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Sismabonus Acquisti, non c'è fretta: fine lavori e attestazione di conformità posticipabili al 2025

Per beneficiare del Sismabonus Acquisti, l'atto di compravendita e il trasferimento di proprietà devono tassativamente essere perfezionati entro la scadenza dell'agevolazione (31/12/2024), ma le attestazioni di conformità a cura del progettista possono essere depositate anche al momento dell'esercizio del diritto alla detrazione (cioè in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, nel 2025).

Il Sismabonus Acquisti scade, come l'Ecobonus e il Sismabonus classico, il prossimo 31/12/2024 ma per alcuni adempimenti fondamentali c'è tempo anche nel 2025.

Lo ha precisato la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano, rispondendo ad un'interrogazione parlamentare e fornendo importanti chiarimenti sulle scadenze da osservare per gli interventi ancora 'pendenti' (cioè in corso d'opera).

 

Sismabonus Acquisti: cos'è

Si tratta di un'agevolazione fiscale inserita nel nostro ordinamento dall'art.16 comma 1-septies del DL 63/2013, e riconosciuta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, oggetto di demolizione e ricostruzione, eseguite da imprese immobiliari che provvedono entro 30 mesi alla successiva alienazione e per le quali derivi una riduzione del rischio sismico e il passaggio ad una o a due classi di rischio.

A seconda che la riduzione del rischio comporti il passaggio ad una o due classi di rischio, la detrazione fruibile è del 75 o 85% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

 

Sismabonus Acquisti: cos'è, tipi di interventi, percentuali di detrazione, condizioni, asseverazioni

Il Sismabonus Acquisti è una detrazione dedicata agli acquirenti di immobili 'antisisimici' (costruiti o ricostruiti), rispettivamente, al 75 o all’85% del prezzo di acquisto, come riportato nell'atto pubblico di compravendita, entro un ammontare massimo di 96.000 euro.


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L'atto di compravendita deve essere stipulato entro il 31/12/2024

Nella risposta si precisa che, con la risoluzione 8 marzo 2024, n. 14/E, citata dall’Onorevole interrogante, l’Agenzia delle entrate ha precisato – ribadendosi i chiarimenti contenuti nella circolare 26 giugno 2023, n. 17/E – che, ai fini dell’agevolazione fiscale Sismabonus Acquisti, occorre, oltre al rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, che "entro il termine di vigenza dell’agevolazione sia stipulato l’atto di compravendita".

 

I lavori possono terminare anche nel 2025

Considerato, però, che ai fini della detrazione «è necessario che siano rilasciate le attestazioni comprovanti la riduzione di una o di due classi di rischio sismico dell’edificio e che tali attestazioni siano rilasciate “all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo”, non rileva l’eventuale mancato completamento dei lavori di finitura delle unità immobiliari e degli edifici oggetto dell’intervento di demolizione e ricostruzione e la circostanza che all’atto della vendita le unità immobiliari siano classificate in una categoria catastale fittizia».

Inoltre, «il mancato completamento dei lavori nonché la classificazione dell’unità immobiliare nella categoria F/3 (unità in corso di costruzione) potrà assumere un rilievo, ai fini della compravendita degli immobili oggetto dell’agevolazione, in applicazione di normative non fiscali».

Quindi, è necessario che l'atto di acquisto relativo all'immobile oggetto dei lavori di riduzione del rischio sismico, da parte dell’impresa venditrice, sia stipulato entro i termini di vigenza dell'agevolazione (attualmente entro il 31 dicembre 2024), con il conseguente trasferimento della proprietà del bene in capo all'acquirente entro la predetta data.

 

Attestazioni di conformità: ok alla presentazione contestualmente all'esercizio della detrazione

Albano ha chiuso ricordando la necessità che le attestazioni – all'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo – della conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista, di cui agli allegati B1 e B2 delle linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati, stabilite dal decreto del MIT 58/2017, risultino depositate allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del dpr 380/2001 e consegnate, in copia, al committente al momento dell’esercizio del diritto alla detrazione.

Ciò significa che le attestazioni di conformità potranno essere presentate assieme alla dichiarazione dei redditi, nel corso del 2025 (per l'anno di imposta 2024).

 

Ricapitolando: atto di vendita entro il 31/12/2024, attestazioni di conformità nel 2025

Per beneficiare del Sismabonus Acquisti, quindi:

  • l'atto di compravendita e il trasferimento di proprietà devono tassativamente essere perfezionati entro la scadenza dell'agevolazione (31/12/2024);
  • le attestazioni di conformità a cura del progettista possono essere depositate anche al momento dell'esercizio del diritto alla detrazione (cioè in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, nel 2025).

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