Sistemi e prodotti impermeabilizzanti: progetto, quadro normativo, aspettativa di vita utile
Un articolo dell'Ing. Gian Luigi Pirovano che concentra l'attenzione sul tema della garanzia relativa all'esecuzione di lavori di impermeabilizzazione.
... Aspetti tecnico-giuridici ancora da chiarire
Mi sono trovato spesso coinvolto come Consulente in contenziosi di varia natura, e tra questi , vari Accertamenti Tecnici o Cause di merito inerenti a problemi di impermeabilizzazione. Altre volte ho condotto indagini di verifica sulle patologie di degrado sulle impermeabilizzazioni in contenziosi stragiudiziali; come sappiamo questo specifico settore, al pari delle pavimentazioni industriali e civili, rappresenta certamente la maggior percentuale del contenzioso nel mondo dell’edilizia.
Ma proprio indagando gli aspetti tecnico-giuridici derivanti dalle indagini mi sono anche reso conto che, contrariamente a quello che molti pensano, anche nel settore delle impermeabilizzazioni esistono dubbi, incomprensioni, elementi di incertezza nei rapporti tra le parti.
Ci sono infatti aspetti contrattuali e giuridici che lasciano a mio avviso eccessivi spazi di valutazione ed interpretazione, per non dire veri e propri vuoti, con risvolti relativi alla stessa durata prevista degli interventi in relazione alle garanzie di legge.
Non a caso all’interno di questo importante settore si stanno producendo documenti e normative estremamente importanti, basti solo pensare all’ultimo documento presentato da Assimp nell’ultimo convegno di Mestre, relativo alle “Linee guida ASSIMP Italia per la redazione del manuale di manutenzione di una copertura piana” (Quaderno Tecnico 2/2017).
Impermeabilizzazione: normativa di riferimento
I documenti oggigiorno utilizzabili nel settore sono vari, e tra questi:
UNI 11142, aprile 2015: “Criteri per il progetto e l’esecuzione di sistemi di coperture continue – Resistenza al vento”
UNI 11540, luglio 2014: “Linee guida per la redazione e corretta attuazione del piano di manutenzione di coperture continue realizzate con membrane flessibili per impermeabilizzazioni”
UNI 9307, settembre 1988: “Coperture continue – Istruzioni per la progettazione – Elemento di tenuta”
UNI11333-2, agosto 2010: “Posa di membrane flessibili per impermeabilizzazione- Formazione e qualificazione degli addetti- Parte 2:Prova di abilitazione alla posa di membrane bituminose”
UNI 11345, febbraio 2010: “Attività di controllo per le fasi di progetto, esecuzione e gestione di coperture continue”
ISO 15686: “Service life planning”
UNI 11156: “Valutazione della durabilità dei componenti edilizi”
Vanno ricordate inoltre anche le UNI EN 12056 , le UNI EN 1504, le Linee guida sui prodotti a base di Poliurea, le Linee Guida per la redazione del manuale di manutenzione citate sopra, ed infine le Linee Guida ETAG.
Molte di queste norme sono relative alle impermeabilizzazioni cosiddette di tipo tradizionale, costituite da materiali a base di Bitume, TPO, EPDM, ecc., altre sono relative a prodotti non prefabbricati, liquidi o in pasta, da applicare in opera quali ad esempio prodotti cementizi, resinosi, ecc.
Come possiamo vedere i materiali presenti sul mercato utilizzati come prodotti impermeabilizzanti sono di varia natura chimico/fisica, diverse sono le modalità applicative, diversi sono gli spessori, diverse le aspettative di vita.
Garanzia di un lavoro di impermeabilizzazione
La garanzia di un lavoro di impermeabilizzazione è regolata dal Codice Civile con gli art. 1667 (2 anni) e art. 1669 (10 anni).
L’art. 1669 c.c. cita:
”Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.”
E al di là dei prodotti e delle tecniche utilizzate, la giurisprudenza colloca i lavori di impermeabilizzazione nell’ambito dell’ art. 1669, quindi con garanzia decennale.
In ambito normativo vorrei evidenziare alcuni punti importanti relativi alla durabilità.
UNI 9307-1988, parte 1:
punto 4.1 – … La durata funzionale dell’elemento di tenuta non deve essere minore della durata dichiarata in fase di progetto o di appalto, tenendo conto del previsto e dichiarato piano e programma di manutenzione ordinaria.
Tale durata deve essere in ogni caso eguale o maggiore di quanto previsto dalla legislazione vigente …
punto 9.1 – L’elemento di tenuta per tutta la vita funzionale prevista in fase di progetto non deve subire modificazioni di aspetto (se richiesto) o alterazioni fisiche, chimiche tali da rendere critico lo stato tensionale o da disattivare funzioni attribuitegli progettualmente, sotto l’azione dell’acqua meteorica, di costruzione, d’uso, di condensazione.
Il requisito interessa quindi anche lo strato di collegamento e gli strati connessi funzionalmente all’elemento di tenuta (che possono essere interessati da apporti di acqua di varia provenienza) il cui deperimento possa alterare le condizioni di funzionamento richieste all’elemento di tenuta stesso.
UNI 11345-2010:
punto 8.3 e 8.4 - … attività di controllo: controllo caratteristiche dei materiali, controllo delle dichiarazioni di conformità ...
UNI 11540-2014:
punto 3.9 - Impresa specialistica: Il compito e le responsabilità dell’ impresa specialistica sono elencate nella UNI 11345. Nel caso in cui l’impresa specialistica si assuma direttamente l’esecuzione dell’opera, come nel caso di ripristini, essa si assume anche i compiti e le responsabilità dell’impresa generale.
