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Sopraelevazione in contrasto con le leggi antisismiche: quando è irregolare e va demolita?

Il divieto di sopraelevazione per inidoneità delle condizioni statiche dell'edificio sussiste anche nel caso in cui le strutture sono tali che, una volta elevata la nuova fabbrica, non consentano di sopportare l'urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica.

Si può realizzare una sopraelevazione in contrasto con la normativa antisismica?

La Cassazione, nell'ordinanza 32281/2023 del 21 novembre, è di parere contrario, ma è una decisione che arriva dopo i due precedenti gradi di giudizio di diverso tenore, sulla stregua che la mancanza di un imminente pericolo di collasso della struttura potesse comunque legittimare la sopraelevazione, anche in presenza di difformità urbanistica.

Vediamo di analizzare bene i 'paletti' fissati dalla Corte suprema in questo caso specifico, comunque importante per quel che riguarda il 'diritto a sopraelevare'.

 

La sopraelevazione del contendere: per la Corte d'Appello non c'è pericolo di imminente collasso

Un privato porta in giudizio un altro abitante dello stabile, chiedendo la demolizione della sopraelevazione eseguita al secondo piano di un immobile in comproprietà, oltre al risarcimento del danno, perché costruita in spregio della normativa regolante il diritto di proprietà e di quella urbanistica.

Il Tribunale rigetta la domanda così come la Corte d'Appello, secondo la quale, dalle perizie, emerge la "non pericolosità della sopraelevazione in rapporto con le capacità statiche delle strutture portanti del fabbricato".

Il CTU aveva affermato che l'immobile non era conforme alla normativa urbanistica, ma secondo la Corte d'Appello i vizi sono sanabili ex L.R. 49/14 e "quanto realizzato non ha una rilevanza sismica e non induce a fenomeni di instabilità dell’intera struttura ma solo ad una criticità strutturale solo su alcuni elementi strutturali che opportunamente rinforzati rendono gli stessi sicuri per la loro funzione statica, evidenziando che tale criticità deriva da una condizione di carico stremo, così come normativa prescrive, ma notevolmente inferiore a quello normale di esercizio".

Insoma: non sussiste, al momento, un pericolo di imminente di collasso degli elementi strutturali. La sopraelevazione si può realizzare.

 

Cassazione: questa sopraelevazione va contro le leggi antisismiche

Di diversa 'opinione' è invece la Cassazione, che fonda la sua decisione - di accogliere l'appello - sull'art. 1127, commi 1 e 2, del Codice Civile.

Il comma 2, nello specifico, stabilisce che "La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell’edificio non lo consentono".

Del resto, la Cassazione ha più volte chiarito che il divieto di sopraelevazione per inidoneità delle condizioni statiche dell'edificio, previsto dall'art. 1127, comma 2, c.c., va interpretato non nel senso che la sopraelevazione è vietata soltanto se le strutture dell'edificio non consentono di sopportarne il peso, ma nel senso che il divieto sussiste anche nel caso in cui le strutture sono tali che, una volta elevata la nuova fabbrica, non consentano di sopportare l'urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica.

Pertanto, qualora le leggi antisismiche prescrivano particolari cautele tecniche da adottarsi, in ragione delle caratteristiche del territorio, nella sopraelevazione degli edifici, esse sono da considerarsi integrative dell'art. 1127, comma 2, c.c., e la loro inosservanza determina una presunzione di pericolosità della sopraelevazione che può essere vinta esclusivamente mediante la prova, incombente sull'autore della nuova fabbrica, che non solo la sopraelevazione, ma anche la struttura sottostante sia idonea a fronteggiare il rischio sismico.

 

Le condizioni statiche dell'edificio e il diritto a sopraelevare

Insomma: le condizioni statiche dell'edificio rappresentano un limite all'esistenza stessa del diritto di sopraelevazione, e non già l'oggetto di verificazione e di consolidamento per il futuro esercizio dello stesso, limite che si sostanzia nel potenziale pericolo per la stabilità del fabbricato derivante dalla sopraelevazione, il cui accertamento costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

Inoltre, l'art. 1127, comma 2, c.c., il quale fa divieto al proprietario dell'ultimo piano dell'edificio condominiale di realizzare sopraelevazioni precluse dalle condizioni statiche del fabbricato e consente agli altri condomini di agire per la demolizione del manufatto eseguito in violazione di tale limite, impedisce altresì di costruire sopraelevazioni che non osservino le specifiche disposizioni dettate dalle leggi antisismiche, fondandosi la necessità di adeguamento alla relativa normativa tecnica su una presunzione di pericolosità, senza che abbia rilievo, ai fini della valutazione della legittimità delle opere sotto il profilo del pregiudizio statico, il conseguimento della concessione in sanatoria relativa ai corpi di fabbrica elevati sul terrazzo dell'edificio, atteso che tale provvedimento prescinde da un giudizio tecnico di conformità alle regole di costruzione.


La salvaguardia sismica deve esistere 'ex ante'

In definitiva, l'errore della Corte d'Appello è stato quello di aver interpretato la predetta norma nel senso che la sopraelevazione non è vietata ove non esista "al momento un pericolo imminente di collasso" di taluno degli "elementi strutturali".

In realtà, invece, la norma è posta a salvaguardia delle condizioni statiche dell'edificio, che sussistere "ex ante", nel senso che la sopraelevazione, per come messa in opera, se foriera di un tal pericolo, il quale non deve raggiungere la soglia della "imminenza di collasso", risulta contraria alla legge.

Tradotto: per il rispetto della normativa antisismica, l'assenza di pericolo non può derivare da interventi futuri e incerti, affidati alla buona volontà del sopraelevante, ma deve essere sussistente e deve essere intrinseco alla nuova opera, avuto riguardo alle condizioni dell'edificio.


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