Sismabonus
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Sismabonus solo per lavori autorizzati dal 1° gennaio 2017. Prima, niente! I chiarimenti del Fisco

Agenzia delle Entrate: il sismabonus spetta in relazione a interventi le cui procedure di autorizzazione risultano avviate a partire dal 1° gennaio 2017, restando escluse quelli realizzati a seguito di procedure avviate in precedenza

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Sono dvavero interessanti e importanti i chiarimenti contenuti nell'interpello n.409 del 10 ottobre 2019 dell'Agenzia delle Entrate - articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 - Detrazioni per interventi di riduzione del rischio sismico (cd. sismabonus).

Nello specifico, l'istante (una società) chiede:

  1. se la demolizione di edifici esistenti e ricostruzione di un numero maggiore di edifici possa beneficiare della detrazione Sismabonus;
  2. se abbia rilevanza la data del permesso di costruire che è anteriore all'entrata in vigore del D.L. n. 34/2019.

Demolizione e ricostruzione: ok anche per più unità immobiliari

Con riferimento al primo quesito, l'Agenzia delle Entrate evidenzia che la disposizione normativa prevede per gli acquirenti la possibilità di fruire della detrazione anche per gli interventi realizzati "mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente".

Rientra, quindi, nel concetto di demolizione e ricostruzione anche la ricostruzione dell'edificio che determina un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempreché le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione; di conseguenza, non rileva la circostanza che il fabbricato ricostruito contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente.

Sismabonus: ok solo per lavori avviati dopo il 1° gennaio 2017

Con riferimento agli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al comma 1-quater dell' articolo 16 ammessi al cd. sisma bonus (tra i quali rientrano anche quelli realizzati dalle imprese costruttrici che poi vendono le unità immobiliari), nella circolare n. 13/E del 2019 è stato ribadito (confermando la circolaren. 7/E del 2018) che, a partire dal 1° gennaio 2017, la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi le cui procedute autorizzatorie sono iniziate dopo la predetta data.

In altri termini, l'agevolazione in questione spetta in relazione a interventi le cui procedure di autorizzazione risultano avviate a partire dal 1° gennaio 2017, restando esclusi quelli realizzati a seguito di procedure avviate in precedenza.

Pertanto, nella fattispecie rappresentata, tenuto conto che la data di avvio delle procedure autorizzatorie è antecedente al 1° gennaio 2017 e che l'istante non ha prodotto alcun parere dell'Ufficio tecnico del Comune che attesti una diversa e successiva, rispetto all'originario titolo abilitativo urbanistico, data di inizio del procedimento, si ritiene che gli acquirenti degli immobili ceduti dall'istante non possano beneficiare della detrazione d'imposta di cui al citato articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013 per ogni unità immobiliare del nuovo fabbricato.

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