Società tra professionisti al debutto il 22 aprile 2013
Da lunedì 22 aprile 2013 è possibile costituire società tra professionisti (Stp). È infatti entrato in vigore, da tale data, il decreto 8 febbraio 2013, n. 34, emanato dal Ministro della Giustizia, di concerto con quello dello Sviluppo economico. Il provvedimento rappresenta ultimo tassello normativo necessario per dare attuazione, sul piano civilistico, all’art. 10, L. 183/2011 (la cosiddetta legge di Stabilità 2012), con la quale nel 2012 era stata introdotta la possibilità di costituire società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico.
I nodi affrontati dal decreto ministeriale riguardano:
- il conferimento e l’esecuzione dell’incarico;
- le incompatibilità dei soci professionisti e di quelli di capitale;
- l’iscrizione al registro imprese e all’albo professionale di riferimento, nonché le successive variazioni;
- il regime disciplinare delle Stp.
L’art. 4 del DM 34/2013 introduce obblighi di trasparenza fin dal primo contatto con il cliente. La società deve infatti informare la controparte del diritto di chiedere che l’esecuzione dell’incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti dal questi scelti. A tal fine, la Stp deve consegnare al cliente un elenco dei singoli soci professionisti, indicando i titoli e le qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonché l’elenco dei soci con finalità d’investimento (i cosiddetti soci di capitale). In caso di mancata scelta da parte del professionista, la società informa invece il cliente che l’incarico potrà essere eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti dell’attività professionale. Altro obbligo è infine quello di dichiarare possibili situazioni di conflitto di interessi tra cliente e società, anche determinate dalla presenza di soci di capitale. La prova dell’adempimento degli obblighi di informazione deve essere data per iscritto. Anche l’impiego di ausiliari e sostituti dovrà essere comunicata – con analoghe modalità – al cliente, il quale entro tre giorni potrà manifestare il proprio dissenso.