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Sismabonus Acquisti per demolizione e ricostruzione: ok con asseverazione tardiva ma entro la data del rogito

Agenzia delle Entrate: gli acquirenti delle unità immobiliari, risultanti dagli interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio e realizzati con aumento volumetrico conformemente alla normativa urbanistica vigente, sono ammessi al Sismabonus

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La risposta 366/2020 del 15 settembre delle Entrate ricalca altre pronunce sul tema, confermando la possibilità di usufruire del Sismabonus (art. 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013) anche in caso di asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo abitativo e intervento di "demolizione e ricostruzione di interi edifici" con variazione volumetrica.

Sismabonus Acquisti per demolizione e ricostruzione con passaggio di classe

La società istante, che ha chiesto il permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione, evidenzia che gli interventi di demolizione e ricostruzione determineranno la variazioni della superfice coperta (da X mq a X+15 mq), del volume (da Y mc a Y+530 mc), dell'altezza massima (da Z m a Z+2,5 m) delle unità immobiliari (da B a B+7) e del numero di piani (da C a C+1).

L'istante riferisce che il "comune rilascerà il permesso a costruire e certificherà che le procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017".

Prima dell'inizio dei lavori sarà "presentata la comunicazione di inizio lavori" econtestualmente "sarà depositata la relazione tecnica per l'ottenimento dei beneficifiscali legati agli interventi antisismici finalizzati alla messa in sicurezza sismica".

Dall'asseverazione "risulterà una riduzione del rischio sismico della costruzione e il passaggio di un numero di classi di rischio sismico ... pari a più di due classi". Quindi si chiede di sapere se gli acquirenti delle unità immobiliari, risultanti dal descritto intervento edilizio, potranno fruire della detrazione prevista dall'articolo 16, comma 1- septies del decreto legge 63/2013 (Sismabonus Acquisti).

Asseverazione tardiva ok, ma entro la data del rogito

Dopo aver ripercorso i termini del Sismabonus Acquisti e ricordato cos'è cambiato con l'avvento del Superbonus 110%, il Fisco evidenzia che per beneficiare dell'agevolazione gli immobili ricostruiti devono essere alienati delle stesse imprese di costruzione entro il termine di 18 mesi dalla data diconclusione dei lavori.

In tal senso la circolare n. 19/E dell'8 luglio 2020 ha chiarito che "la norma in commento è inserita nel contesto delle disposizioni che disciplinano il c.d."sisma bonus" (commi da 1-bis a 1-sexies.1 del medesimo articolo 16), mutuandone le regole applicative, ma si differenzia da quest'ultimo in quanto beneficiari dell'agevolazione fiscale sono gli acquirenti delle nuove unità immobiliari. La ricostruzione dell'edificio, inoltre, può determinare anche un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempre che le norme urbanistiche in vigore permettano tale variazione, non rilevando, ad esempio, la circostanza che il fabbricato ricostruito contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente".

E l'asseverazione? La predetta prassi - spiegano le Entrate - è intervenuta anche rispetto alla questione concernente i termini entro i quali presentare l'asseverazione che certifica la classe del rischio sismico precedente e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato. Le imprese che effettuano gli interventi su immobili ubicati in zone 2 e 3 in base a procedure autorizzatorie iniziate successivamente al 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019 - data di entrata invigore della disposizione che ha esteso l'agevolazione anche agli immobili ubicatinelle predette zone 2 e 3 - e che non hanno presentato l'asseverazione in parola, in quanto non rientranti nell'ambito applicativo dell'agevolazione in base alle disposizionipro tempore vigenti, possono integrare i titoli abilitativi con la predetta asseverazione, al fine di consentire la fruizione della detrazione ai soggetti acquirenti.

NB - tale integrazione deve essere effettuata entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico.

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