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Spese di formazione: tutti i nuovi limiti della deducibilità

A partire dal 2017 le spese per l'iscrizione a master e corsi di formazione e aggiornamento, convegni e congressi sono integralmente deducibili nel limite massimo di spesa pari a euro 10.000 annui

Le regole della deducibilità delle cosidette spese di formazione (master, corsi di aggiornamento, convegni, ecc.) dei liberi professionisti sono cambiate: è quanto si evince analizzando il quadro RE del Modello Redditi, aggiornato dopo le modifiche apportate dall'art. 9 della legge n. 81/2017 (cd. Jobs act per i lavoratori autonomi), che consente a partire dal periodo d'imposta 2017 la deduzione integrale delle spese per la formazione e l'aggiornamento professionale sostenute dai professionisti fino alla soglia annua di euro 10.000.

L'art.9 del Jobs Act infatti ha riscritto la seconda parte del comma 5 dell'art. 54 del Tuir.

Come funzionava prima

Applicabile fino al periodo d'imposta 2016, consentiva di dedurre solamente nella misura del 50% della spesa sostenuta, comprendendo nella falcidia anche le spese di viaggio e soggiorno sostenute in occasione del convegno, congresso o simili (ma nessuna limitazione era invece prevista per le spese di viaggio).

In merito alle spese per alberghi e ristoranti, si doveva tener conto dell'ulteriore limitazione prevista dal comma 1 dell'art.54 del TUIR, secondo cui tali spese sono deducibili nei limiti del 75% del costo sostenuto e comunque per un importo non eccedente il 2% dei compensi annui percepiti dal professionista.

In definitiva, per le spese di vitto ed alloggio sostenute in occasione di convegni, congressi e simili si doveva quindi dedurre il 50% del 75% (quindi il 37,5%) e comunque entro il limite del 2% dei compensi annui.

Come funziona adesso

Nel plafond dei 10.000 euro deducibili in un anno sono comprese anche le spese di viaggio e soggiorno sostenute per la partecipazione all'evento. Rispetto al passato, quindi, dal 2017 è previsto che:

  • in luogo della deduzione del 50% senza alcun limite massimo, una deduzione integrale fino a concorrenza di una soglia massima di 10.000 euro, superata la quale le spese di formazione devono considerarsi integralmente indeducibili;
  • nella determinazione della soglia massima deducibile, oltre alle spese di soggiorno (vitto e alloggio) si deve tener conto anche delle spese di viaggio.

A livello di dichiarazione dei redditi, ciò si ripercuote nel rigo RE 17 del quadro RE del modello redditi 2018, in cui è chiesto di indicare:

  • in colonna 1 il 75% delle spese di vitto e alloggio sostenute per la partecipazione agli eventi formativi indicati in precedenza;
  • in colonna 2 l'importo deducibile (non eccedente 10.000 euro) delle spese di formazione, comprese quelle di viaggio e soggiorno non indicate nella colonna 1.

Ma quindi sorge un dubbio in relazione alle spese di vitto e alloggio sostenute in occasione della partecipazione all'evento formativo. Le ipotesi sono due:

  1. se sono sostenute per il soggiorno del professionista nell'ambito dell'evento formativo (esempio: ingegnere di Bologna che partecipa ad un convegno a Milano), sono deducibili integralmente e nei limiti di 10.000 euro assieme alle spese di iscrizione ai corsi (da indicarsi direttamente in colonna 2);
  2. se non sono sostenute per il soggiorno del professionista nell'ambito dell'evento formativo (esempio: spesa di vitto sostenuta nello stesso ambito territoriale in cui il professionista esercita l'attività e in cui si tiene l'evento), sono deducibili secondo la regola generale in misura pari al 75% (e nei limiti del 2% dei compensi anche se le istruzioni non lo precisano).

Quanto sopra è la conseguenza del fatto che la deduzione integrale è riconosciuta, unitamente alle spese di iscrizione al corso, solamente a quelle spese di vitto e alloggio necessarie in quanto il professionista si trova fuori sede rispetto al luogo di svolgimento dell'attività. Quando, invece, le spese sono facoltative (convegno nella stessa città di lavoro del professionista) si torna alla deducibilità limitata.