Sismabonus e SuperSismabonus: dati e comunicazioni obbligatorie
Il Sismabonus richiede la presentazione, contestualmente alla richiesta dell'agevolazione, di specifiche attestazioni e asseverazioni da parte dei professionisti tecnici responsabili (progettista, direttore dei lavori, collaudatore), ma per il SuperSismabonus condomini ci sono degli adempimenti aggiuntivi con dati dedicati da inviare per tempo al nuovo Portale nazionale delle classificazioni sismica (PNCS).
Dopo aver ricordato quali sono i documenti e le asseverazioni necessarie per poter beneficiare dell'Ecobonus, oggi ci focalizziamo su tutti i dati e gli adempimenti burocratici relativi ad un'altra detrazione 'normalizzata' dalla Legge di Bilancio 2025, il Sismabonus, per il quale esistono comunque delle attestazioni obbligatorie anche se, in virtù delle nuove regole, per prenderlo nelle percentuali ritoccate dalla Manovra non è più necessario il salto di classe sismica (come invece funzionava fino al 2024).
Sappiamo che l'aliquota 'standard' prevista nel 2025, anche per il Sismabonus, è del 36% con possibilità di arrivare al 50% in caso di interventi realizzati su edifici adibiti ad abitazione principale, mentre si scende rispettivamente al 36 e al 30% nel 2026 e 2027.
Esiste ancora - inoltre - la possibilità di beneficiare del SuperSismabonus con percentuale al 65% per alcune tipologie di interventi, che riguardano in particolare i condomini e gli edifici da 2 a 4 unità immobliari (mini-condomini). In questi casi, è sorto un nuovo, importante obbligo di comunicazione al nuovo PNCS, Portale nazionale delle Classificazioni Sismiche (gestito dal Dipartimento Casa Italia della presidenza del Consiglio dei Ministri), al quale fare riferimento proprio per il Superbonus sismico.
Quindi, con il prezioso ausilio dello specile del Consiglio nazionale del Notariato sui bonus edilizi 2025, vediamo i documenti che i tecnici responsabili degli interventi devono produrre e far conservare ai contribuenti e le comunicazioni obbligatorie - alcune introdotte dal decreto-legge 39/2024, Decreto Superbonus - obbligatorie per legge.
Sismabonus ordinario: le attestazioni di progettista, collaudatore e direttore dei lavori
Anche se, come detto sopra, teoricamente per il Sismabonus classico, dal 2025, non è necessario il salto di classe che invece serviva in precedenza (quando l'aliquota 'ballava' dal 65 all'85%), ai fini della detrazione Sismabonus, per gli interverventi di riduzione del rischio sismico, è necessario che la loro efficacia sia certificata da professionisti abilitati, ognuno per le proprie competenze specifiche: progettisti strutturali, direttori dei lavori per le strutture e collaudatori statici. Tali figure devono essere regolarmente iscritte ai rispettivi Ordini o Collegi professionali.
A tal proposito, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, aggiornato
con successivo decreto n. 329 del 6 agosto 2020, ha stabilito che
- il progettista strutturale deve asseverare, in base alle linee guida approvate, la classe di rischio sismico dell’edificio prima dell’intervento e quella attesa a seguito della realizzazione delle opere progettate. Questa asseverazione deve essere presentata contestualmente al progetto oppure, al più tardi, prima dell’inizio dei lavori, utilizzando il modello Allegato B previsto dal decreto;
- il direttore dei lavori e il collaudatore statico, laddove previsto dalla normativa, al termine dell'esecuzione delle opere strutturali e del relativo collaudo, devono attestare la conformità degli interventi realizzati al progetto depositato, come asseverato dal progettista. Tali attestazioni devono essere predisposte secondo i modelli Allegati B1 e B2 al decreto ministeriale.
L'asseverazione del progettista (Modello Allegato B) deve essere presentata contestualmente alla presentazione al Comune del progetto edilizio o comunque prima dell'inizio dei lavori, mentre le attestazioni del Direttore Lavori e del Collaudatore Statico (Modelli Allegato B1 ed Allegato B2) devono essere rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di
avanzamento dei lavori.
Le altre documentazioni necessarie
Oltre a quanto visto sopra, sarà necessario conservare, tra l'altro:
- la comunicazione preventiva all'ASL competente, se obbligatoria;
- i permessi edilizi di riferimento, con indicate la data di inizio lavori e la tipologia degli stessi;
- l'attestazione della congruità delle spese, a cura del professionista tecnico responsabile;
- copia dei bonifici bancari e postali;
- fatture o ricevute fiscali;
- eventuali dichiarazioni dell'amministratore di condominio di attestazione degli obblighi previsti dalla legge con certificazione dell'entità della somma corrisposta dal condominio e la misura della detrazione.
SuperSismabonus: invio dati aggiuntivi al PNCS
In caso di interventi di miglioramento sismico in condominio, per i quali nel 2025 si può ancora beneficiare del SuperSismabonus al 65% (le CILA-S devono essere state presentate entro il 31 ottobre 2024), ci sono invece delle comunicazioni aggiuntive, da inoltrare al PNCS, dettate dall'art.3 del DL 39/2024, e indicate dal DPCM 17 settembre 2024.
Sono tenuti a trasmettere le informazioni i soggetti:
- a) che, entro il 31 dicembre 2023, hanno depositato la comunicazione asseverata di inizio lavori (CILA), prevista dal comma 13-ter dell’articolo 119 del Decreto Legge 34/2020, oppure hanno presentato la richiesta per ottenere il titolo abilitativo necessario alla demolizione e ricostruzione degli edifici, e che, alla stessa data, non avevano ancora terminato gli interventi;
- b) coloro che, a partire dal 1° gennaio 2024, hanno presentato la comunicazione asseverata di inizio lavori, come indicato al comma 13-ter del medesimo articolo 119 del DL 34/2020, oppure l’istanza per il rilascio del titolo abilitativo relativo a lavori di demolizione e ricostruzione.
I professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico, di cui all’articolo 119, comma 13, lettera b), del decreto-legge 34/2020, trasmettono al PNCS le informazioni elencate qui sotto, conformemente alle linee guida di cui all’allegato 2 del DPCM 17 settembre 2024, entro i termini fissati dal successivo articolo 6.
Questi i dati da comunicare:
- a) dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- b) ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del DL 39/2024;
- c) ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del DL 39/2024 (30 marzo 2024) negli anni 2024 e 2025;
- d) percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).
I termini per la trasmissione
Per gli interventi antisismici (sempre in riferimento al SuperSismabonus), i termini specifici sono:
- 31 ottobre 2024 per le informazioni relative agli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) approvati entro il 1° ottobre 2024;
- entro 30 giorni dall'approvazione del SAL per i casi successivi.
Sanzioni per omessa comunicazione: attenzione, rischio perdita bonus
Occhio, perché l'art.3, comma 5, del DL 39/2024 prevede che se i dati richiesti non vengono trasmessi entro i termini indicati nel comma 4, si applica una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro.
Ma per gli interventi avviati con la presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), secondo quanto disposto dal comma 13-ter dell’articolo 119 del DL 34/2020, oppure con la richiesta del titolo abilitativo necessario per operazioni di demolizione e ricostruzione, presentati a partire dal 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto), l'omessa trasmissione delle informazioni previste comporta la perdita del beneficio fiscale senza possibilità di applicare la remissione in bonis.
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