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Soprintendenza Messina. ENNESIMO RICORSO VINTO

ORDINE INGEGNERI MESSINA

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Ci giungono costantemente da parte di tanti colleghi lamentele sul “modus operandi” di una Soprintendenza (quella di Messina) non in grado di gestire pratiche correnti (nonostante le semplificazioni operate in materia) e secondo una tempistica che fino ad un paio di anni fa, prevedeva tempi brevi e certi.

Cosa è cambiato ?

Anche istruttorie con il “regime semplificato” portano a tempi superiori ai tre mesi dalla presentazione dell’istanza.

Senza parlare delle discutibili interpretazioni che spesse volte determinano un “fermo” dell’attività edilizia.

Di fatto manca un dialogo con le Istituzioni e soprattutto con i Professionisti.

Nonostante la Legge abbia chiarito che la trasmissione delle istanze debba avvenire tramite lo Sportello Unico per l’Edilizia, dalla Soprintendenza tutto tace.

E’ pur vero che il rispetto delle regole se viene violato, lo si deve imporre.

Negligente risulta anche il Dipartimento Edilizia Privata del Comune di Messina.

Nonostante le tante lamentele qualcuno si avventura anche in ricorsi e proposizioni giudiziarie nei confronti dell’Ente.

Altri temono (come spesso accade) di infastidire l’interlocutore tecnico tanto da tacitare il tutto assecondandolo.

Molto spesso (o quasi sempre, come riferito da più avvocati) la Soprintendenza si trova a soccombere davanti al Giudice per palesi errori e contraddizioni che violano in maniera palese i dettami della Legge.

Ma chi paga ?

Paga la Soprintendenza (cioè il cittadino).

Non paga il funzionario “distratto” e non “addestrato” alla conoscenza di regole amministrative che nulla hanno a che vedere con il decoro e la bellezza virtuale.

Esistono anche Norme che impongono una tempistica ben definita e un consolidato e giuridico modo di operare.

E’ recente la Sentenza pubblicata il 19/06/19 per l’ennesimo diniego operato dalla Soprintendenza per la costruzione di un complesso edilizio, secondo modi e tempi diversi da quelli imposti dalla Legge.

Infatti il ricorso si fondava sui seguenti motivi:

  1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 146, d.lgs. 22.1.2004, n. 42, dell’art. 46, LR 28.12.2004, n. 17; dell’art. 20, comma 3, legge 7.8.1990, n. 241; difetto assoluto dei presupposti, travisamento dei fatti, carenza di potere e sviamento del potere amministrativo dalla sua causa tipica. Il provvedimento di diniego impugnato sarebbe stato adottato decorso il termine perentorio di centoventi giorni dalla domanda di autorizzazione paesaggistica (presentata il 28.5.2016 ed integrata il 15.6.2016) di cui all’art. 46 della LR 28.12.2004, n. 17; sarebbe quindi intervenuto successivamente all’avvenuta consumazione del potere della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina di provvedere sulla domanda di autorizzazione paesaggistica; per disporre il rigetto dell’istanza la Soprintendenza avrebbe quindi dovuto assumere determinazioni in via di autotutela, come peraltro disposto dall’art. 20, comma 3, della legge 7.8.1990, n. 241
  2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97, Cost., dell’art. 146, d.lgs. 22.1.2004, n. 42, degli artt. 3, 6, comma 1, lett. e), e 10 bis, legge 7.8.1990, n. 241, e dei principi del giusto procedimento; carenza di istruttoria; difetto di motivazione; difetto dei presupposti di fatto e di diritto; sviamento del potere dalla sua causa tipica.
  3. …..

Non entrando nei contenuti del merito (è possibile scaricare la Sentenza via internet), il TAR di Catania Sentenziava che per il ricorso in epigrafe (da parte della ditta proprietaria contro la Soprintendenza): …

a)      lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati;

b)      condanna la Soprintendenza resistente al pagamento, nei confronti della società ricorrente, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida, in via equitativa, in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, nonché alla rifusione del contributo unificato corrisposto da parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Casi simili ce ne sono tanti e tutti con lo stesso epilogo e la stessa morale: "la non conoscenza del Funzionario delle regole del procedimento amministrativo".

Basterebbe poco.

Una migliore organizzazione d’Ufficio, una studio delle norme amministrative che oggi di fatto regolano una chiara interlocuzione tra Ente e Cittadino, ma soprattutto un rapporto umano (oltre che professionale) tra Soprintendenza e Libero Professionista.

COME SI DICE IN GIRO …

FORSE TRA QUALCHE MESE LE COSE CAMBIERANNO

CE LO AUGURIAMO !!!