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Sismabonus Acquisti: la remissione in bonis è legata all'intero complesso venduto

La remissione in bonis per l'asseverazione di efficacia degli interventi di riduzione del rischio sismico è legata all'intero complesso oggetto di compravendita, in caso di Sismabonus Acquisti, e non a un singolo appartamento

In materia di Sismabonus Acquisti, l'Agenzia delle Entrate è di recente 'uscita' con una risposta, la n.467/2023, che tratta la possibilità di remissione in bonis se manca l'asseverazione dedicata (il cosidetto Allegato B).

La risposta è figlia di un interpello posto da un'impresa di costruzioni, protagonista di una demo-ricostruzione di edifici, propedeutica a generare il Sismabonus Acquisti: il problema è che l'impresa ha venduto gli appartamenti senza aver depositato prima l'Allegato B al DM 58/2017 del MIT, ossia l'asseverazione sismica di riferimento per interventi di riduzione del rischio sismico, documento imprescindibile per ottenere poi le agevolazioni fiscali.

Da qui il ricorso alla 'remissione in bonis', con richiesta di chiarimenti al Fisco.

 

Sismabonus Acquisti: cos'è, tipi di interventi, percentuali di detrazione, condizioni, asseverazioni

Il Sismabonus Acquisti è una detrazione dedicata agli acquirenti di immobili 'antisisimici' (costruiti o ricostruiti), rispettivamente, al 75 o all’85% del prezzo di acquisto, come riportato nell'atto pubblico di compravendita, entro un ammontare massimo di 96.000 euro.


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Remissione in bonis: riepilogo veloce

Le Entrate evidenziano che l'istituto della c.d. ''remissione in bonis'' è disciplinato dall'articolo  2, comma 1, del DL 16/2012, il quale ha introdotto nel nostro ordinamento "una particolare forma di ravvedimento operoso (c.d. remissione in bonis) volto ad evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente, in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali".

Bene: la “fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:

  • a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  • b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
  • c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11 comma 1 del d.lgs. 471/1997", cioè 250 euro.

 

Estensione della remissione in bonis anche alle asseverazioni sismiche

Le Entrate vanno avanti sottolineando che l'art.2-ter comma 1 lettera c) del DL 11/2023 (cd. Decreto Cessioni) ha esteso il possibile ricorso all'istituto della remissione in bonis anche all'obbligo di presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art.3 comma 3 del DM 58/2017 del MIT, ai fini delle detrazioni fiscali Sismabonus e Sismabonus Acquisti.

Per servirsi della remissione in bonis, chiarisce il Fisco, "la prima dichiarazione utile è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione", mentre in caso di sconto in fattura o cessione del credito, "l'adempimento va effettuato prima della comunicazione di tale opzione".

 

Cosa riguarda la sanzione?

La sanzione di 250 euro - aggiunge l'AdE - colpisce chi omette "ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria» o l'«invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri".

In assenza di una responsabilità solidale ­non espressamente prevista dal legislatore, nel caso di specie la sanzione risulta a carico del soggetto su cui ricadeva l'obbligo di presentarla tempestivamente o al quale lo stesso è riconducibile (oltre che materialmente possibile), nel caso di specie la società costruttrice promittente venditrice.

 

L'asseverazione è unica per tutto il complesso edilizio

Questa è la parte più interessante del chiarimento: le Entrate, infatti, chiariscono che l'asseverazione non riguarda un singolo appartamento o cespite da alienare, ma l’intero complesso realizzato, risultando dunque unica per tutti gli immobili compravenduti.

A fronte di un unico adempimento omesso da sanare, unica è la relativa sanzione da versare.


Quando versare la sanzione

In ultimo, l’Agenzia sottolinea che il termine per l'adempimento costituisce anche quello per il versamento della sanzione.

Si ritiene comunque corretto e conforme a buona prassi anticipare, nel caso di specie, il versamento della sanzione, provvedendovi, ove anteriore alla dichiarazione, entro:

  • la data del contratto definitivo di compravendita;
  • ovvero, qualora vi fosse una pluralità di immobili da alienare, ''antecedentemente alla stipula del primo rogito notarile di compravendita avente ad oggetto una delle unità immobiliari del realizzando complesso immobiliare''.

LA RISPOSTA 467/2023 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE.

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