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Sostituzione del generatore di calore con una nuova caldaia a condensazione: quali sono gli incentivi fiscali?

Gli impianti richiedono spesso la maggiore manutenzione e attenzione da parte dell’utente finale all’interno del complesso sistema edificio – impianto. Le caldaie sono ad oggi tra i sistemi più utilizzati, proprio per tali ragioni gli incentivi per l’acquisto e messa in opera di caldaie a condensazione rappresentano un’opportunità interessante. Vediamo di seguito quali aliquote poter sfruttare ma soprattutto quali “regole” è necessario seguire.

Quando è possibile beneficiare delle detrazioni?

La FAQ 9.D dell’ENEA ci aiuta a chiarire alcuni punti rispondendo alla domanda di un contribuente che vuole ristrutturare un immobile rurale, precedentemente non accatastato ma riscaldato solo con un caminetto e stufa a legna, chiedendo le detrazioni per l’installazione di infissi a norma e di una nuova caldaia a condensazione. 

 

L’ENEA coglie l’occasione per ribadire alcuni punti fondamentali per la fruizione dell’ecobonus

  • Necessario intervenire su edifici esistenti;
  • Necessario che l’immobile possieda già un impianto di riscaldamento.

 

Nel testo, infatti, chiarisce che un edificio per fruire delle detrazioni, deve essere esistente secondo la definizione di edificio di cui all'art. 2 del D.lgs. 192/05. Aggiunge poi che l’edificio è “esistente”, se risulta accatastato o se almeno è stata presentata domanda di accatastamento e se vengono pagati i tributi dovuti.

Per secondo specifica che la fruizione della detrazione per la sostituzione della caldaia o più in generale degli Ecobonus l’immobile deve essere già dotato di impianto di climatizzazione invernale (così come specificato con la circolare dell’Agenzia dell’entrate n. 36 del 31.05.2007). 

In merito alla “nuova” definizione di impianto si ricorda che il D.lgs. 48/2020 ha modificato l’art. 2, comma 1, lettera l tricies del D.lgs. 192/05 che, attualmente, definisce: “impianto termico”: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione.

Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate“. Si desume che, ai fini della verifica della condizione richiesta per l’Ecobonus, l’impianto di climatizzazione invernale deve essere fisso, può essere alimentato con qualsiasi vettore energetico e non ha limiti sulla potenza minima inferiore. Ai medesimi fini, inoltre, l’impianto deve essere funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.

 

Quali interventi e quali aliquote per la sostituzione di caldaie?

Ecco di seguito in forma tabellare (tab1) le opportunità oggi in vigore, che con altissima probabilità verranno ancora prorogati per i prossimi anni. 

 

Aliquote per la sostituzione di caldaie

Aliquote per la sostituzione di caldaie

E’ importante sottolineare che quando non si beneficia dell’aliquota maggiorata al 110% (che affronteremo in dettaglio nel paragrafo successivo) la sostituzione dell'impianto di climatizzazione con un impianto dotato di caldaia a condensazione non è più da sola sufficiente ad ottenere la detrazione per risparmio energetico. Risulta infatti necessaria la sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione:

  1. con efficienza almeno pari alla classe A; in tal caso la detrazione dal 2018 è del 50%;
  2. con efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di impianti di termoregolazione evoluti; in tal caso la detrazione è pari al 65%

 

Incentivo al 110% quali regole?

Passiamo adesso alle possibilità legate alla fruizione del bonus ad aliquota 110%, il bonus è stato incrementato con il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto "Rilancio"), convertito con modificazione dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per specifici interventi di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico degli edifici tra cui proprio la riqualificazione con nuovi sistemi di caldaia a condensazione.  

Il comma 11, articolo 119 del Decreto "Rilancio" prevede che: "Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121 , il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997".

Per quanto concerne gli interventi per la riqualificazione degli impianti, i tecnici abilitati devono asseverare  il rispetto dei requisiti minimi e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (asseverazione tecnica). L'asseverazione del tecnico abilitato attesta:

  • che l'intervento risponde ai requisiti di cui all'allegato A del Decreto Requisiti tecnici;

  • la congruità dei costi degli stessi interventi.

Nel caso di incentivo al 110% l'asseverazione potrà essere fatta a fine lavori oppure in corso d'opera al 30% e al 60% dei lavori realizzati. Deve essere redatta da un tecnico abilitato ed inviata all'Enea tramite la piattaforma dedicata. 

Il tecnico abilitato che la sottoscrive allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:

  • i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l'edificio oggetto dell'intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui "Prezzi informativi dell'edilizia" edite dalla casa editrice DEI - Tipografia del Genio Civile;

  • nel caso in cui i suddetti prezzari non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell'importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell'installatore, indicati nell'Allegato I al Decreto Asseverazioni. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all'asseverazione.

Per gli interventi per i quali l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell'installatore, l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all'Allegato I al Decreto Asseverazioni del 06/08/2020. 

Ricordiamo che l'asseverazione può essere inviata sia in corso d'opera che a conclusione dei lavori. Con la trasmissione dell'Asseverazione a fine lavori verranno create le Schede descrittive dell'intervento e generato il relativo codice CPID (Codice Personale Identificativo).

 

Requisiti per l'intervento?

Così come riportato chiaramente all’interno dei vademecum redatti dall’ENEA, l’intervento deve configurarsi come sostituzione totale o parziale dell’impianto di climatizzazione invernale esistente con uno dotato di generatore a condensazione e non come nuova installazione

 

  • Il nuovo generatore di calore a condensazione può essere ad aria o ad acqua;

  • In tutti gli interventi, ove tecnicamente possibile, sono installate su tutti i corpi scaldanti valvole termostatiche a bassa inerzia termica, corredate dalla certificazione del fornitore, ovvero altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente (di tipo modulante e agente sulla portata);

  • Per gli interventi di tipo a) (rif tab.1), l’efficienza energetica per il riscaldamento d’ambiente del generatore deve essere (ηs) ≥ 90%. Per interventi di tipo b), oltre al precedente requisito, deve essere installato un sistema di termoregolazione evoluto appartenente alle classi V, VI oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;

  • Per tutti gli interventi, nel caso di impianto con potenza nominale maggiore di 100 kW, oltre ai precedenti requisiti: deve essere adottato un bruciatore di tipo modulante; la regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore; deve essere installata una pompa elettronica a giri variabili o sistemi assimilabili; 

  • Per i generatori a condensazione ad acqua di potenza superiore a 400 kW, è richiesto un rendimento termico utile maggiore o uguale a 98,2%, misurato secondo le norme UNI 15502;

  • Il sistema di distribuzione è messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate nel caso di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore aventi potenza termica utile maggiore di 100 kW.

 

La potenza termica complessiva dei nuovi generatori installati non può superare per più del 10% la potenza dei generatori sostituiti, salvo che l’incremento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell’impianto di riscaldamento eseguita ai sensi della norma UNI 12831. Nel caso di generatori di calore unifamiliari combinati (climatizzazione invernale e produzione di ACS), sono ammesse potenze nominali fino a 35 kW. Devono essere, inoltre, rispettate le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).

 

Quali spese sono incentivabili?

Possono beneficiare della detrazione le spese sostenute per lo smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente, per la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto termico esistente con un generatore a condensazione. Inoltre, è possibile incentivare l’adeguamento della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell’acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione. Faranno parte dell’incentivo anche le spese sostenute per le prestazioni professionali necessarie per la produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori, etc.

 

Pillole di normativa: i riferimenti per la corretta installazione 

Quali sono i documenti e le certificazioni per l'installazione di una nuova caldaia e per avere un impianto di riscaldamento a norma? Principalmente abbiamo tre certificati che un tecnico deve rilasciare e controllare la loro corrispondenza:

  • libretto di impianto caldaie;

  • bollino blu caldaia;

  • dichiarazione di conformità o di rispondenza di impianto.

 

Libretto di impianto caldaie: l'installatore una volta completata l'installazione ed il collaudo della nuova caldaia deve rilasciare il libretto di impianto caldaie. Se il libretto era già presente prima dell'intervento dovrà essere aggiornato con i nuovi dati dell'impianto. Il libretto di impianto per caldaie e condizionatori è obbligatorio dal 2016 con diverse proroghe avvenute dopo il Decreto Ministeriale 10 Febbraio 2014 "Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013". Se non era presente è opportuno redigerlo in fase di manutenzione straordinaria.

Bollino Blu Caldaia: Il bollino blu attesta che sono stati fatti i regolari controlli di manutenzione della caldaia. Sebbene si tratti di controlli di manutenzione, alla prima accensione si deve eseguire il controllo dei fumi della caldaia e viene rilasciato il bollino blu. Dopo l'installazione di una nuova caldaia, per sostituzione o per nuovo impianto, il bollino blu ha validità di 4 anni, a meno di norme regionali o comunicali (verificare con il tecnico).

Dichiarazione di conformità dell'impianto. Terzo ed ultimo tema, è la Dichiarazione di conformità impianto (DiCo). Con l'entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 37/2008, che tratta delle "disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici", è obbligatorio nel caso di nuovo impianto di riscaldamento e ogni volta viene fatta una manutenzione straordinaria che comporta modifiche sostanziali all'impianto termico. Se si tratta di un impianto vecchio si deve avere la Dichiarazione di Rispondenza (DiRi).

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Con questo topic "caldaia" raccogliamo le News e gli approfondimenti che riguardano questa attrezzatura e i relativi bonus in edilizia, in particolare l’evoluzione normativa, l’interpretazione dei requisiti, la progettazione dei nuovi impianti e degli interventi di ristrutturazione anche attraverso i pareri degli esperti.

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