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Sostituzione degli infissi: il punto su detrazioni e casi incentivabili

Quali sono le ultime novità in materia di detrazioni fiscali per la sostituzione degli infissi? In questa trattazione analizziamo le risposte dell’Agenzia delle Entrate ai diversi Interpelli, per avere uno scenario aggiornato delle casistiche incentivabili.

Le novità in merito alla sostituzione degli infissi

Nel corso del tempo si è assistito a numerosi aggiornamenti in materia di agevolazioni per la sostituzione dei serramenti. È fondamentale, quindi, inquadrare il proprio caso specifico all’interno di una delle possibili casistiche presentate di seguito.

Per maggiori dettagli in merito ai diversi incentivi fiscali previsti per la sostituzione degli infissi e alle relative scadenze temporali, leggi l'approfondimento dedicato.

Agevolabile la sostituzione con modifiche

Con la Risposta n. 524/2021 l’Agenzia delle Entrate precisa che, per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione, è possibile fruire dell'Ecobonus anche nell'ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie "totale" degli infissi nella situazione post-intervento sia minore o uguale di quella ex ante. Ciò a garanzia del principio di risparmio energetico.

Nella Circolare 23/E del 23 giugno 2022 viene, inoltre, precisato che per le spese sostenute per l’eventuale installazione di ulteriori infissi – che nella situazione finale comportano un aumento della superficie complessiva iniziale - sarà possibile fruire della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 16- bis del TUIR attualmente disciplinata dall’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, nella misura del 50% delle spese sostenute, ovvero del Bonus Ristrutturazione, con massimale autonomo di 96.000 € per unità immobiliare.

Agevolabile lo stato finale per interventi di demo-ricostruzione

Con la Risposta n. 423/2021 l’Agenzia delle Entrate specifica che, nel caso della sostituzione degli infissi, collegata all’efficientamento energetico nell’ambito di interventi di demolizione e ricostruzione, ciò che rileva è sola situazione 'finale' pur rispettando la volumetria iniziale (e non già quella di partenza o stato di fatto). Considerato, infatti, che i lavori di demolizione e ricostruzione possono comportare il cambiamento delle dimensioni, della posizione e dell'orientamento degli infissi, in forza di quanto previsto dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e tenuto conto che in questi casi il principio di risparmio energetico tra la situazione ante e post intervento è garantita dal rispetto dei requisiti minimi previsti dal decreto 26 giugno 2015 (c.d. Decreto Requisiti Minimi), il quale assimila gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione a nuove costruzioni (cfr. punto 1.3 dell'Allegato 1), si ritiene che possa essere valorizzata la sola situazione finale.
La detrazione
, quindi, spetta anche qualora, nell'ambito di demolizione e ricostruzione, sia modificato il numero, le dimensioni, la posizione e l'orientamento degli stessi.
La conferma arriva anche dalla Circolare 23/E del 23 giugno 2022, in cui viene precisato che ai fini della asseverazione di cui al comma 13 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, nella scheda descrittiva - predisposta secondo il modello allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020 (c.d. “decreto Asseverazioni”) - devono essere indicate le informazioni relative alla situazione post-intervento.

I diversi scenari di agevolazione per serramenti, schermature solari e sistemi oscuranti

La recente Risposta n. 369/2022 riepiloga quali sono i casi incentivabili se, oltre alla sostituzione degli infissi, si prevede anche quella delle schermature e degli oscuranti.
Con riferimento alla installazione delle chiusure oscuranti, con la circolare n. 30/E del 2020 è stato chiarito che nel caso in cui siano installate congiuntamente alla sostituzione del serramento l'intervento è da considerarsi in maniera unitaria (massimale di spesa unico ed in condivisione con gli infissi).
La sostituzione delle chiusure oscuranti, disgiunta dalla sostituzione dei serramenti, e l'installazione delle schermature solari costituiscono, invece, interventi autonomi a fronte dei quali è possibile fruire della detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. ecobonus). Pertanto, in base al richiamo contenuto nel citato comma 2 dell'articolo 119 del decreto Rilancio al citato articolo 14, i già menzionati interventi sono comunque ammessi al Superbonus, quali interventi "trainati". Nel caso in cui la sostituzione delle chiusure oscuranti sia disgiunta dalla sostituzione dei serramenti costituendo, dunque, un intervento autonomo il limite massimo di detrazione ammissibile è pari a 60.000 euro per unità immobiliare.

Per l'individuazione delle caratteristiche tecniche che tali sistemi devono possedere, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali, si rinvia al Vademecum: "Schermature solari e chiusure oscuranti" pubblicato sul sito dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

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