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Split payment Professionisti addio: l'Iva originale di Ingegneri e Architetti ripristinata dal Decreto Dignità

Decreto Dignità, tante le novità fiscali: abolizione dello split payment per i professionisti, revisionato il redditometro e prorogate le scadenze dello spesometro

Fisco e Professionisti: via split payment Iva e Redditometro, proroga per lo SpesometroSi torna alle origini, con somma contentezza di professionisti e Inarcassa: lo split payment dell'Iva infatti non si applicherà più alle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta Irpef. Ciò significa che i professionisti (Ingegneri, Architetti e altri a Partita Iva) torneranno a riscuotere l'imposta sui compensi fatturati alle amministrazioni pubbliche.

Split payment Professionisti: ritorno al passato

Lo stabilisce l'art.11 del nuovo Decreto Dignità, approvato il 3 luglio in Consiglio dei Ministri: il ridimensionamento però non è totale ma di "perimetro", nel senso che saranno nuovamente esclusi dallo split payment i compensi per prestazioni di servizi assoggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, con il ripristino della versione originaria dell'art. 17-ter del dpr 633/72, antecedente alla modifica apportata dal decreto-legge 50/2017. Viene contestualmente abrogata la norma del DL 50/2017 che, modificando la norma originaria, da luglio dell'anno scorso aveva attratto nell'ambito dello split payment anche le prestazioni soggette a ritenuta Irpef.

La modifica entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del nuovo decreto-legge in Gazzetta Ufficiale, indicazione che però non è sufficiente per risolvere le questioni transitorie. Teoricamente, il meccanismo speciale non si dovrà più applicarsi alle fatture emesse dalla data di entrata in vigore del decreto, tralasciando, in considerazione della portata restrittiva della modifica, l'ulteriore condizione della esigibilità successiva dell'Iva (esigibilità che, oltretutto, nel regime dello split payment è regolata in modo speciale dalle disposizioni dell'art. 3 del dm 23 gennaio 2015).

Spesometro 2018

Slitterà al 28 febbraio 2019 il termine per inviare i dati delle fatture del terzo trimestre. Vengono inoltre precisati normativamente i termini, oggi desumibili in via interpretativa, degli invii semestrali. Il decreto, quindi, stabilisce che:

  • i dati relativi al terzo trimestre 2018 potranno essere inviati, anziché entro il 30 novembre 2018, entro il 28 febbraio 2019, ossia nello stesso termine previsto per l'invio dei dati del quarto trimestre;
  • per i contribuenti che si avvalgono della facoltà di inviare i dati con cadenza semestrale anziché trimestrale, i termini per la trasmissione dello spesometro 2018 sono il 30 settembre 2018 per il primo semestre ed il 28 febbraio 2019 per il secondo.

Revisione del Redditometro

Le nuove norme prevedono, innanzitutto, che il decreto ministeriale che elenca gli elementi indicativi di capacità contributiva attualmente vigente (redditometro) non ha più effetto per i controlli ancora da effettuare sull’anno di imposta 2016 e successivi.

Inoltre, si prevede che il MEF possa emanare un nuovo decreto in merito dopo aver sentito l'Istat e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori.

LA BOZZA DEL DECRETO DIGNITA' APPROVATA DAL GOVERNO CON LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF