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Sistemi di ancoraggio permanenti in copertura: la revisione della UNI 11560

É stata pubblicata a giugno 2022 la revisione della norma UNI 11560 sui sistemi di ancoraggio in copertura. Luca Rossi, Coordinatore UNI/CT 042/SC 02/GL 01 "Dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto", riporta nell'articolo le principali novità d'interesse per il professionista tecnico.

La revisione della UNI 11560

La norma UNI 11560 fornisce i criteri per l’individuazione, la configurazione, l'installazione, l’uso, le ispezioni e la manutenzione dei sistemi di ancoraggio realizzati con i dispositivi di cui alla UNI 11578: 2015 “Dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente - Requisiti e metodi di prova”. Essa contiene altresì utili indicazioni per la loro progettazione.

L’utilizzo particolarmente diffuso dei sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, previsto nei regolamenti regionali, ha imposto importanti riflessioni sui contenuti della edizione 2014 che hanno portato alla revisione pubblicata a giugno 2022.

Essa contiene, in particolare nei capitolo 7 ‘Progettazione e realizzazione di un sistema di ancoraggio permanente in copertura’ e nel capitolo 9 ‘Ispezione e manutenzione dei sistemi di ancoraggio’, importanti cambiamenti prevedendo nuove definizioni per l’installatore di sistemi di ancoraggio che si coordineranno con quelle stabilite nella norma specifica i cui lavori sono in via di ultimazione presso l’UNI.

Rimangono inalterate le definizioni di progettista del sistema di ancoraggio (3.25) e di progettista strutturale (3.26) e la presenza del tecnico abilitato nell’ispezione periodica e straordinaria di cui al capitolo 9.

Di seguito le novità di maggior interesse per il professionista tecnico.

 

Ambito di applicazione dei sistemi di ancoraggio

In tantissime regioni sono in vigore dei regolamenti (o disposizioni legislative similari) che definiscono le istruzioni tecniche per i progetti relativi ad attività che riguardano le coperture di nuove costruzioni e di edifici esistenti, che prevedono l’applicazione di idonee misure preventive e protettive atte a consentire, nei successivi interventi, impiantistici o di manutenzione, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

L’elemento fondamentale dei regolamenti è l’Elaborato Tecnico per la Copertura (ETC), documento tecnico contenente l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie. L’ETC comprende:

a) gli elaborati grafici in scala adeguata in cui sono indicate le caratteristiche e l'ubicazione dei percorsi, degli accessi, degli elementi protettivi per il transito e l'esecuzione dei lavori di copertura;

b) la relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali, nella quale sia evidenziato in modo puntuale il rispetto delle misure preventive e protettive; nel caso di adozione di misure preventive e protettive di tipo provvisorio la relazione deve esplicitare le motivazioni che impediscono l'adozione di misure di tipo permanente, nonché le caratteristiche delle soluzioni alternative previste nel progetto;

c) la planimetria in scala adeguata della copertura, evidenziando il punto di accesso e la presenza di eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio o ganci di sicurezza da tetto, specificando per ciascuno di essi la classe di appartenenza, il modello, la casa produttrice ed il numero massimo di utilizzatori contemporanei;

d) la relazione di calcolo, redatta da un professionista abilitato, contenente la verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura alle azioni trasmesse dagli ancoraggi e il progetto del relativo sistema di fissaggio;

e) la certificazione del produttore di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto eventualmente installati, secondo le norme UNI-EN 795 ed UNI-EN 517;

f) la dichiarazione di conformità dell'installatore riguardante la corretta installazione di eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, in cui sia indicato il rispetto delle norme di buona tecnica, delle indicazioni del produttore e dei contenuti di cui alle lettere c) e d);

g) il manuale d'uso degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati, con eventuale documentazione fotografica;

h) il programma di manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati.

La UNI 11560 costituisce, anche se a carattere volontario, il fondamentale supporto per il professionista tecnico per una migliore definizione dei contenuti relativi ai punti sopra rappresentati.

 

Struttura della norma sui sistemi di ancoraggio

La UNI 11560:2022 “Sistemi di ancoraggio permanenti in copertura - Guida per l'individuazione, la configurazione, l'installazione, l'uso e la manutenzione” comprende:

Introduzione

1 Scopo e campo di applicazione

2 Riferimenti normativi

3 Termini e definizioni

4 Valutazione del rischio

5 Requisiti dei sistemi di ancoraggio

6 Aspetti relativi alla tipologia della copertura

7 Progettazione e realizzazione di un sistema di ancoraggio permanente in copertura

8 Utilizzo dei sistemi di ancoraggio

9 Ispezione e manutenzione dei sistemi di ancoraggio

10 Fascicolo del sistema di ancoraggio

Appendice A (informativa) ‐ Diagramma di flusso per la classificazione delle coperture

Appendice B (informativa) ‐ Accesso alle coperture

Appendice C (informativa) ‐ Scheda di registrazione delle ispezioni

Bibliografia

Scopo e campo di applicazione della norma

La norma fornisce i criteri per l’individuazione, la configurazione, l'installazione, l’uso, le ispezioni e la manutenzione dei sistemi di ancoraggio. Essa fornisce altresì ‘utili indicazioni per la loro progettazione’ considerazione aggiunta fase di revisione per sottolineare la validità della UNI 11560 anche per il progettista dei sistemi.

I sistemi di ancoraggio destinati alla installazione permanente, classificati in puntuali, lineari e combinati, vanno utilizzati congiuntamente ai sistemi di protezione individuale dalle cadute.

 

Termini e definizioni

L’edizione 2022 della norma prevede due figure professionali (installatore ed utilizzatore) rispetto alle quattro (installatore, manutentore, lavoratore ed ispettore) della versione precedente:

  • l’installatore base (3.20) persona competente, in grado di effettuare il montaggio, l’eventuale smontaggio e l’ispezione al montaggio del sistema di ancoraggio,
  • l’installatore intermedio (3.21) persona competente, in grado di effettuare il montaggio, l’eventuale smontaggio, l’ispezione al montaggio e l’ispezione periodica del sistema di ancoraggio,
  • l’installatore avanzato (3.19) persona competente, in grado di effettuare il montaggio, l’eventuale smontaggio, l’ispezione al montaggio, l’ispezione periodica e l’ispezione straordinaria del sistema di ancoraggio,
  • l’utilizzatore (3.40) persona alla quale è destinato il sistema di ancoraggio e che effettua l’ispezione prima dell’uso.

Rimangono inalterate le definizioni di ‘progettista del sistema di ancoraggio’ (3.25) tecnico abilitato alla valutazione dei rischi incaricato dal committente a redigere il progetto della configurazione del sistema di ancoraggio quale misura preventiva e protettiva in dotazione dell'opera, per gli interventi successivi previsti e/o programmati e ‘progettista strutturale’ (3.26) tecnico abilitato designato dal committente per la verifica della idoneità strutturale alle forze di carico trasmesse dal sistema di ancoraggio alla struttura di supporto, come da valori di progetto riportati nel manuale del fabbricante, e per la verifica degli ancoranti alla struttura di supporto stessa.

 

Requisiti dei sistemi di ancoraggio

I requisiti, distinti nella norma in prestazionali e geometrici, devono garantire il raggiungimento dello scopo del sistema di ancoraggio che è quello di permettere il collegamento di un sistema di protezione individuale dalle cadute in maniera tale che sia, come obiettivo principale, impedita la caduta dall’alto.

Nella revisione è stata aggiunta la frase La progettazione del sistema di ancoraggio dovrebbe permettere l'ispezione e la manutenzione (vedere punto 9) per rafforzare il principio in base al quale l’attività del progettista deve essere finalizzata anche ad ispezionare e manutenere il sistema.

