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Sismabonus Acquisti per immobile in leasing: le condizioni per prendere l'agevolazione

Agenzia delle Entrate: può ottenere il Sismabonus Acquisti la società che acquista un immobile non direttamente dall’impresa che ha realizzato i lavori, ma attraverso una società di leasing

Dopo svariati giorni, l'Agenzia delle Entrate torna ad occuparsi di un bonus edilizio con la risposta ad un interpello - la n.202 del 20 aprile - relativa al caso del Sismabonus Acquisti, agevolazione disciplinata dall'articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 63/2013.

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Sismabonus Acquisti: riepilogo e caso

Nel caso specifico, si dibatte sul caso di una società di locazione che ha acquisito un immobile commerciale attraverso una società di leasing. L’impresa di costruzione ha effettuato lavori di demolizione e ricostruzione, con miglioramento antisismico, di un ex opificio.

L'istante, dopo avere premesso che disciplina agevolativa in argomento «non richiama espressamente la proprietà» ma l'acquirente «delle unità immobiliari senza fornire ulteriori indicazioni», chiede di sapere, ai fini del Sismabonus Acquisti, se con il termine «acquirente» si «debbano intendere coloro che divengono titolari del diritto di proprietà, ovvero se il temine usato si possa riferire a tutti coloro che ottengono dal venditore un diritto reale (ad esempio usufruttuario) ovvero ancora se l'acquirente debba invece identificarsi con il soggetto che 'acquisisce' l'immobile indipendentemente dalla forma tecnico-giuridica o finanziaria usata».

Le Entrate ricordano tra l'altro che i beneficiari dell'agevolazione fiscale, nel Sismabonus Acquisti, sono gli acquirenti delle nuove unità immobiliari, e l'agevolazione in commento è in vigore dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2024 (termine prorogato dall'articolo 1, comma 37, lett. b), legge 234/2021. I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono gli acquirenti delle unità immobiliari, i quali potranno beneficiare della detrazione solo al ricorrere di tutte le condizioni normativamente previste, tra le quali vi è quella relativa alla stipula dell'atto di acquisto degli immobili entro i termini di vigenza dell'agevolazione.

Detto ciò, l'AE entra nel merito del contratto in questione, dove si prevede che la società di leasing acquisti gli immobili oggetto degli interventi agevolabili, al prezzo già concordato tra l'istante e l'impresa di costruzioni che li ha effettuati, al solo scopo di concederli in locazione finanziaria alla società interpellante e, inoltre, che gli oneri di qualunque natura derivanti dalla distruzione o dalla perdita dei beni oggetto del contratto per qualsiasi ragione (sinistro, furto o altri eventi) sono sempre a carico dell'istante.

 

Ok al Sismabonus Acquisti, ma a determinate condizioni

Quindi, nel presupposto che la società che ha realizzato gli interventi agevolabili sia un'impresa «di costruzione o ristrutturazione immobiliare» e che si provveda alla stipula dell'atto avente ad oggetto il leasing finanziario entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori, per il Fisco l'utilizzatore può fruire delle detrazioni di cui all'articolo 16, comma 1-septies del DL 63/2013.

Attenzione però alle particolarità:

  • in considerazione dello schema contrattuale qui rappresentato che consente di operare una piena equiparazione con l'acquisto in proprietà, inoltre, l'ammontare della detrazione, fermo restando il limite massimo di spesa posto dalla disposizione qui in esame pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare, dovrà essere commisurata al prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita stipulato tra il soggetto che ha realizzato gli interventi agevolabili e la società di leasing.
  • in ogni caso, nel caso di specie la società di leasing concedente è esclusa dalla possibilità di fruire della detrazione, al fine di considerare rispettato il principio generale secondo cui non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa.

LA RISPOSTA 202/2022 DELL'AGENZIA ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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