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Spese condominiali: il corretto criterio di ripartizione se mancano le tabelle millesimali

Cassazione: ecco il corretto criterio di ripartizione delle spese condominiali in assenza delle tabelle millesimali

Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.

Il concetto, espresso nel comma 1 dell'art.1123 del Codice civile, è stato ribadito a chiare lettere dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza 4259/2018 dello scorso 21 febbraio, disponibile nel file allegato.

Il caso

Si fa riferimento all'impugnazione di una delibera assembleare con la quale un condominio aveva deciso di ripartire in parti uguali e non secondo i millesimi, le spese derivante da un decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo, promosso da un avvocato, che era anche condòmino del suddetto condominio, per l'attività professionale svolta nei confronti di quest'ultimo.

Per il Giudice di Pace, l'impugnazione è improcedibile in quanto proposta con ricorso e non con citazione, mentre il Tribunale, quale giudice di appello, ritiene legittima la ripartizione delle spese relative al suddetto decreto ingiuntivo, non esistendo le tabelle millesimali e non essendo applicabile l'art. 1132 c.c. proprio perché il condominio non aveva deliberato di resistere alla pretesa monitoria. Pertanto, l'avvocato-condòmino ricorre in Cassazione deducendo, fra l'altro, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1123 codice civile e violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.

La decisione della Cassazione

Il ricorso viene accolto per questi motivi:

  • nel caso di condanna giudiziale definitiva del condominio, in persona dell'amministratore (nella specie, a seguito di decreto ingiuntivo non opposto), al pagamento di una somma di denaro in favore di un creditore della gestione condominiale (nella specie, dello stesso condomino avvocato Costanzo a titolo di compenso per prestazioni professionali), la ripartizione tra i condomini degli oneri derivanti dalla condanna del condominio va comunque fatta alla stregua dei criteri dettati dall'art. 1123 c.c., salvo diversa convenzione;
  • la mera mancanza formale delle tabelle millesimali non autorizza l'assemblea condominiale alla ripartizione delle spese in parti uguali, spettando semmai al giudice di stabilire l'entità del contributo dovuto dal singolo condòmino conformemente ai criteri di ripartizione derivanti dai valori delle singole quote di proprietà;
  • la deliberazione adottata a maggioranza di ripartizione in parti uguali degli oneri derivanti dalla condanna del condominio, in deroga all'art. 1123 c.c., proprio come avvenuto nell'impugnata delibera del 2 aprile 2013, va peraltro certamente ritenuta nulla;
  • è invalida la delibera dell'assemblea condominiale che, all'esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il condominio ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest'ultimo, "pro quota", il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo, non trovando applicazione nella relativa ipotesi, nemmeno in via analogica, gli artt. 1132 e 1101 c.c.

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