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Spese condominiali di riparazione fioriere e frontalini: la corretta ripartizione

Ripartizione spese di riparazione frontalini e fioriere dei balconi: per la Cassazione è valida la delibera con la quale l'assemblea condominiale le ripartisce a carico di tutti i condomini in base ai millesimi e non a carico esclusivo dei proprietari degli stessi

Gli elementi esterni, quali i rivestimenti della parte frontale e di quella inferiore, e quelli decorativi di fioriere, balconi e parapetti di un condominio svolgono una funzione di tipo "estetico rispetto all'intero edificio, del quale accrescono il pregio architettonico", e pertanto costituiscono, come tali, "parti comuni ai sensi dell'articolo 1117 c.c., n. 3, con la conseguenza che la spesa per la relativa riparazione ricade su tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno".

Così si è pronunciata la Corte di Cassazione nella sentenza 21641/2017 dello scorso 19 settembre, che ha confermato la sentenza di una Corte di Appello che aveva validato la delibera condominiale con la quale, appunto, le spese per la riparazione di frontalini e fioriere dei balconi erano state ripartite in base ai millesimi e non a carico esclusivo dei proprietari stessi.

Secondo la società proprietaria dell'immobile, che aveva impugnato la delibera, le stesse andavano poste a carico dei soli proprietari dei balconi e dei terrazzi e non dovevano essere ripartiti secondo le tabelle millesimali di proprietà.

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