Punto 3.21 - Regola dell’arte: l’insieme delle tecniche considerate corrette dagli specialisti del settore per l’esecuzione di determinate lavorazioni del sistema di copertura (nota: Le leggi dello stato quale riferimento primario e le norme prodotte da enti di formazione, quando disponibili, costituiscono un quadro di riferimento per valutare la rispondenza di un opera alla regola dell’arte. In assenza completa o parziale di riferimenti normativi, le linee guida promosse da associazioni professionali o industriali, costituiscono interpretazione referenziale e riconosciuta delle regole dell’arte. Le guide emesse dai singoli produttori costituiscono regola dell’arte per l’applicazione dei materiali prodotti dal produttore stesso)
Punto 3.32 - Vita utile: Intervallo di tempo dalla fine dei lavori fino al momento in cui il sistema di copertura o un suo elemento o strato non può più svolgere la sua funzione senza interventi di manutenzione straordinaria. Tale intervallo è convenzionalmente legato allo stato dell’arte maturato nel settore e all’evoluzione dei materiali e prodotti presenti sul mercato.
Punto 4 - Responsabilità operative: ……. (vedi documento)
Intanto vediamo chi sono i soggetti che agiscono nel settore delle impermeabilizzazioni:
- Il Committente
- Il progettista
- L’impresa esecutrice
- La Direzione Lavori
- Il produttore di materiali impermeabilizzanti
- L’impresa specialistica
- Il collaudatore
- La compagnia di assicurazione
Le interrelazioni tra i vari soggetti sono state oggetto di interpretazioni e chiarimenti ormai ben definiti spesso anche nelle norme specifiche.
E’ pacifico inoltre che un lavoro di impermeabilizzazione deve sottostare ad una garanzia decennale (c.c. 1669), la giurisprudenza in tal senso non lascia alcun dubbio.
Pertanto l’applicatore del sistema impermeabilizzante ha l’obbligo di legge di realizzare in opera un intervento durevole e garantito, appunto, per dieci anni.
E’ il posatore quindi che spesso si accolla l’onere di ottenere e garantire tale risultato e la relativa durabilità, salvo rare situazioni dove lo stesso si trovi ad eseguire solo ed esclusivamente la posa dei prodotti impermeabilizzanti scelti e forniti da altri (es. l’impresa) e sotto specifiche direttive e puntuali indicazioni sulla posa tali da poterlo identificare solo come Nudus Minister ( quindi come semplice e pedissequo esecutore di ordini ricevuti da altri, e pertanto con responsabilità decisamente limitate).
Ma il posatore, quando scegli il materiale da applicare, oppure applica “chiavi in mano” un materiale e un ciclo indicato da altri ed esegue quindi il lavoro in opera (con le relative garanzie di legge), si tutela adeguatamente?
Il materiale utilizzato è a sua volta garantito per altrettanti anni?
La scelta di trasformare un materiale (con le sue relative caratteristiche prestazionali) in un sistema durevole nel tempo, considerando quindi anche l’invecchiamento che lo stesso materiale avrà nel corso della sua vita utile in quelle specifiche condizioni, è di esclusiva responsabilità dell’applicatore?
La mancata previsione contrattuale di una manutenzione programmata, inficia la garanzia?
E se non viene indicata contrattualmente verrà addebitata all’esecutore? al Committente, al progettista, alla D.L.?
Il fornitore del prodotto impermeabilizzante deve garantire solouna prestazione dello stesso, la rispondenza alle specifiche inserite nella nota tecnica, o anche una adeguata durabilità dello stesso in relazione alle leggi esistenti?
Il materiale utilizzato è a sua volta garantito per altrettanti anni?
La scelta di trasformare un materiale (con le sue relative caratteristiche prestazionali) in un sistema durevole nel tempo, considerando quindi anche l’invecchiamento che lo stesso materiale avrà nel corso della sua vita utile in quelle specifiche condizioni, è di esclusiva responsabilità dell’applicatore?
La mancata previsione contrattuale di una manutenzione programmata, inficia la garanzia?
E se non viene indicata contrattualmente verrà addebitata all’esecutore? Al Committente, al progettista, alla D.L.?
Il fornitore del prodotto impermeabilizzante deve garantire solo una prestazione dello stesso, la rispondenza alle specifiche inserite nella nota tecnica, o anche una adeguata durabilità dello stesso in relazione alle leggi esistenti?
Ho potuto riscontrare nella mia esperienza, che per svariati materiali impermeabilizzanti non viene indicata la durabilità mentre altri, nella realtà pratica, presentano durabilità inferiore ai 10 anni.
Ma se il professionista, l’impresa, l’applicatore accettano o utilizzano alcuni materiali con aspettativa di vita limitata, chi risponderà della durata o meno richiesta dalla legge?
Un aiuto in tal senso è utilizzare materiali con durata di vita garantita superiore a 10 anni, o meglio ancora utilizzare materiali certificati ETAG, con tanto di classificazione della vita utile (es. Categoria W2, aspettativa di vita 10 anni, o meglio ancora W3, di 25 anni).
Assolutamente positivo, da questo punto di vista, il progetto che si sta portando avanti in seno al gruppo di lavoro normativo TC 189 che porterà ad un documento importante e di chiarezza proprio in relazione alla aspettativa di vita utile (Service Life).
Impermeabilizzazione
Con questo TOPIC si è voluto raccogliere tutti gli articoli che si occupano del tema, delicato, dell'impermeabilizzazione.
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