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Sismabonus Acquisti ok con classificazione sismica regionale del territorio! Decide l'ente locale competente

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Attenzione alla risposta n.25/2020 dell'8 gennaio dell'Agenzia delle Entrate, avente come oggetto il cd. Sismabonus Acquisti, cioè l'agevolazione prevista dall’articolo 16, comma 1-septies del DL 63/2013, che, nell’ambito del Sismabonus, prevede una detrazione d’imposta a favore di chi acquista, dalla ditta che ha effettuato l’intervento, un’abitazione ricostruita dopo la demolizione di un precedente fabbricato, anche di diversa volumetria, con lo scopo di ridurne il rischio sismico.

Classificazione sismica: se le Regioni fanno da se...

La particolarità del quesito è data dal fatto che l'impresa istante opera in "zona sismica 3B" secondo la normativa regionale di classificazione sismica al 31 gennaio 2020. La ditta vuole sapere se i propri clienti potranno beneficiare dell’agevolazione in commento per l’acquisto della casa costruita sui resti di una precedente, ma a rischio “crollo” ridotto in caso di terremoto, nonostante le categorie di rischio fissate dall’ente territoriale non coincidano con quelle indicate dalla norma.

Il dubbio sorge in quanto - come indicato dall'istante - alcune Regioni, scostandosi dalle indicazioni proposte dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ha suddiviso l'Italia in quattro zone sismiche (n.1 più pericolosa, n.4 a minor rischio) hanno classificato il loro territorio con criteri diversi, anche se rispettando i principi generali nazionali, prevedendo, ad esempio, soltanto tre zone diversificate per rischio o sottozone più specifiche per caratteristiche.

Quindi: essendo nel caso di specie la zona classificata come 3B, è possibile beneficiare del Sismabonus Acquisti?

Le Entrate in primis ricordano che la normativa fiscale dettata ai fini del c.d. "sismabonus", ai fini della individuazione delle zone sismiche che rientrano nel perimetro agevolabile, richiama esclusivamente le zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Come rappresentato dall'istante, la Regione, con delibera di Giunta, ha deliberato di istituire le sottozone sismiche 2A, 2B, 3A e 3B, ciò ai fini pianificatori urbanistici, territoriali e di emergenza.

Fermo restando che l'equiparazione delle sottozone sismiche 2A, 2B, 3A e 3B alle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui alla citata ordinanza spetta all'ente territoriale competente, nel presupposto descritto dall'istante con la documentazione fornita in sede di documentazione integrativa per cui la zona B3 possiede le medesime caratteristiche della zona 3, si ritiene che gli acquirenti degli immobili, demoliti e ricostruiti, che possiedono tutte le caratteristiche individuate dalle norme e prassi in materia, possano beneficiare della detrazione di imposta prevista dall'art.16, comma 1-septies del DL 63/2013.

LA RISPOSTA 25/2020 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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