Split payment professionisti: come gestire fatture e contabilità dal 1° luglio
Split payment professionisti dal 1° luglio: per l'Iva non riscossa il professionista/fornitore può creare un mastrino ad hoc o utilizzare quello del cliente. Le indicazioni operative di massima
Da domani 1° luglio il "mondo dello split payment" cambia definitivamente, coinvolgendo in maniera davvero totale i professionisti e progettisti che hanno a che fare con tutte le pubbliche amministrazioni e loro partecipate/controllate. Sul "chi" riguarderà lo split payment dell'Iva delle fatture abbiamo già avuto modo di soffermarci qui, mentre adesso ci focalizziamo sui primi adempimenti contabili e fiscali da effettuare soprattutto da parte dei fornitori (ovverosia di professionisti e imprese).
Ricordiamo, prima di tutto, che il fornitore in relazione alla fattura emessa con split payment dell'Iva non deve versare l'imposta. Ci penserà il cliente. Il fornitore, però rimane, comunque, nei confronti dell’erario, debitore dell’imposta indicata in fattura.
Dall'emissione della fattura da parte del cedente/prestatore alla sua registrazione da parte del soggetto sottoposto a split payment: questo è il percorso di riferimento. Gli adempimenti riguardano sia il fornitore che il cliente, ma per quel che riguarda il primo, riassumiamo i passaggi operativi:
- aggiornare l'anagrafica-clienti andando a verificare negli elenchi predisposti e pubblicati dal MEF se tra i propri cessionari/committenti esistono soggetti sottoposti al particolare regime. L’aggiornamento comporta anche la creazione di un nuovo processo di gestione degli ordini di acquisto e del loro trattamento contabile;
- emettere la fattura nei confronti del cliente sottoposto a split payment indicando espressamente sul documento l'espressione "scissione dei pagamenti ai sensi dell'art.17 ter del dpr 633/72". L'emissione nei confronti delle PA avviene in modalità elettronica: è obbligatorio pertanto adottare un formato xml predefinito, firmare digitalmente il documento trasmettere la fattura attraverso il canale di trasmissione del Sistema di interscambio (SdI) dell’agenzia delle Entrate, inserendo il codice "S" che indica sul tracciato fattura elettronica che la stessa è soggetta a split payment. Nei confronti degli altri soggetti, cioè società partecipate pubbliche e quotate in borsa, la fattura potrà essere emessa invece sia in via elettronica sia in modalità tradizionale.
- annotare, in quanto debitore dell'Iva, le fatture emesse nel registro vendite (art. 23 del dpr 633/72) ovvero nel registro dei corrispettivi (art. 24 del dpr 633/72). Ciò va fatto "in modo distinto": si può utilizzare una colonna a parte dove riportare l'aliquota applicata e l'ammnotare dell'imposta, ricordando che tale cifra non partecipa alla liquidazione di periodo e che l'annotazione nei predetti registri dovrà trovare in contabilità una equivalente contropartita in una voce di c/numerari ovvero direttamente sul conto del cliente, per “stornare” l’Iva a debito non più dovuta, che come tale non dovrà concorrere alla liquidazione Iva periodica.