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Rifacimento di soppalco risalente agli anni '40: non basta la SCIA, se è ristrutturazione edilizia serve il permesso di costruire

Il soppalco è considerato come intervento di ristrutturazione edilizia quando determina l’incremento della superficie dell’immobile, fruibile dalle persone, e quindi del relativo carico urbanistico.

Proseguiamo nella linea dei soppalchi, anche quelli risalenti a 'tempi immemori', con una nuova sentenza del Consiglio di Stato (5996/2023 del 19 giugno) che da torto a un ricorrente e ragione al comune - e al TAR - che avevano imposto la demolizione dell'opera edilizia abusiva con messa in pristino.

Il soppalco della discordia

Il ripristino dello stato dei luoghi era stato ingiunto per opere di ristrutturazione edilizia eseguite in assenza di permesso di costruire consistenti in un vano luce con infisso in alluminio e vetri e in soppalco di 10 metri quadri.

Secondo il TAR, il soppalco «non poteva essere considerato legittimo, anche se asseritamente eseguito molto tempo prima e ad opera di diverso proprietario», a causa dell’accertamento circa il mancato rispetto delle altezze minime di legge, oltre che per il fatto che il ricorrente «non ha dimostrato la destinazione del soppalco a locale deposito».

Con riguardo al vano luce la sentenza ha ricondotto l’opera in questione nell’ipotesi della ristrutturazione edilizia, consistente nell’«apertura di pareti finestrate - comprese le luci - sul prospetto di un edificio».

Per il ricorrente, il soppalco «è esistente ‘ab immemorabile’», come desumibile dalle sue caratteristiche costruttive, tipiche del primo novecento, e come emergerebbe dalla piantina catastale del 1940 raffigurante l’immobile.

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Se il soppalco è una ristrutturazione edilizia serve il permesso di costruire

Palazzo Spada respinge il ricorso partendo da questo presupposto: le censure si limitano a ribadire che l’opera risale ab immemorabili e dunque a prospettare nel presente giudizio d’appello una circostanza che la sentenza ha considerato irrilevante ai fini della legittimità dell’intervento edilizio.

Sono inoltre da respingere gli assunti secondo cui per le opere contestate non sarebbe stato necessario alcun permesso di costruire la cui mancanza ne legittimi la demolizione.

Per un verso la deduzione non infirma infatti l’autonoma ragione ora richiamata di non conformità del soppalco, il quale, peraltro, secondo la costante giurisprudenza amministrativa è considerato come intervento di ristrutturazione edilizia quando determini l’incremento della superficie dell’immobile, fruibile dalle persone, e quindi del relativo carico urbanistico, come deve ritenersi nel caso di specie, in ragione delle dimensioni accertate (10 mq).

Per altro verso le censure intese a sostenere che sarebbe sufficiente una SCIA sono generiche e tali quindi da non fare emergere alcuna illegittimità del provvedimento impugnato.

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Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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