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Split payment Professionisti dal 1 luglio: un vero mare magnum. Come funziona e gli enti coinvolti

Dal 1° luglio parte ufficialmente il meccanismo fiscale per il quale, a saldo delle fatture, un numero crescente di stazioni appaltanti non riconosceranno più l'Iva a costruttori, progettisti e fornitori, ma dovranno versarla direttamente allo Stato. Le conseguenze per i professionisti e i possibili rimedi

Data di pubblicazione originale dell'articolo: 29/6/2017

Dal 1° luglio parte ufficialmente il meccanismo fiscale per il quale, a saldo delle fatture, un numero crescente di stazioni appaltanti non riconosceranno più l'Iva a costruttori, progettisti e fornitori, ma dovranno versarla direttamente allo Stato. Le conseguenze per i professionisti e i possibili rimedi
 
C'è dentro di tutto. Comuni, società partecipate, Ministeri, ma anche Ferrovie dello Stato e Anas. Lo split payment le tocca tutte, e le tocca forte: dal 1 luglio parte ufficialmente il meccanismo fiscale per il quale, a saldo delle fatture, un numero crescente di stazioni appaltanti non riconosceranno più l'Iva a costruttori, progettisti e fornitori, ma dovranno versarla direttamente allo Stato. L'elenco di tutti gli enti coinvolti l'ha fornito il MEF, assieme al decreto del 27 giugno che regolamenta le novità in materia.
 
Tutto è figlio di quanto disposto dall'art.1 del DL 50/2017, la cd. Manovrina correttiva recentemente pubblicata in Gazzetta dopo la conversione in legge (con modifiche). Rispetto a ciò che succede già dal 2015 negli Appalti pubblici, e che è stato prorogato a tutto l'anno 2020, e' stato allargato notevolmente l'elenco di soggetti che obbligati a versare l'Iva direttamente allo Stato e non più alle imprese, in nome della lotta all'evasione fiscale
 
Prima e dopo la Manovrina
Prima a essere interessati dalla misura erano soltanto le amministrazioni pubbliche, cioè Comuni, province e Regioni, tra gli enti più interessati dal sistema degli appalti. Dal primo luglio invece lo split payment coinvolgerà anche tutte le società partecipate pubbliche, tra le quali ricordiamo Consip, Ferrovie, Anas, ex municipalizzate, ordini professionali. Un vero e proprio mare magnum.
 
Gli elenchi aggiornati degli enti
Il decreto del 27 giugno del MEF modifica il precedente decreto del 23 gennaio 2015, introducendo gli articoli 5-bis e 5-ter e individuando rispettivamente le pubbliche amministrazioni e le società che hanno l'obbligo di versare l’Iva indicata in fattura direttamente all’Erario, in luogo dei loro fornitori. Queste sono contenute in elenchi separati e consultabili:
A) tutte le pubbliche amministrazioni (regioni, comuni, province, ministeri) inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
B) le società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
C) le società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile (controllo di fatto), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
D) le società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
E) le società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), dalle società di cui sopra;
F) le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
 
Per garantire maggior trasparenza, il Dipartimento delle finanze ha svolto una ricognizione delle amministrazioni pubbliche e delle società destinatarie della disciplina sulla scissione dei pagamenti predisponendo questi elenchi che si possono scaricare sulla pagina dedicata.
 
L’individuazione di questi soggetti è periodica e continua. Infatti, entro il 20 ottobre di ciascun anno è compito del Mef rendere pubblico un elenco provvisorio, rispetto al quale le società possono, nel termine di 15 giorni, segnalare errori o incongruenze. L’elenco definitivo, emanato con decreto, entro il 15 novembre di ciascun anno, ha effetti a partire dall’anno successivo. 
 
Importante: se l’inclusione negli elenchi avviene in corso d’anno entro il 30 settembre, la disciplina dello split payment coinvolgerà le nuove società controllate e quotate, nei cui confronti sono effettuate operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1°gennaio dell’anno successivo. Se invece l'inclusione avviene dopo il 30 settembre, la fatturazione in split nei confronti delle stesse è rinviata al 1°gennaio del secondo anno successivo. Se, infine, il controllo/inclusione nell’indice FTSE MIB viene a mancare in corso d’anno, entro il 30 settembre continuerà ad applicarsi l’articolo 17-ter del Dpr 633/72 alle fatture emesse fino al 31 dicembre dello stesso anno; dopo il 30 settembre, alle fatture emesse fino al 31 dicembre dell’anno successivo.
 
Mercato di riferimento ed effetti sui progettisti/professionisti
I dati del Cresme parlano chiaro: 9 miliardi di gare su un totale di 19.7 nel 2016 sono stati banditi dalle PA, 4.7 dai soli comuni. Bene: nel 2017 quei 9 miliardi raddoppieranno, perché con l'allargamento del meccanismo alle società partecipate imprese e progettisti cominceranno a non riceve più l'Iva anche dalle Ferrovie (gare per 1,6 miliardi nel 2016), dall'Anas (appalti per 2,3 miliardi) e da tutte le altre aziende speciali (3,1 miliardi), oltre che dai vari enti di edilizia abitativa (790 milioni). Di fatto, lo split payment interesserà tutti i professionisti attivi nei lavori pubblici.
 
In concreto, gli effetti saranno pesanti perché si tratterà di anticipare l'Iva per conto dello Stato, in attesa di rimborsi che hanno tempi medi di 8-12 mesi. Tale rimborso spetta all'Agenzia delle Entrate che si è posta un'obiettivo di tre mesi, ma si riuscirà a rispettarlo o almeno ad avvicinarsi?
 
L'IVA perderà la sua neutralità diventando un costo per imprese e professionisti: nel momento in cui si pagheranno fornitori e materiali, infatti, ci sarà da versare costo più Iva, per un corrispettivo di 122 (100 più 22% Iva). Quando si tratterà invece di essere pagati per il progetto per cui sono stati acquistati quei servizi o materiali verrà corrisposto 78 (100 meno il 22% Iva).  Coi rimborsi ritardati di cui sopra, è evidente che si tratta di un costo non indifferente da sostenere.
 
I possibili rimedi
L'ANCE ha già chiesto che i rimborsi vengano fatti di mese in mese. In alternativa, si propone di rendere l'imposta neutra, consentendo ad imprese e professionisti che non ricevono l'IVA dai soggetti pubblici dell'elenco di non versare a loro volta l'imposta a fornitori e noleggiatori, in una sorta di split payment tra privati ora in vigore solo per i subappalti.

Il terzo e ultimo rimedio potenziale, infine, sarebbe quello di applicare il meccanismo solo sotto una certa soglia, visto che l'obiettivo è combattere la 'micro-evasione'.