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Soppalco non residenziale abusivo: serve il permesso, niente condono edilizio in zona vincolata

La realizzazione di un soppalco ad uso non abitativo per una superficie utile non residenziale di 41 metri quadrati non può rientrare tra gli interventi di minore rilevanza

Siamo ancora 'di fronte' a un'opera edilizia che non può essere considerata minore: si tratta, nel caso della sentenza 2035/2024 del 2 febbraio del Tar Roma, di un soppalco ad uso non abitativo per una superficie utile non residenziale di 41 mq.

Per questo tipo di opera, spiega il TAR, è necessario il permesso di costruire e quindi non è possibile ottenere la sanatoria straordinaria del terzo condono edilizio in zona vincolata, visto che essa - come abbiamo avuto modo di vedere anche recentemente - è dedicata solo alle opere di minore rilevanza.

 

Terzo Condono edilizio: sanatoria straordinaria in zona vincolata solo per gli interventi minori

Il condono edilizio di opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 della legge 326/2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo.


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Soppalco non residenziale in zona vincolata: il ricorso

Secondo i ricorrenti:

  • l'amministrazione comunale avrebbe espresso l'intenzione di considerare suscettibili di sanatoria le opere abusive che, pur realizzate in zone su cui insiste un vincolo paesaggistico, non modifichino l’aspetto esteriore dell’edificio;
  • il dpr 31/2017 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) escluderebbe gli interventi come quello oggetto di causa dalle opere che necessitano di autorizzazione paesaggistica;
  • l’Ente civico non avrebbe verificato se i vincoli citati nel provvedimento impugnato comportino o meno inedificabilità assoluta e ciò anche in relazione alla tipologia dell'intervento in esame, e entrambi i vincoli citati nel contestato diniego avrebbero carattere relativo e non comporterebbero inedificabilità assoluta.

 

Soppalco: quale titolo abilitativo richiede il Testo Unico Edilizia? Dipende dall'incremento di superficie

Un soppalco può rientrare nell'ambito degli interventi edilizi minori, per i quali il permesso di costruire non è richiesto, solamente quando sia tale da non incrementare la superficie dell’immobile.


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Condono edilizio in zona vincolata, non c'è margine di manovra: dentro solo restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria

Il TAR respinge tutto al mittente citando il precedente specifico reso nella medesima questione, secondo cui:

  1. con riguardo agli abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, va precisato che il condono previsto dall'art. 32 del decreto legge n. 269 del 2003 è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del citato decreto (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l'area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti” (Cons. St., sez. VI, 9 giugno 2022, n. 4685);
  2. nel caso di specie, non si è in presenza di un abuso di minore rilevanza, in particolare di un intervento di ristrutturazione edilizia, come sostenuto dalla ricorrente, atteso che si tratta della realizzazione di un soppalco avente una superficie consistente e “deve ritenersi necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell'immobile preesistente, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, comportando un incremento delle superfici dell'immobile e, quindi, anche un ulteriore possibile carico urbanistico” (T.A.R. Salerno, (Campania) sez. II, 21/04/2022, n.1064).

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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