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Smart Road: la normativa di riferimento

Le Smart Road rappresentano una rivoluzione tecnologica e normativa per le infrastrutture stradali. L'Associazione Infrastrutture Sostenibili (AIS) ha annunciato un nuovo gruppo di lavoro per analizzare il Decreto Smart Road del 28 febbraio 2018, che ha reso l'Italia pioniera nell'ammodernamento digitale della rete stradale, migliorando sicurezza, gestione del traffico e assistenza ai viaggiatori.

AIS – Associazione Infrastrutture Sostenibili, nella quale mi pregio di ricoprire la carica di consigliere, nel corso di un webinar tenutosi il 4 luglio 2024, ha annunciato l’avvio di un nuovo gruppo di lavoro focalizzato sulle tematiche delle Smart Roads.

Tra gli argomenti che verranno approfonditi dal nuovo gruppo di lavoro, vi è anche l’analisi della normativa di riferimento e segnatamente del Decreto ministeriale del 28 febbraio 2018 (c.d. Decreto Smart Road), che ha reso l’Italia uno dei primi paesi ad aver creato una specifica disciplina in ordine all’ammodernamento ed all’adeguamento tecnologico della rete stradale italiana all’insegna della digital transformation.

Con questo articolo verrà effettuato una ricognizione schematica delle principali tematiche contenute nel citato testo normativo, focalizzando l’attenzione per l'appunto sulle Smart Road ma anche sulla connessione tra quest’ultime ed i principi digitali dettati dal nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36 del 2023).

 

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La legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205).

La disciplina oggetto del presente contributo si colloca nel solco delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018, con la quale il legislatore ha tra l’altro promosso la diffusione del processo di trasformazione digitale della rete stradale nazionale, sostenendo lo sviluppo, la realizzazione in via prototipale, la sperimentazione e la validazione di soluzioni applicative dinamicamente aggiornate alle specifiche funzionali per le Smart Road, anche al fine facilitare un’equa possibilità di accesso del mondo produttivo ed economico alla sperimentazione.

In tale angolazione l’art. 1, comma 72, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha per l’appunto autorizzato «la sperimentazione su strada delle soluzioni di Smart Road e di guida connessa e automatica».

 

Decreto del 28 febbraio 2018 (c.d. Decreto Smart Roads)

La surrichiamata legge di Bilancio ha demandato ad un decreto ministeriale il compito di definire «le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione su strada delle soluzioni di Smart Road e di guida connessa e automatica».

Sulla base di tale presupposto con il decreto del 28 febbraio 2018 (c.d. Decreto Smart Road) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha definito le performance e gli aspetti tecnici e funzionali delle infrastrutture viarie per la citata sperimentazione (Ministro: Graziano Delrio).

Nell’intenzione del Legislatore, incentivare la sperimentazione e l’innovazione tecnologica diviene a tutti gli effetti uno strumento per aumentare la capacità di sviluppo del paese, migliorando contestualmente il livello di sicurezza delle infrastrutture viarie nazionali.

Ciò presuppone, tra l’altro, un cambio di paradigma riguardo al trasporto, da considerarsi alla stregua di un ecosistema integrato, all’interno del quale i servizi, le informazioni necessarie, la gestione ed il controllo della viabilità, operano simultaneamente, per migliorare – attraverso piattaforme interconnesse – l’uso delle infrastrutture e la gestione del traffico.

Per dette caratteristiche la disciplina di cui trattasi si pone a tutti gli effetti come un significativo precedente sostanziale in termini di legislazione in materia di sperimentazione di veicoli a guida automatica e strada connessa.

Venendo, infine, alla struttura del Decreto, il medesimo si articola in due sezioni separate, da una parte infatti il provvedimento di cui trattasi disciplina la realizzazione di strade connesse e dall’altra la sperimentazione delle auto a guida autonoma.

 

La definizione di Smart Road

Secondo l’art. 2 del Decreto in commento si definiscono Smart Road le infrastrutture stradali per le quali è compiuto, un processo di trasformazione digitale orientato a introdurre:

  • piattaforme di osservazione e monitoraggio del traffico,
  • modelli di elaborazione dei dati e delle informazioni,
  • servizi avanzati ai gestori delle infrastrutture, alla pubblica amministrazione e agli utenti della strada.

Tutto ciò deve avvenire all’interno del quadro della creazione di un ecosistema tecnologico favorevole all'interoperabilità tra infrastrutture e veicoli di nuova generazione.

In tal senso il processo di trasformazione digitale di cui sopra deve risultare finalizzato alla conoscenza dei flussi e delle condizioni di deflusso per permettere:

  • il miglioramento della sicurezza stradale;
  • della assistenza al viaggio ed alla guida;
  • della gestione del traffico;
  • della informazione avanzata ai viaggiatori;
  • della resilienza delle reti e della gestione degli scenari ordinari e di intervento.

A ciò deve aggiungersi, infine, la tematica della sicurezza stradale da migliorarsi – nell’intenzione del Legislatore – grazie all’introduzione di soluzioni e servizi innovativi abilitati dalle tecnologie.

 

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Ambito di applicazione

Relativamente all’ambito di applicazione della norma, secondo quanto previsto dall’art. 4 del Decreto Smart Road, il processo di trasformazione digitale è applicato alle infrastrutture stradali della TEN-T (Trans-European network Transport), core e comprensive, nonché alle nuove infrastrutture di collegamento tra elementi della rete TEN-T.

Progressivamente, poi, la trasformazione digitale verrà adottata a tutte le infrastrutture appartenenti al primo livello dello SNIT.

Specifiche funzionali

L’articolo 6 della disciplina di cui trattasi definisce le specifiche funzionali del processo di trasformazione digitale, da soddisfare da parte delle Smart Road.

Per l’individuazione di quest’ultime il Legislatore rinvia all'Allegato A «Specifiche funzionali» del Decreto Smart Road ed in particolare al paragrafo 4, Tabella 1 di detto documento.

Sul punto rilevante interesse pratico, relativamente alle strade connesse, riveste l’accento posto dal legislatore sulla necessità di avviare, coerentemente con la esigenza di garantire la proporzionalità tra costi sostenuti e benefici ottenibili, un processo di integrazione della rappresentazione cartografica in linea con gli standard e i criteri di interoperabilità vigenti e di realizzazione di una modellistica BIM, nonché di un sistema di monitoraggio geotecnico e per la sicurezza strutturale come individuato dalla Sezione D dell'Allegato A.

 

Tempistica e modalità per la implementazione delle specifiche funzionali e costi per la implementazione delle specifiche funzionali

L’implementazione delle caratteristiche funzionali si applica, innanzitutto, alle infrastrutture viarie di nuova realizzazione, ovvero oggetto di potenziamento, per le quali non è stato ancora approvato alla data di entrata in vigore del decreto di cui trattasi il progetto preliminare, e rientranti negli ambiti di applicazione di cui sopra (art. 7 del Decreto Smart Road).

Detta implementazione va applicata, tuttavia, anche alle infrastrutture esistenti qualora siano oggetto di interventi di innovazione tecnologica, costruttiva o funzionale.

Venendo ai costi relativi all’implementazione delle specifiche funzionali, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 del decreto in parola, i medesimi risultano a carico del concessionario della infrastruttura, del concessionario di servizio o, in mancanza delle precedenti figure, dell'ente a diverso titolo gestore, e sono da considerarsi quali costi di investimento, riconosciuti a richiesta e secondo le normative e modalità vigenti, a valere sulle relative convenzioni, concessioni o concessioni di servizio.

Con riferimento ai costi di manutenzione ricorrente e gestione direttamente connessi alla implementazione di cui al comma 1, i medesimi possono essere a loro volta riconosciuti, ove ammissibili e documentati, secondo le modalità fissate dal comma 1 dell’art.8 del Decreto.

 

Osservatorio per le smart road ed i veicoli connessi e a guida automatica

Ruolo centrale per monitorare l’attuazione del provvedimento sulle strade connesse riveste l’Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road e per il veicolo connesso e a guida automatica.

Al fine di favorire, infatti, il processo di trasformazione digitale verso le Smart Road, presso la Direzione generale per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito l'«Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road e per il veicolo connesso e a guida automatica».

Detto Osservatorio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 del Smart Road, oltre a studiare e promuovere l'adozione di strumenti metodologici ed operativi per monitorare, con idonee analisi ex ante ed ex post, gli impatti del processo di digitalizzazione delle infrastrutture viarie e della sperimentazione su strada di veicoli autonomi, deve verificare l'avanzamento del processo di trasformazione digitale verso le Smart Road, l'adesione dei portatori   di   interesse, l'efficacia e l'adeguatezza della normativa, la rispondenza alle norme tecniche degli interventi sulle infrastrutture.

Dovrà inoltre favorire una estesa ed approfondita discussione nazionale, in sinergia con i tavoli di confronto internazionali, tesa a formare un consenso informato in preparazione della formulazione della normativa, sui temi di interesse generale, tra i quali:

  1. i temi etici e legali legati all'introduzione dei veicoli a guida automatica;
  2. i temi riguardanti i veicoli connessi e cooperativi, quali la proprietà dei dati, i modelli di circolazione e l'uso efficace dei dati, la privacy e la riservatezza, la protezione di un mercato concorrenziale;
  3. la sicurezza dei sistemi automatizzati e connessi.

 

Conclusioni

Il Decreto sulle Smart Road, già aggiornato nel 2020, sarà con tutta probabilità oggetto di riordino complessivo a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice della strada, anche al fine di adeguare la normativa di cui trattasi all’evoluzione tecnologica in atto ed alle più moderne soluzioni, per implementare le potenzialità e i benefici delle smart road.

Fermo quanto sopra non si può tuttavia sottacere come i criteri ispiratori del medesimo provvedimento risultino tutt’oggi adeguati, avendo peraltro detta normativa anticipato diversi principi fondamentali che vengono in rilievo con l’attività di digitalizzazione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 36 del 2023.

In tal senso vanno richiamate le tematiche della sicurezza informatica e della protezione dei dati personali, da preservarsi in un’ottica di equilibrio e tutela, posto che l’introduzione della tecnologia non deve comportare un arretramento delle garanzie o dei diritti degli operatori economici.

A ciò inoltre vanno aggiunti i temi dell’interoperabilità delle piattaforme, per escludere distorsioni alla concorrenza ed al contempo favorire la possibilità di condivisione dei dati, ed infine dell’utilizzo del BIM o secondo la definizione contenuta nel nuovo codice dei contratti pubblici dei “metodi e strumenti di gestione informativa”.

In tale contesto l’Allegato Tecnico al Decreto Smart Road, al fine di creare “un’ecosistema tecnologico favorevole per l’interoperabilità tra infrastrutture e veicoli di nuova generazione, per l’adeguamento delle infrastrutture alle nuove richieste di mobilità da parte dei viaggiatori e per la realizzazione di servizi innovativi”, detta i requisiti funzionali di ciò che può essere effettivamente definito come infrastruttura “Smart Road”.

Con riferimento al BIM, a cui è dedicato il capitolo D.3 rubricato “Modello digitale delle infrastrutture (strumenti BIM)” dell’Allegato Tecnico, viene evidenziato come il processo di trasformazione digitale delle strade coinvolga per sua natura molteplici aspetti che spaziano dall’analisi dell’area di influenza, alla valutazione delle interferenze che le strade hanno con le altre infrastrutture, fino alla interazione con opere strutturali, architettoniche e impiantistiche.

Detta multidisciplinarità richiede il trattamento di dati in formati differenti, dovendo unitamente ai tracciati planoaltimetrici gestire da un lato le informazioni legate al territorio mediante piattaforme GIS e dall’altro i dati che riguardano le opere strutturali e architettoniche, tipicamente modellate come solidi.

Il BIM, in tal senso – secondo il Legislatore – rappresenta per le sue specificità, la metodologia che meglio si adatta a tali esigenze operative nei diversi ambiti e in tutti gli stati di avanzamento del ciclo di vita dell’opera, dalla concezione alla dismissione.

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