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Sismabonus in pillole: tipi di interventi, percentuali, asseverazione tecnica, attestazione di conformità

Il Sismabonus, che prevede una detrazione base del 50% "spalmata" su 5 anni e non su 10, è potenziato qualora si garantisca un singolo (70%) o duplice (80%) salto di classe di rischio sismico, e qualora venga realizzato su immobili con più unità immobiliari (condomini ed edifici plurifamiliari). In questi casi la detrazione può salire al 75% o all’85% a seconda del singolo o doppio salto di classe.

Mentre il Superbonus 'piano piano' perde terreno, evidentemente 'frustrato' dai divieti del Decreto Cessioni in materia di opzioni alternative alla fruizione diretta, è utile ricordare, brevemente, le coordinate di un'agevolazione edilizia molto importante perché consente la messa in sicurezza degli edifici, anche - nel caso - migliorandone la classe sismica.

Sismabonus: percentuali di detrazione e perimetro 'temporale'

Il Sismabonus classico, come precisato dalla circolare 17/E/2023 dell'Agenzia delle Entrate, riepilogativa di tutti i bonus edilizi attualmente esistenti in Italia, è una detrazione del 50%, per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche effettuati su immobili abitativi o produttivi, ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

L'incentivo, che prevede una detrazione “spalmata” su 5 anni e non su 10, è potenziato qualora si garantisca un singolo (70%) o duplice (80%) salto di classe di rischio sismico, e qualora venga realizzato su immobili con più unità immobiliari (condomini ed edifici plurifamiliari). In questi casi la detrazione può salire al 75% o all’85% a seconda del singolo o doppio salto di classe.

Il limite di spesa è di euro 96.000 per unità immobiliare per ciascun anno.

La norma sul Sismabonus è cambiata diverse volte negli anni: da ultimo è intervenuta la Legge di Bilancio 2021, che è andata a modificare il comma 1-bis dell'art. 16 del DL 63/2013.

Ad oggi, quindi, il Sismabonus si applica agli interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate a partire dal 1° gennaio 2017, ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio.

Pertanto, è possibile accedere alle detrazioni per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 anche qualora il titolo abilitativo sia stato rilasciato a partire dal 1° gennaio 2017 indipendentemente dalla data di inizio della procedura autorizzatoria.

La scadenza di questa agevolazione è stata portata dalla Legge di Bilancio 2022 fino al 31 dicembre 2024.

Quali tipi di interventi antisismici?

Beneficiano della detrazione gli interventi di "adeguamento sismico", "miglioramento sismico" o "locali" che vengono realizzati rispettivamente secondo queste modalità:

  1. demolizione e ricostruzione totale;
  2. interventi di miglioramento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati dalla norma;
  3. interventi di riparazione o locali: interventi che interessino singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti, come, ad esempio, migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati.

Tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

Il SuperSismabonus

Le regole per beneficiare della maxi-agevolazione al 110% (o al 90%, o a scalare se in condominio) seguono le particolarità e le scadenze in ultimo 'dettate' dal DL Aiuti-Quater, dalla Legge di Bilancio 2023 e dal DL Asset e Investimenti e, per quanto concerne le regole sulla cessione del credito e lo sconto in fattura (col divieto generalizzato, le deroghe e la possibilità della remissione in bonis) dal DL Cessioni.

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In virtù dell'ultima modifica apportata dal Decreto Asset e Investimenti, le case unifamiliari sulle quali, entro il 30 settembre 2022, sono stati completati almeno il 30% dei lavori (SAL), prenderanno il Superbonus nella vecchia aliquota maggiorata (110%) per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.


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Sismabonus sulle parti comuni degli edifici

In tutti i casi esclusi dal Superbonus, la detrazione spetta nelle seguenti misure:

  • 75%, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore;
  • 85%, quando si passa a due classi di rischio inferiori.

La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e va ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

L’ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione va calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari. Pertanto, ad esempio, nel caso in cui un edificio in condominio sia composto da 5 unità immobiliari e 3 pertinenze autonomamente accatastate, la detrazione è calcolata su un importo massimo di spesa di euro 768.000 (euro 96.000 x 8 unità) da attribuire ai condòmini in base ai millesimi di proprietà o sulla base dei diversi criteri stabiliti dall’assemblea.

Le Entrate evidenziano che l'importo così calcolato costituisce l'ammontare massimo di spesa agevolabile riferito all'intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono.

Ciascun beneficiario, in sostanza, può calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del codice civile ed effettivamente rimborsata al condominio che può essere anche di ammontare superiore a euro 96.000.

L'asseverazione sismica: adempimento a cura del progettista (professionista tecnico)

Le Entrate ci ricordano che le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati sono state stabilite dal decreto del MIT n. 58/2017, modificato da ultimo dal DM 329/2020.

In particolare, il progettista dell'intervento strutturale deve asseverare (secondo il modello contenuto nell’allegato B del decreto) la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l'esecuzione dell’intervento progettato.

Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del citato DM 58 del 2017, per l'accesso alle detrazioni occorre che la predetta asseverazione sia allegata alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti.

Per i titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 16 gennaio 2020, l'asseverazione va presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico, tempestivamente «e comunque prima dell'inizio dei lavori».

Pertanto, in linea di principio un'asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l'accesso al Sismabonus.

La remissione in bonis per l'asseverazione sismica

Ma in virtù di quanto disposto dal DL Cessioni e 'spiegato' dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 27/E/2023, per l'istituto della remissione in bonis, in caso di omessa o tardiva presentazione dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, a partire dalle spese sostenute nel 2022, se il contribuente intende beneficiare della detrazione, l'invio dell’asseverazione è possibile entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi, nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione.

Se, invece, il contribuente vuole optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, l'asseverazione può essere presentata prima della presentazione della comunicazione di opzione.

E per le spese del 2021?

I contribuenti che, invece, hanno sostenuto le spese nel 2021, per i quali i termini per la presentazione della dichiarazione relativa a tale periodo d'imposta sono scaduti, possono avvalersi della c.d. dichiarazione integrativa “a favore” di cui all'art.2, comma 8, del d.P.R. 322/1998, indicando nella dichiarazione dei redditi relativa a tale annualità la prima rata della detrazione.

Ciò a condizione che presentino l'asseverazione di cui al citato allegato B prima della presentazione di tale dichiarazione.

I casi limite

Analoghe conclusioni - precisa il Fisco - valgono per i contribuenti che non hanno allegato l'asseverazione alla richiesta del titolo abilitativo (ovvero non la hanno presentata prima dell’inizio dei lavori) in quanto non destinatari dell'agevolazione in base alle disposizioni pro tempore vigenti quando l'intervento era classificato (prima delle modifiche apportate all'art. 3 del Testo Unico Edilizia) “nuova costruzione” e, pertanto, non rientrava tra quelli agevolabili.

In tali casi, l'agevolazione spetta per le spese sostenute a partire dal 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore delle modifiche apportate all'art. 3 del dpr 380/2001).

Senza asseverazione si può prendere il Bonus Ristrutturazioni

L'AdE chiarisce anche che in assenza dell'asseverazione, il contribuente, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste, può fruire della detrazione di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR, nella misura attualmente prevista del 50% delle spese sostenute nel limite massimo di spesa di euro 96.000, da utilizzare in 10 quote annuali di pari importo (art. 16, comma 1, del DL 63/2013).

Si tratta quindi del Bonus Ristrutturazioni.

L'attestazione di conformità ex post

L'Agenzia delle Entrate aggiunge anche che il direttore dei lavori e il collaudatore statico, se nominato per legge, dopo l'ultimazione dei lavori e del collaudo, devono attestare la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato.

Sismabonus ed Ecobonus: quando si possono cumulare

Se, sullo stesso immobile, vengono effettuati interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, ad esempio, interventi antisismici e interventi finalizzati al risparmio energetico (Ecobonus), si avrà diritto ad entrambe le agevolazioni, nel rispetto dei relativi limiti di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

Sismabonus e contributi per la ricostruzione

L'Agenzia, infine, precisa che, in merito ai rapporti tra contributi pubblici per la riparazione o ricostruzione di edifici privati danneggiati in seguito ad eventi sismici e agevolazioni fiscali, si precisa che queste ultime si applicano:

  • a fronte dello stesso intervento, solo con riferimento alle eventuali spese agevolabili eccedenti il contributo concesso;
  • nel caso di interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici già effettuati e finanziati con contributi pubblici, con riferimento alle spese agevolabili sostenute per le opere di ulteriore consolidamento dei medesimi edifici anche a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione degli stessi, riconducibili ad interventi di “ristrutturazione edilizia” di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del TUE.

Ciò comporta che è possibile fruire del Sismabonus (o del SuperSismabonus) anche nel caso di interventi su immobili oggetto nel passato di contributi pubblici per la ricostruzione successiva ad eventi sismici.

Inoltre, l’AdE ribadisce che tali agevolazioni si applicano, nei limiti previsti per ciascun intervento agevolabile, anche alle spese sostenute per le opere di “completamento” dell’intervento “complessivamente” considerato, che, in assenza della predetta correlazione, non sarebbero, invece, agevolabili.

A tal fine, si ritiene irrilevante l’eventuale circostanza che il contributo sia erogato con riferimento alle spese sostenute per l’intervento “principale”, mentre restano a carico del contribuente solo le spese per le opere di completamento.

Pertanto, ad esempio, se sono erogati contributi per un intervento di consolidamento statico dell’edificio, mentre restano a carico le spese per opere di completamento di tale intervento, è possibile fruire della detrazione anche se le spese si riferiscono a opere di finitura (ad esempio, tinteggiatura) che, se non correlate all’intervento principale agevolabile, non godrebbero di alcun beneficio fiscale.

In ogni caso, ai fini della verifica del limite di spesa ammesso alle detrazioni occorre considerare solo la parte di spesa rimasta effettivamente a carico; pertanto, nel caso di contributi ricevuti occorre considerare per ciascun intervento, solo le spese eccedenti i predetti contributi.

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