amministrazione questa "sponsorizzazione" è finanziariamente non onerosa - cioè passiva: non comporta un’uscita finanziaria - ma comunque genera un interesse economico attivo per lo sponsor, insito in un prodotto immateriale dal valore aggiunto che va a suo vantaggio. In altri termini, la circostanza che vi sia verso lo sponsor una traslazione meramente simbolica, cioè di immagine, della cosa di titolarità pubblica non può essere considerata come vicenda gratuita, ma va posta in stretta relazione, nei termini propri dell’equilibrio sinallagmatico, con il valore della controprestazione, vale a dire della dazione dello sponsor. Con la sponsorizzazione si ha dunque lo scambio di denaro contro un’utilità immateriale, costituita dal ritorno di immagine.

In conclusione, non vi è estraneità sostanziale alla logica concorrenziale che presidia, per la matrice eurounitaria, il Codice degli appalti pubblici quando si bandisce una gara in cui l’utilità economica del potenziale contraente non è finanziaria ma è insita tutta nel fatto stesso di poter eseguire la prestazione contrattuale.

Così facendo, peraltro, non si ledono i principi della concorrenza, poiché - nel caso specifico - i criteri di aggiudicazione nel bando di gara "appaiono comunque sufficientemente oggettivi per una valutazione dell'offerta". I giudici, a ultreriore rinforzo, aggiungono che "è questo, del resto, il solo modo in cui può essere inteso in un tal caso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa".