Approvato in secondo esame dal Consiglio dei Ministri uno schema di decreto che porta con se numerose semplificazioni allo scopo di agevolare innanzitutto l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti riducendo così l’utilizzo di materiale di cava.
Approvato in secondo esame, dal Consiglio dei Ministri, uno schema di decreto che porta con se numerose semplificazioni allo scopo di agevolare innanzitutto l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti riducendo così l’utilizzo di materiale di cava. Tra le novità procedure più semplici per attestare che le terre e rocce da scavo soddisfano i requisiti per essere qualificate sottoprodotti e tempi certi per le procedure.
Lo scorso 15 gennaio il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Gian Luca Galletti, ha approvato in secondo esame preliminare uno Schema di decreto del Presidente della Repubblica che semplifica la disciplina di gestione delle terre e rocce da scavo.
Il provvedimento assorbe in un testo unico tutte le disposizioni oggi vigenti sulla gestione delle terre e rocce da scavo e, in coerenza con le norme generali regolatrici della materia, disciplina:
· a gestione e l’utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti;
· il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;
· l’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti;
· la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica. Il provvedimento è coerente con i principi dell’economia circolare e con il principio della gerarchia nella gestione dei rifiuti, che ha come obiettivo la riduzione della produzione dei rifiuti (anche attraverso la gestione dei residui di produzione come sottoprodotti) e degli impatti che dalla gestione dei rifiuti possono derivare sulla salute umana e sull’ambiente.
OBIETTIVI. Sotto il profilo ambientale il regolamento consente di perseguire i seguenti risultati:
a) incrementare l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti;
b) ridurre il riscorso all’utilizzo di materiale di cava;
c) ridurre i costi connessi all’approvvigionamento di materia prima;
d) ridurre il ricorso allo smaltimento in discarica delle terre e rocce da scavo.
COSA CAMBIA RISPETTO AL PRIMO TESTO. Rispetto al primo esame preliminare, il testo è stato ulteriormente integrato e modificato a seguito della consultazione pubblica rivolta a cittadini, associazioni e stakeholders del settore, che dal 18 novembre al 19 dicembre scorso hanno potuto presentare sul sito del ministero dell’Ambiente osservazioni e proposte di modifica.
Tra le principali novità:
· procedure più semplici per attestare che le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni soddisfano i requisiti per essere qualificate sottoprodotti;
· tempi certi per la definizione delle procedure, anche attraverso l’introduzione di meccanismi in grado di superare eventuali situazioni di inerzia degli uffici pubblici;
· il rafforzamento del sistema dei controlli;
· l’allineamento della normativa italiana a quella europea;
· a possibilità per il proponente di chiedere all’ARPA o APPA territorialmente competente di eseguire la validazione preliminare del piano di utilizzo e di effettuare lo svolgimento in via preventiva dei controlli previsti dalla legge;
· specifica procedura per l’utilizzo nel sito di produzione, delle terre e rocce da scavo, escluse dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti e prodotte nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale.