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Sismabonus fino al 31 dicembre 2024: interventi ammessi, aliquote, massimali di spesa

Il Sismabonus riguarda le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 per interventi di adozione di misure antisismiche, con particolare attenzione alle opere di messa in sicurezza statica.

Oltre all'Ecobonus, c'è un'altra agevolazione che è destinata a finire al termine dell'anno corrente, ed è il Sismabonus, per prendere il quale bisogna quindi affrettarsi.

 

Sismabonus: per quali interventi

Il Sismabonus riguarda le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 per interventi di adozione di misure antisismiche, con particolare attenzione alle opere di messa in sicurezza statica, a condizione che:

  • gli interventi siano iniziati dopo il 1° gennaio 2017, ossia che le relative procedure autorizzative siano iniziate o che sia stato rilasciato il titolo edilizio dopo il 1° gennaio 2017 (data di entrata in vigore della legge 11.12.2016 n. 232, che ha modificato la disposizione dell’art. 16, comma 1bis, DL 63/2013; Agenzia delle Entrate, Circolare n. 13/E del 2019). Il riferimento al "titolo edilizio rilasciato dopo il 1° gennaio 2017" è stato aggiunto dalla legge 178/2020 e permette l'accesso agli interventi per i quali il titolo edilizio è stato rilasciato a partire dal 1° gennaio 2017, indipendentemente dalla data di inizio della procedura autorizzativa, ipotesi esclusa prima delle modifiche apportate dalla citata legge. Essendo queste modifiche in vigore dal 1° gennaio 2021, la nuova disposizione si applica alle spese sostenute a partire da tale data;
  • gli interventi riguardino costruzioni adibite a abitazione e a attività produttive su edifici situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.3.2003. Inizialmente i benefici per gli acquisti di edifici antisismici erano limitati agli interventi realizzati nei comuni in zona sismica 1, mentre l'estensione dei benefici ai comuni in zone sismiche 2 e 3 è stata disposta solo a partire dal 1° maggio 2019.

L'agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo (non soltanto, come in precedenza, su quelli adibiti ad abitazione principale) e su quelli utilizzati per attività produttive.

L'agevolazione comprende inoltre:

  • le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria che attesta la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio di tale documentazione;
  • le spese effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

 

Le percentuali di detrazione

Le agevolazioni temporanee rafforzate si applicano in diverse modalità:

  • per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, relative a interventi su edifici ubicati in zone sismiche 1, 2 e 3 avviati dopo il 1° gennaio 2017, la detrazione è del 50% fino a un massimo di €96.000 per unità immobiliare, ripartita in 5 quote annuali di pari importo;
    per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 per interventi su edifici in zone sismiche 1, 2 e 3 avviati dopo il 1° gennaio 2017, se l'intervento comporta una riduzione del rischio sismico con passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione è del 70%. Se il passaggio è a due classi di rischio inferiori, la detrazione è dell’80%. Anche queste detrazioni si applicano su un massimo di €96.000 per unità immobiliare per ciascun anno, ripartite in 5 quote annuali di pari importo;
  • per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 relative a interventi su parti comuni di edifici condominiali in zone sismiche 1, 2 e 3 avviati dopo il 1° gennaio 2017, se gli interventi comportano una riduzione del rischio sismico con passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione è del 75%. Se il passaggio è a due classi di rischio inferiori, la detrazione è dell’85%. Queste detrazioni si applicano su un massimo di €96.000 moltiplicato per il numero di unità immobiliari di ciascun edificio e sono ripartite in 5 quote annuali di pari importo,
  • per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 per interventi su parti comuni di edifici condominiali in zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati sia alla riduzione del rischio sismico sia alla riqualificazione energetica (cd. Ecosismabonus), la detrazione è dell’80% se gli interventi comportano il passaggio a una classe di rischio sismico inferiore e dell’85% se il passaggio è a due classi di rischio inferiori. Queste detrazioni si applicano su un massimo di €136.000 moltiplicato per il numero di unità immobiliari di ciascun edificio e sono ripartite in 10 quote annuali di pari importo. Queste detrazioni possono essere richieste in alternativa a quelle già previste per interventi antisismici sulle parti comuni condominiali e per la riqualificazione energetica degli edifici condominiali.

 

Dal 1° gennaio 2025 ci sarà il Bonus Ristrutturazioni al 36%

Da evidenziare che, una volta terminato il regime di favore che scade appunto il 31.12.2024, l'unica agevolazione per l'effettuazione di lavori edilizi antisismici sarà il Bonus Ristrutturazioni peraltro al 36%.

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