A cura di EUROCONFERENCE – articolo di Alessandro Bonuzzi
Le spese sostenute per i sistemi di contabilizzazione del calore che si installano nei condomini sono di per sé ammesse alla detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio in quanto finalizzate al conseguimento di un risparmio energetico. Si ricorda che per tutto il 2016 la detrazione è fruibile in misura potenziata essendo pari al 50% con un plafond massimo di 96.000 euro.
Inoltre, nel caso in cui l’installazione dei dispositivi avvenga insieme alla sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia, trova applicazione la detrazione più vantaggiosa - pari al 65% della spesa su un massimo di 30.000 euro - prevista per interventi di riqualificazione energetica.
Alla luce del fatto che i sistemi di contabilizzazione del calore devono essere obbligatoriamente installati, nei condomini e negli edifici polifunzionali che ne sono sprovvisti, entro il 31 dicembre 2016, pare questa la precisazione principale fornita dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 18/E di ieri riguardante varie questioni interpretative su alcuni oneri detraibili.
Sempre in relazione al tema delle detrazioni relative agli immobili, viene chiarito che il figlio-proprietario del fabbricato, concesso in comodato gratuito al genitore che vi ha effettuato interventi di recupero del patrimonio edilizio, in caso di morte dello stesso genitore, può comunque fruire delle quote residue della detrazione spettante anche se l’immobile è già presente nel suo patrimonio.
Ciò in quanto è erede del de cuius e, in qualità di proprietario, ha titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione. A tal fine, è però necessario che il figlio-erede abbia la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
Il documento si occupa anche delle spese per la mensa scolastica. Al riguardo, la circolare n. 3/E/2016 aveva già precisato che tali spese rientrano a pieno titolo tra le spese di istruzione scolastica detraibili. L’intervento di ieri chiarisce che il beneficio fiscale può essere fruito anche se il servizio di mensa è fornito dal
Comune o da altri soggetti terzi rispetto alla scuola, purché nella causale del bonifico o del bollettino postale siano indicati il servizio mensa, il nome e cognome dell’alunno e la scuola di frequenza.
I contribuenti che pagano il servizio in contanti o con altre modalità diverse dal bonifico (ad esempio bancomat o buoni mensa) devono preoccuparsi di chiedere alla scuola o al soggetto che riceve il pagamento un’attestazione che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno. Sia la domanda del contribuente sia l’attestazione sono esenti da imposta di bollo.
La circolare contiene, poi, alcune risposte a richieste di chiarimenti sulle spese sanitarie. Al riguardo, viene precisato che le spese effettuate all’estero per la crioconservazione degli ovociti e degli embrioni sono detraibili solo se eseguite per finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera autorizzata o da un medico specializzato italiano.
Infine, l’ultimo aspetto riguarda la determinazione del cosiddetto bonus Irpef. Dall’anno d’imposta 2015, alla formazione del reddito complessivo da considerare ai fini del riconoscimento del beneficio concorrono le parti di reddito esenti dalle imposte sui redditi previste per i ricercatori e docenti universitari (L. 185/2008) e per i lavoratori rientrati in Italia (L. 238/2010).
Qualora il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere queste agevolazioni specifiche, il contribuente può fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi.
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