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Sospensione lavori per piano di sicurezza inadeguato

I piani di sicurezza (PSC e POS) sono documenti cruciali per la sicurezza nei cantieri. Mentre il POS è sempre obbligatorio, il PSC diviene obbligatorio in presenza di più imprese o lavori affidati a terzi, come stabilito dal d.lgs. n. 81/2008. Recentemente, la Corte di Cassazione ha sottolineato l'importanza di questo piano, evidenziando che la responsabilità per la sicurezza non può essere trasferita ad altre parti.

Il d.lgs. 81/08 e i piani di sicurezza nei cantieri

Il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) è un documento redatto in fase di progetto in cui sono analizzati tutti gli aspetti legati ai rischi, alle misure di prevenzione e protezione relative ad uno specifico cantiere e deve essere redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

I contenuti minimi del PSC e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti nell’allegato XV del d.lgs. n. 81/2008.

ll PSC è allegato al contratto di appalto e descrive le diverse fasi operative del lavoro, identificando le situazioni di rischio e prevedendo una serie di misure per garantire la sicurezza del cantiere. Questo documento è fondamentale in quanto assicura che le attività lavorative vengano svolte rispettando le norme di sicurezza.

La compilazione del PSC è obbligatoria nei cantieri che coinvolgono più imprese, anche se non operano contemporaneamente, o quando una singola azienda affidataria ricorre all'intervento di altre imprese per l'esecuzione dei lavori. Esso include una relazione tecnica con le prescrizioni per garantire la sicurezza e per tutelare la salute dei lavoratori, accompagnata da tavole esplicative.

I singoli datori di lavoro delle imprese devono in seguito redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS) in modo che sia compatibile con le caratteristiche del singolo cantiere e sia conforme alle direttive del PSC. Il POS è un documento obbligatorio per tutte le aziende che operano in cantieri temporanei o mobili. Esso descrive le misure di prevenzione e protezione da attuare per garantire la sicurezza dei lavoratori.

Anche per il POS occorre fare riferimento all'allegati XV del d.lgs. 81/2008 per quanto concerne i contenuti minimi. Tra le sue caratteristiche principali che la norma prevede per il POS sono incluse l'analisi dei rischi specifici legati alle attività svolte, l'organizzazione del lavoro, le attrezzature utilizzate (con relativamente certificazioni), le procedure di emergenza e l’indicazione del personale preposto alla sicurezza. In esso vanno indicati anche i percorsi formativi svolti dai vari addetti ai lavori. Il POS deve essere redatto dall'impresa, che può avvalersi di un professionista competente, e va aggiornato in caso siano sopraggiunte delle modifiche significative nel cantiere.

È fondamentale che tutti i lavoratori siano a conoscenza e vengano adeguatamente formati sui suoi contenuti. Per tale motivo, entrambi i piani (PSC e POS) vanno forniti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Al committente è dato, invece, l'onere di dover trasmettere il PSC a tutte le imprese invitati a partecipare all'appalto. A tal proposito, si ricorda che il PSC deve essere trasmesso non solo alle varie imprese esecutrici ma anche ai lavoratori autonomi previsti in cantiere.

L'impresa aggiudicatrice può, dal canto suo, proporre integrazioni al piano senza però modificarne i costi concordati e soltanto prima dell'inizio dei lavori.

I piani di sicurezza sono di fatto un documento fondamentale per la corretta gestione di un cantiere e ciò viene sottolineato anche dalla sentenza della corte di cassazione n. 15349 del 31/05/24.

 

L'importanza del piano di sicurezza nei lavori edili

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 15349 del 31/05/24 ha emesso un'ordinanza importante riguardante gli obblighi di sicurezza sul lavoro.
Il ricorso ha origine da una controversia che vede il ricorrente citare in giudizio la controparte per risolvere il contenzioso in merito ad un subappalto relativo alla realizzazione dei plinti di fondazione di un capannone. I dissapori nascono dal momento che si è provveduto ad interrompere i lavori a causa della mancata presentazione del piano di sicurezza. Nello specifico il contenzioso nasce dalla necessità di prevedere un disciplinare adeguato su come affrontare il rischio di ordigni bellici inesplosi nel sottosuolo.

La controparte, dal canto suo, ha chiesto il risarcimento per i danni subiti.

Il tribunale di Alessandria ha respinto la domanda del ricorrente, ossia la ditta subappaltatrice, sull’infondatezza del provvedimento di sospensione dei lavori e ha accolto invece la richiesta in via riconvenzionale da parte della controparte (la committenza), dichiarando la risoluzione del contratto per inadempimento da parte del ricorrente.

La Corte d'appello di Torino, ha confermato la decisione del tribunale di primo grado, affermando che il ricorrente aveva l'obbligo di elaborare il piano di sicurezza ed ha evidenziato che la responsabilità riguardante la sicurezza non poteva essere trasferita alla controparte. La Corte ha motivato la sentenza facendo leva sull’interruzione dei lavori a causa della presenza di ordigni bellici nella zona interessata.

Il ricorrente ha quindi presentato ricorso in Cassazione, la quale ha rigettato il ricorso e confermato la responsabilità per la mancata predisposizione del piano di sicurezza, soprattutto perché in condizioni di grave pericolo, come può essere quella relativa alla presenza di ordigni bellici inesplosi. L'elevato rischio specifico rendeva inadeguate le misure in essere in cantiere, rendendo quindi impossibile procedere con i lavori senza un appropriato piano di sicurezza.

Questa ordinanza della Corte di Cassazione evidenzia l'importanza dei piani di sicurezza nei lavori edili, soprattutto in situazioni di potenziale rischio specifico, e ribadisce la responsabilità del committente nel garantire le condizioni di sicurezza per i lavori affidati a terzi.

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