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Sismabonus in zone sismiche 2 e 3: ok all'asseverazione del professionista post inizio lavori

Agenzia delle Entrate: la documentazione presentata dalla ditta costruttrice deve essere però integrata entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico

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Avevamo avuto un'anticipazione nella risposta 196/2020, adesso c'è nero su bianco anche una risoluzione, che ha valenza più generale: può beneficiare delle detrazione sismabonus l’acquirente dell’abitazione oggetto di interventi antisismici, situata nella zona 3, anche se l’impresa costruttrice non ha presentato la prevista asseverazione contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo, se all’epoca dell’inizio lavori l’agevolazione era destinata soltanto agli immobili della zona 1.

Zona sismica 3: l'asseverazione da Sismabonus può arrivare anche dopo

Lo chiarisce - ed è da segnare in rosso - la risoluzione 38/E del 3 luglio 2020 del Fisco, determinante per sbrogliare svariate matasse, tra le quali - appunto - quella del contribuente che ha stipulato un preliminare di acquisto di un appartamento di un fabbricato in costruzione situato nella  zona sismica 3, per il quale l’impresa costruttrice ha depositato presso il Comune il progetto di intervento antisismico sull’immobile senza l’asseverazione della classe di rischio redatta del tecnico progettista, come prevede l’articolo 3 del decreto ministeriale n. 58/2017. Trattasi di certificazione funzionale alla detrazione prevista dall’articolo16, comma 1-septies, del DL 63/2013.

Ma in questo caso non c'era scelta: la presentazione del progetto al Comune è avvenuta prima che l’agevolazione, in un primo momento confinata agli interventi realizzati nella zona sismica 1, fosse estesa anche alle zone classificate a rischio sismico 2 e 3, per questo non era stata presentata asseverazione.

Il contribuente precisa di essere in possesso di tutte le altre condizioni sostanziali per beneficiare della detrazione in argomento e chiede se può beneficiare dell’agevolazione anche se l’asseverazione è stata redatta e presentata dall’impresa successivamente alla richiesta del titolo abilitativo.

Sismabonus zona sismica 2 e 3: come funziona la questione

Le Entrate evidenziano che, ai fini dell’interpello, il riferimento va fatto al successivo comma 1-septies dell’articolo 16 che seppur presenta elementi analoghi al “Sismabonus” come comunemente inteso, si differenzia da questo perché la detrazione in tal caso è diretta agli acquirenti (e non a chi effettua l’opera) delle nuove unità immobiliari “antisismiche” situate nelle zone interessate. La detrazione è calcolata sul prezzo di acquisto di ciascuna unità, nella misura del 75 oppure 85%, entro l’importo massimo di 96mila euro. L’agevolazione spetta anche per gli interventi che hanno comportato la demolizione e la ricostruzione di interi edifici, per ridurne il rischio sismico, anche con aumento volumetrico rispetto al fabbricato preesistente.

Lo sconto Irpef, previsto originariamente soltanto per gli immobili della zona sismica 1 è stato esteso anche ai fabbricati delle zone sismiche 2 e 3 a opera della modifica apportata alla norma dall’articolo 8 del DL 34/2019.

Le linee guida per la classificazione sismica, il DM 58/2017 e la deroga per l'asseverazione

Il decreto di riferimento lo conosciamo quasi 'a memoria', è il DM 58/2017 del MIT che stabilisce anche le modalità di attestazione, da parte dei tecnici autorizzati, degli interventi effettuati e di certificazione delle classi di rischio dell’edificio prima e dopo l’intervento realizzato. Nel decreto si dice chiaramente che l'asseverazione e il progetto dei lavori per la riduzione del rischio sismico devono essere presentati prima dell’inizio dei lavori, insieme alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire.

Qui non c'è asseverazione, quindi in teoria non ci sarebbe accesso alla detrazione, ma visto che al momento dell’inizio dei lavori il comune dove è situato l’immobile non era compreso tra quelli interessati dall’agevolazione, per non far perdere il beneficio a contribuenti non destinatari del beneficio in base a disposizioni pro tempore vigenti, l’amministrazione finanziaria ha chiesto il parere del MIT sull’eventuale integrazione, da parte delle imprese costruttrici, della documentazione già presentata, con la necessaria asseverazione così da consentire l’applicazione della detrazione agli acquirenti le unità immobiliari.

Secondo il CSLLPP, nel caso in esame l’agevolazione può essere applicata a prescindere dall’effettuazione degli adempimenti ordinariamente previsti ai fini dal sismabonus e stabiliti nel DM 58/2017.

In definitiva, la detrazione prevista dal comma 1-septies dell’articolo 16 spetta agli acquirenti delle abitazioni situate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se l’asseverazione richiesta dall’articolo 3 del DM 58/2017 non è stata presentata insieme alla richiesta del titolo abilitativo.

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