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Sismabonus demo-ricostruzione: l'asseverazione tardiva è valida solo per titoli chiesti dopo il 16 gennaio 2020

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La 'questione' dell'asseverazione tardiva, in ottica Sismabonus, non finisce veramente mai.

Ci sono talmente tanti casi particolari che l'Agenzia delle Entrate è tempestata di domande singole, alle quali, con risposte singole (che possono valere per alcuni casi, ma per altri no...), si cerca di fare luce. E' l'esempio della risposta n.192 del 18 marzo 2021, che va a 'toccare' il Sismabonus ordinario, ex art.16, comma 1-quater del DL 63/2013.

 

La situazione tipo

Una società di compravendita immobili ha acquistato alcuni immobili (con 5 distinti rogiti del ottobre 2017- settembre 2018 - dicembre 2018 -marzo 2019 - luglio 2019) allo scopo di procedere alla loro ristrutturazione, per mezzo di una demolizione e ricostruzione con ampliamento, «trasformandoli in due edifici ... da utilizzare nell'esercizio della propria attività di impresa». Il relativo permesso di costruire è stato rilasciato a dicembre 2020.

L'istante dichiara che l'intervento edilizio di demolizione e ricostruzione sarà eseguito dalla società istante, affidando in appalto i vari lavori a ditte specializzate nei vari settori di intervento, sostenendo effettivamente ed interamente i relativi costi. Inoltre, l'istante precisa che tali edifici ubicati in una zona sismica 2, avranno superfici più ampie ed una maggiore cubatura rispetto agli edifici preesistenti ovviamente nel rispetto delle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti e dell'art. 3 lett d) DPR 380/2001, un rischio "sismico di due classi superiori rispetto agli immobili demoliti" e "saranno destinati a locazione ad altre attività commerciali".

La società ha presentato due distinte richieste di permesso a costruire nel 2019, la seconda delle quali consisteva in una variante dell’autorizzazione ricevuta nel 2018. Nel 2020, con documentazione integrativa, ha prodotto le asseverazioni attestanti il rischio sismico accertato prima dell’intervento in quanto l'opera deve essere ancora realizzata.

La società ritiene di poter usufruire del Sismabonus “ordinario” previsto dal combinato disposto degli articoli 16-bis, lettera i) del Tuir e 16 del DL 63/2013, usufruendo della detrazione del 50% delle spese sostenute, nel limite di 96mila euro per ciascun immobile e per ogni anno, da suddividere in 5 quote annuali di pari importo, o delle maggiori detrazioni del 70% e 80% a seconda che vi sia la diminuzione di una o due classi di rischio. In relazione a tale agevolazione, chiede se potrà beneficiare del Sismabonus ordinario e possa applicare la detrazione nel limite massimo di 96mila euro per ogni edificio esistente prima della demolizione.

 

DM 58/2017: asseverazione tardiva, niente Sismabonus

Le Entrate forniscono risposta negativa partendo dal decreto n. 58/2017 del Mit, detta le linee guida per la determinazione del rischio sismico degli immobili e definisce e le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati. Il DM stabilisce che chi progetta l’intervento strutturale deve asseverare la classe di rischio dell'edificio prima dei lavori e quella conseguibile a fine intervento.

In relazione al caso in esame è importante rilevare che l'art.3, comma 3, di tale decreto, in vigore al momento della presentazione delle richieste di permesso a costruire da parte dell’istante, prevedeva la contestuale presentazione dell'asseverazione insieme alla richiesta del titolo abilitativo.

Nel caso in esame, quindi, l’asseverazione prodotta nel 2020, successivamente alla richiesta di autorizzazione a costruire (2019 e con variante all’autorizzazione 2018), impedisce alla società di accedere al Sismabonus, come chiarito con la circolare n. 19/2020 in base a cui l’accesso all’agevolazione è precluso in caso di asseverazione tardiva.

 

DM 24/2020: asseverazione tardiva ma prima dell'inizio dei lavori, ok Sismabonus

Il punto è che bisogna collegare i casi nelle epoche di riferimento! Solo successivamente ai fatti elencati nell'interpello, infatti è entrata in vigore la modifica prevista dal decreto Mit n. 24/2020, che ha previsto che “il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori”.

Tale disposizione è valida per i titoli abilitativi chiesti a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento, cioè dal 16 gennaio 2020.

LA RISPOSTA 192/2021 DEL FISCO E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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