Sismabonus ed Ecobonus: l'adeguamento antisismico per ricostruzione edilizia rientra nelle agevolazioni
Agenzia delle Entrate: spettano le detrazioni edili anche in caso di demolizione e ricostruzione dell'edificio con aumento della volumetria, se questo è dovuto "esclusivamente" dall'adeguamento antisismico dell'edificio
Agenzia delle Entrate: spettano le detrazioni edilizie anche in caso di demolizione e ricostruzione dell'edificio con aumento della volumetria, se questo è dovuto "esclusivamente" dall'adeguamento antisismico dell'edificio
Dal 21 agosto 2013, tutte le detrazioni sulla casa (Sismabonus, Ecobonus, ecc.) possono essere usufruite anche nel caso di demolizione di un fabbricato, seguita dalla sua ricostruzione, con stessa volumetria, ma con sagoma diversa. In caso di ristrutturazione senza demolizione, ma con ampliamento della volumetria, le detrazioni spettano solo per le spese riferibili alla parte esistente (circolare 39/E/10, risposta 4.1, Faq Enea 68-bis e risoluzione 4/E/11, sul piano casa).
Sono alcuni dei chiarimenti - rilevanti - in materia di Sismabonus contenuti nella risposta n.195 del 30 giugno 2020 dell'Agenzia delle Entrate, che fa il paio con la n.196 sui termini dell'asseverazione edilizia di cui abbiamo già dato riscontro e le cui indicazioni sono, peraltro, segnalate anche in questa risposta.
Il caso in esame riguarda un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio collabente e, pertanto, ai fini della applicazione della detrazione, è necessario che dal titolo amministrativo risulti che l'opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione.
- la qualificazione delle opere edilizie spetta, in ultima analisi, al Comune o ad altro ente territoriale, in qualità di organo competente in tema di classificazioni urbanistiche e che la condizione di rispetto della volumetria dell'edificio preesistente deve essere asserita da professionisti abilitati in sede di presentazione del progetto al competente Sportello Unico per l'Edilizia;
- ai fini delle agevolazioni in esame è necessario che dal titolo amministrativo di autorizzazione dei lavori risulti che l'opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente (cfr. articolo 3, comma 1, lettera d), del dpr 380/2001 e non in un intervento di nuova costruzione (cfr. articolo 3, comma 1, lettera e), del dpr 380/2001), purché risulti invariata la volumetria, perciò inquadrabile come fedele ricostruzione ex articolo 3, comma 2, lettera d), del dpr 380/2001.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia
Rientrano tra gli interventi di "ristrutturazione edilizia" di cui all'art.3, comma 1, lettera d), del dpr 380/2001 quelli di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, e, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli, di cui al d.lgs. 42/2004, gli interventi di demolizione e ricostruzione che rispettino la medesima sagoma dell'edificio preesistente.
Come chiarito con circolare del 31 maggio 2019, n. 13/E, in merito agli interventi di ristrutturazione edilizia ex art.3, comma 1, lettera d), del Testo Unico dell'Edilizia nell'ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto della volumetria dell'edificio preesistente; conseguentemente, nell'ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento della volumetria preesistente, la detrazione non spetta in quanto l'intervento si considera, nel suo complesso, una "nuova costruzione".
Aumento di volumetria solo per adeguamento antisismico
Dall'esame dell'istanza emerge che l'operazione rappresentata dalla società interpellante ha avuto impatti sulla volumetria dal momento che i lavori effettuati consistono in una ristrutturazione con demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso.
Tali impatti, secondo quanto dichiarato dall'istante sono esclusivamente dovuti all'adeguamento antisismico dell'edificio. Ciò comporta che l'intervento non debba essere considerato, nel suo complesso, una "nuova costruzione" e, in quanto tale coloro i quali acquistano le unità immobiliari sulle quali sono stati effettuati gli interventi di ristrutturazione descritti nell'istanza potranno fruire della detrazione di cui all'art.16-bis, comma 3, del TUIR.
NB - Il chiarimento è estendibile a tutte le altre detrazioni edili che non consentono l'ampliamento volumetrico dell'edificio (ecobonus, sismabonus e così via).
LA RISPOSTA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF
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