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Sottotetti recuperabili a fini abitativi se il volume è praticabile

Recupero a fini abitativi dei sottotetti: per il Trga Trento è necessario che ci sia in partenza una dimensione tale da essere praticabile e da poter essere abitabile

Il sottotetto, per essere recuperato ai fini abitativi, deve possedere in partenza un volume tale per cui sia abitabile e praticabile, sia pure con gli aggiustamenti che servono per raggiungere i requisiti minimi di abitabilità. Lo ha stabilito il Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, che nella sentenza n. 20/2017 ha 'bocciato' come sottotetto un ultimo piano abitabile sormontato da uno spazio, compreso tra la soletta e la copertura in tegole, di entità simili a una 'mera' intercapedine.

Secondo i giudici, non una qualsiasi parte di edificio immediatamente inferiore al tetto può ritenersi un “sottotetto” sfruttabile ai fini abitativi, "ma solo quella parte che, a seconda dell’altezza, della praticabilità del solaio, delle modalità di accesso, dell’esistenza o meno di finestre e di vani interni, integra un volume già di per sé utilizzabile, praticabile ed accessibile, quantomeno come deposito o soffitta".

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