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Sopraelevazione: si può ottenere il terzo condono edilizio in zona vincolata?

In materia di terzo condono edilizio, è ostativa alla possibilità di rilascio della sanatoria straordinaria la realizzazione di opere recanti nuove superfici e nuovi volumi su aree soggette a vincoli posti a tutela dei beni ambientali e paesistici

Il terzo condono edilizio è 'off limits' per la "sopraelevazione con destinazione ad uso residenziale di un immobile preesistente per la creazione al piano di due unità immobiliari".

Il motivo è spiegato dal Tar Lazio nella sentenza 11677/2024 del 10 giugno, che conferma il respingimento del comune all'istanza di sanatoria straordinaria presentata da un privato per alcune opere abusive.

 

Terzo condono in zona vincolata: abusi maggiori e minori

Il TAR ricorda che, sulla base delle previsioni dettate dall'art. 32, commi 26 e 27, del DL 269/2003 e dagli artt. 2 e 3, comma 1, lettera b), della l.r. Lazio n. 12/2004, possono ritenersi suscettibili di sanatoria, nelle aree soggette a vincoli, solo le opere di minore rilevanza (cd. abusi minori), corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'Allegato 1 del DL 269/2003, integrate dalle opere di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria.

Per le altre tipologie di abusi (cd. maggiori), riconducibili alle tipologie di illecito di cui ai nn. 1, 2 e 3 del menzionato Allegato, nelle quali rientra quella del caso di specie, interviene una preclusione legale alla loro sanabilità.

 

Opere comportanti nuovi volumi non sanabili in zona vincolata

In particolare, la norma statale di cui all’art. 32, comma 27, del DL 269 del 2003 è chiara nell'indicare come ostativa alla possibilità di rilascio del condono la realizzazione di opere recanti nuove superfici e nuovi volumi su aree soggette a vincoli posti a tutela dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere; in senso ancor più restrittivo è intervenuta la l.r. Lazio n. 12 del 2004, la quale, all’art. 3, comma 1, lettera b), che prevede la non sanabilità delle opere realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all'interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali.

 

Abusi edilizi e terzo condono in zona vincolata: quando l'ampliamento esclude la sanatoria

Se la domanda di sanatoria riguarda un abuso di tipologia 1, essendosi realizzato un ampliamento (per quanto modesto) del fabbricato originale ed essendo l'immobile in zona vincolata, è precluso il terzo condono edilizio.


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La legislazione regionale non può ampliare i limiti della sanatoria

Infine, si evidenzia che Infine deve precisarsi che, come chiarito dalla Corte Costituzionale, il legislatore regionale non può ampliare i limiti applicativi della sanatoria, né “allargare l'area del condono edilizio rispetto a quanto stabilito dalla legge dello Stato” (sentenze n. 73 del 2017, n. 233 e n. 117 del 2015, n. 290 del 2009).

Al legislatore regionale compete “l'articolazione e la specificazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale” (sentenze n. 77 del 2021, n. 73 del 2017 e n. 233 del 2015), e, in questo contesto, gli spetta il compito di farsi garante dei valori paesaggistico-ambientali e - per quel che rileva nel caso di specie - archeologici, che rischierebbero di essere ulteriormente compromessi da un ampliamento del regime condonistico. L'intervento regionale può essere diretto solo a introdurre una disciplina più restrittiva di quella statale, nell'esercizio delle competenze in materia di “governo del territorio”, e quindi anche a proteggere meglio gli anzidetti valori».


LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE.

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Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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Condoni e Sanatorie

Il condono edilizio è 'normato' da una legge dedicata, va a sanare le irregolarità sostanziali ed è previsto solo per opere realizzate in un preciso lasso temporale, mentre la sanatoria ordinaria del Testo Unico Edilizia regolarizza gli abusi formali ed è sempre possibile

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