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Sopraelevazione e ampliamento: quando è previsto l’adeguamento sismico?

Il DGR 1879/2011 della regione Emilia Romagna stabilisce i criteri per la classificazione degli interventi di “sopraelevazione” e “ampliamento” delle costruzioni nei territori regionali. Il recente chiarimento dell’ “Area geologia, suoli e sismica” n. 331 definisce come, in situazioni di non conformità con le norme tecniche per le costruzioni (NTC) del 2018, debba essere garantito l'adeguamento sismico per gli interventi di sopraelevazione/ampliamento.

Criteri e definizioni per la sopraelevazione e ampliamento

Il DGR 1879/2011 è il decreto della Giunta regionale dell’Emilia Romagna che stabilisce i criteri per definire se un determinato intervento su edifici esistenti possa essere inquadrato come “sopraelevazione” oppure più semplicemente come “ampliamento”. Tale distinzione è fondamentale per applicare congruentemente quanto previsto al paragrafo 8.4.1 delle NTC 2018 e agli artt. 9 e 11 rispettivamente comma 1 e 2 della Legge Regionale n. 19 del 2008.

Secondo il paragrafo 8.4.1 delle NTC 2018 “È fatto obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario, all’adeguamento della costruzione, a chiunque intenda:

  • sopraelevare la costruzione;
  • ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione;
  • apportare variazioni di classe e/o di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali in fondazione superiori al 10%; resta comunque fermo l’obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione;
  • effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente.

In ogni caso, il progetto dovrà essere riferito all’intera costruzione e dovrà riportare le verifiche dell’intera struttura post-intervento, secondo le indicazioni del presente capitolo (…).’’

Quanto sopra riportato individua quelle situazioni di intervento che possono essere escluse dalla definizione generale di “sopraelevazione” e “ampliamento”, in quanto esse comportino una limitata influenza sulla vulnerabilità della costruzione, dovuta a una ridotta estensione e/o una modesto incremento di massa sismica, nonché sull’esposizione, derivante dagli attuali o potenziali usi delle aree interessate.

Tuttavia rimane l’obbligo di valutare la sicurezza (anche statica) e migliorarne le condizioni rispetto allo stato pre-intervento, seguendo le modalità indicate nelle stesse NTC 2018.

Secondo il decreto in questione il termine "sopraelevazione" è definito, ai fini dell'applicazione del paragrafo 8.4.1 delle NTC 2018 e degli articoli 9, comma 2, e 11, comma 2, della L.R. n. 19 del 2008, come qualsiasi intervento che comporti un aumento dell'altezza dell'unità strutturale interessata, salvo che l'incremento di altezza derivi da:

  • realizzazione di un cordolo sommitale, a condizione che non si traduca in un aumento del numero di piani;
  • attuazione di soluzioni strutturali leggere per manufatti tecnologici e sistemi di supporto ad impianti;
  • costruzione, con soluzioni strutturali leggere, di pertinenze (riconosciute come tali nel titolo abilitativo) e/o di opere accessorie che siano nel complesso di dimensioni modeste rispetto all'unità strutturale oggetto dell'intervento, indipendentemente dal fatto che siano realizzate in fasi successive.

Quindi non si considera sopraelevazione, ai sensi delle definizioni fornite, qualsiasi costruzione al piano di copertura che per sua natura non comporti un incremento dell'altezza, come ad esempio i sistemi impiantistici (pannelli solari o fotovoltaici, ecc.), i parapetti, i pergolati, e simili.

Recentemente l’area geologia, suoli e sismica dell’Emilia Romagna chiarisce come procedere nel caso in cui il DGR 1879/2011 non sia in linea con le NTC 2018.

 

Chiarimenti sull'adeguamento sismico in Emilia-Romagna

All’Area geologica dell’Emilia Romagna è stato posto un quesito di chiarimento relativamente all'applicazione del DGR 1879/2011 in relazione alle definizioni contenute al paragrafo 8.4.3 lett. a) b) delle NTC 2018, nonché all’applicazione per estensione di quanto definito per le varianti non sostanziali (VNS).

Nello specifico il quesito chiede se sia:

obbligatorio il raggiungimento dell'adeguamento sismico in caso di intervento di ampliamento che comporti una notevole variazione della superficie abitabile e che non rispetti le limitazioni della DGR 1879/2011, per il quale il tecnico riesce a dimostrare che le opere di ampliamento non modificano “significativamente” la risposta sismica della struttura esistente (lett. b §8.4.3 NTC 2018).
possibile per il tecnico valutare, nel caso in cui le opere alterino “significativamente” la risposta sismica della struttura esistente, l'uso dei parametri già adottati per le varianti non sostanziali dal DGR 2272/2016, come indicato al punto B.2 del DGR 1814/2020.

L’Area sottolinea che quanto definito nel DGR 1879/2011, essendo stato approvato prima delle NTC 2018, non è completamente applicabile e che a tal proposito la normativa attuale richiede un adeguamento sismico in caso di ampliamenti significativi, come evidenziato nel paragrafo 8.4.3 delle NTC 2018.

Inoltre l'Area, pur osservando le limitazioni del DGR n. 1879/2011, esprime il parere che esse rimangono un valido riferimento tecnico per i progettisti, ma che le stesse non devono necessariamente essere seguite per interventi di ampliamento e sopraelevazione nei casi in cui siano in contrasto con le NTC 2018.

In attesa dell'aggiornamento di tali linee guida, si suggerisce di utilizzare i parametri della DGR n. 2272/2016 per valutare l'impatto delle nuove opere sull'edificio esistente. È inoltre necessario dimostrare che l'intervento non violi altri punti delle NTC 2018 e confermare che l'intera struttura sia adeguata a supportare staticamente l’incremento di carichi verticali e che sia migliorato il livello di sicurezza globale secondo gli indicatori individuati delle NTC 2018.

 

IL PARERE DELL'AREA GEOLOGICA EMILIA-ROMAGNA È SCARICABILE IN ALLEGATO.

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