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Sospensione dei lavori edilizi: chi la decide, quando, per quanto tempo e perchè

Tar Lazio: il potere di sospensione dei lavori edili in corso ha natura cautelare, essendo rivolto ad evitare che la prosecuzione dei lavori ritenuti abusivamente realizzati determini un aggravio del danno urbanistico

Chi ha il potere di decretare l’immediata sospensione dei lavori edilizi? E per quanto i cantieri possono restare fermi? E con quali motivazioni? Sono tutte domande ricorrenti, affrontate nella sentenza 11320/2020 del 3 novembre scorso del Tar Roma, dove si specifica che:

  • CHI: il potere di sospensione dei lavori edili in corso è attribuito all'Autorità comunale (dirigente comunale) dall'art. 27 comma 3 del dpr 380/2001 e ha natura cautelare, essendo rivolto ad evitare che la prosecuzione dei lavori ritenuti abusivamente realizzati determini un aggravio del danno urbanistico;
  • QUANDO: entro 30 giorni dal rapporto/relazione della polizia giudiziaria, e in ogni caso, non oltre 45 gg. da tale atto. Immediatamente, se la notizia dell’abuso promana dal suo stesso ufficio;
  • PER QUANTO: allo spirare del termine di 45 giorni dalla sua notificazione, l'ordine di sospensione dei lavori perde ogni efficacia, trattandosi di un provvedimento eccezionale, con efficacia strettamente limitata nel tempo, avente il solo scopo (cautelare) di impedire il procedere della costruzione, in modo da consentire alla PA di potersi determinare con una misura sanzionatoria definitiva entro tale termine di efficacia della sospensione dei lavori. La 'fine della sospensione' dopo 45 giorni vale sia che intervenga successivamente il provvedimento definitivo di demolizione, sia che quest'ultimo non venga adottato, atteso che in ambedue i casi l'ordinanza di sospensione dei lavori consuma la sua efficacia;
  • MOTIVAZIONI: per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità, dell’esercizio dell’attività urbanistico-edilizia non rispondente alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive previste dal “Permesso di costruire”, SCIA super, SCIA normale/PAS e CILA.

L’atto deve essere notificato ai soggetti identificati quali responsabili ed indicati in modo preciso, ossia il titolare del titolo abilitativo (in caso di difformità), il committente, il costruttore, il direttore dei lavori (progettista).

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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