È stato inoltre precisato che I carichi di esercizio di cui alla UNI 11578 sono desunti dalla documentazione a supporto dei dispositivi utilizzati, messa a disposizione dal fabbricante per stabilire che informazioni necessarie al progettista si trovano nella documentazione del sistema di ancoraggio fornita dal fabbricante.

 

Progettazione e realizzazione di un sistema di ancoraggio permanente in copertura

Le procedure riguardanti la corretta realizzazione di sistemi di ancoraggio permanenti, sono previste nella legislazione vigente, che può essere regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano.

In assenza di indicazioni legislative, si dovrebbero considerare almeno le fasi di seguito riportate:

a) progetto della configurazione del sistema di ancoraggio;

b) esame del manuale di istruzione ed installazione dei dispositivi scelti

c) intervento del progettista strutturale;

d) installazione del sistema di ancoraggio;

e) dichiarazione di corretta installazione da parte dell’installatore;

f) archiviazione ordinata della documentazione relativa alle cinque fasi precedenti.

L’applicazione della versione 2014 ha evidenziato che non sempre nel sistema di ancoraggio installato era presente la necessaria documentazione prevista nei punti da a) ad e).

In fase di revisione è stato deciso di aggiungere Nella documentazione di cui alle lettere a), c) ed e) deve essere presente almeno l’elaborato grafico con la disposizione planimetrica del sistema e le eventuali indicazioni di utilizzo, la relazione generale descrittiva del sistema, la relazione di calcolo strutturale e la documentazione fotografica del fissaggio dei dispositivi che non risultino più visibili successivamente all’installazione per rendere evidente che il sistema di ancoraggio deve essere accompagnato da una documentazione minima.

 

Ispezione e manutenzione dei sistemi di ancoraggio

Il capitolo 9 è stato modificato per tener conto delle nuove definizioni di installatore base (3.20), installatore intermedio (3.21), installatore avanzato (3.19) e utilizzatore (3.40) introdotte. Immutata la presenza del tecnico abilitato nell’ispezione periodica e straordinaria.

È stato chiarito e semplificato che l'ispezione e la manutenzione permettono di garantire il mantenimento nel tempo delle caratteristiche prestazionali del sistema di ancoraggio che, se non è stato ispezionato e mantenuto come dà indicazioni del fabbricante o che ha subito un evento dannoso o un arresto caduta, deve essere posto fuori servizio. La rimessa in servizio deve avvenire solo a seguito di ispezione straordinaria (punto 9.2.4).

L’ispezione è di quattro tipologie, come nella versione predecedente della norma:

  • al montaggio;
  • prima dell’uso;
  • periodica;
  • straordinaria.

Sono stati chiariti i significati di ispezione e manutenzione: quest’ultima deve essere effettuata secondo le modalità e la periodicità definite dal fabbricante.

La sezione sui controlli è stata profondamente rivisitata e comprende tre prospetti:

  • prospetto 1 ‐ Controlli sulla documentazione del sistema di ancoraggio;
  • prospetto 2 - Controlli sul sistema di ancoraggio;
  • prospetto 3 - Controlli sulla struttura di supporto e sugli ancoranti.

Importantissimo l’inserimento del prospetto sui Controlli sulla documentazione del sistema di ancoraggio introdotto per stabilire che esso deve essere provvisto di tutti documenti necessari affinché venga utilizzato ed ispezionato correttamente.

 

Appendici

La revisione comprende ora tre appendici informative:

  • la A Diagramma di flusso per la classificazione delle coperture,
  • la B Accesso alle coperture contenute nella precedente versione;
  • la nuova C Scheda di registrazione delle ispezioni in cui è stata introdotta una scheda contenente tutte informazioni relative alle tipologie di controllo previste nei prospetti 2 e 3 della norma.

Nell’intenzione dei normatori la scheda dovrebbe favorire l’applicazione di un ‘modello di riferimento’ su tutto il territorio nazionale.

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