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Sostituzione di pergolato con veranda sul balcone: è nuova costruzione, serve il permesso di costruire

La realizzazione di una veranda in luogo di un pergolato non è qualificabile come intervento di manutenzione straordinaria ma come nuova costruzione, avendo comportato la realizzazione di nuovi volumi.

Veranda, pergolato, tettoie: tutte opere edilizie molto gettonate, per le quali il Testo Unico Edilizia - a seconda che si effettui o meno una trasformazione strutturale e/o si verifichi la creazione di nuovo volume - richiede uno specifico titolo abilitativo o consente la realizzazione in edilizia libera.

Ma nel caso della sentenza 9865/2023 del 17 novembre del Consiglio di Stato, siamo di fronte a un'opera che richiede il permesso di costruire e che, quindi, senza di esso, è abusiva e va demolita.

 

La veranda del contendere

Il giudizio verte sulla sostituzione, in assenza di D.I.A. (oggi SCIA), di un pergolato esistente nella zona centrale del terrazzo con una struttura, di dimensioni minori del preesistente pergolato, costituita da tettoia inclinata poggiante sul fronte su pilastrini in ferro rivestiti in legno e nella zona retrostante su un muro in elevazione.

A tale tettoia sui lati liberi sono stati apposti degli infissi scorrevoli che hanno interessato una superficie di circa 50 mq.

Si tratta, lettralmente, "di due volumi costituiti da struttura portante verticale in legno e da struttura orizzontale in profilati scatolari di ferro, chiusi perimetralmente dal muro di contenimento al lato monte e sui lati rimanenti da infissi scorrevoli in alluminio anodizzato tipo legno, con vetri camera; la copertura inoltre è realizzata da pannellature in legno nella parte intradossata e da materiale impermeabile per la parte a vista costituendo un pacchetto isolante dello spessore di circa cm 10 … le due verande hanno le seguenti dimensioni: veranda a: superficie m 10,87 x m 4,36 = mq 130,32; volumetria mq 130,32 x m 2,75 = mc 358,38; veranda b: superficie m 3,70 x m 2,30 = mq 8,51; volumetria mq 8,51 x m 2,75 = mc 18,63".

Il ricorso: è manutenzione straordinaria, perché...

Secondo l'appellante, si tratterebbe di semplici lavori di manutenzione straordinaria, con sostituzione delle due tettoie-pergolati preesistenti con due di materiale diverso. Tali manufatti sono stati definiti "verande" solo perché le tettoie sono state contornate da infissi scorrevoli di chiusura, infissi, peraltro, solo temporanei, da smontare nel periodo estivo e da rimontare in quello invernale.

Quindi:

  • non sono strutture create ex novo;
  • l'intervento realizzato era sanzionabile solo in via pecuniaria essendo l’esecuzione senza la previa D.I.A. dell’intervento manutentivo effettivamente realizzato;
  • sono stati eseguiti solo lavori di manutenzione straordinaria sostituendo le due tettoie-pergolati preesistenti con due di materiale diverso;
  • non vi è pertanto né un aumento di volumetria, né un aumento di superficie, né una modifica stabile della sagoma sicché, per un verso, per la loro realizzazione non era richiesto il rilascio del permesso di costruire, per l’altro le dette “verande” ben possono conseguire la sanatoria, ai sensi dell'art. 37 del d.p.r. 380/01 e dell'art. 167 del d.lgs. 42/2004.

 

La veranda sostitutiva non è manutenzione straordinaria ma nuova costruzione

Palazzo Spada respinge il ricorso osservando che, a differenza di quanto sostenuto da parte appellante, le opere non possono essere qualificate come interventi di manutenzione straordinaria in quanto non è stata dimostrata la loro preesistenza né l’esistenza di un valido titolo edilizio riferibile alle opere nella consistenza originaria, vale a dire prima dell’intervento di manutenzione.

D’altro lato, per stessa ammissione dell’appellante, le opere sarebbero state realizzate in sostituzione di “due tettoie-pergolati preesistenti”.

La realizzazione di una veranda con le caratteristiche sopra descritte in luogo di un pergolato non è qualificabile come intervento di manutenzione straordinaria ma come nuova costruzione, avendo comportato la realizzazione di nuovi volumi, peraltro in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

La giurisprudenza del Consiglio ha chiarito del resto che «Le verande realizzate sulla balconata di un appartamento, determinando una variazione planivolumetrica ed architettonica dell'immobile, sono senza dubbio soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire, in quanto integrano un nuovo locale autonomamente utilizzabile, il quale viene ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio, per ciò solo trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie» (Cons. Stato, sez. VI, 26/09/2022, n.8238).

 

Chiusura di una veranda su terrazzino: è ristrutturazione edilizia! Non basta la SCIA, serve il permesso di costruire

Le verande realizzate sulla balconata di un appartamento, in quanto determinano una variazione planivolumetrica ed architettonica dell'immobile nel quale vengono realizzate, sono soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire in quanto comportano la chiusura di una parte del balcone con conseguente aumento di volumetria e modifica del prospetto.


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Non si tratta di opere precarie: ecco perché

In base all'articolo 3, comma 1, lettera e. 5) del dpr 380/2001, è qualificabile come nuova costruzione «l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee (...)».

Il successivo articolo 6, comma 1, lettera e-bis) include invece nell'attività edilizia libera «le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni».

È pertanto necessario un titolo edilizio per la realizzazione di «(...) tutti quei manufatti che, anche se non necessariamente infissi nel suolo e pur semplicemente aderenti a questo, alterino lo stato dei luoghi in modo stabile, non irrilevante e non meramente occasionale, (...) ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato».

Insomma: la natura precaria di un manufatto non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi all'intrinseca destinazione materiale di essa a un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, non essendo sufficiente che si tratti eventualmente di un manufatto smontabile e/o non infisso al suolo.

Le opere sanzionate con il provvedimento impugnato non rientrano pertanto nella nozione di opera precaria elaborata dalla giurisprudenza, non essendo tali dal punto di vista strutturale né essendo dirette a soddisfare esigenze temporanee.


LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE.

Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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Edilizia

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T.U. Edilizia

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