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Sismabonus Acquisti e asseverazione tardiva: interpretazione, requisiti, collegamento con Superbonus 110%

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Abbiamo parlato molto volte di Sismabonus Acquisti e asseverazione tardiva. Ne parla spesso anche l'Agenzia delle Entrate, che nella risposta n.26 dell'8 gennaio scorso fa il punto sulle 'regole' inerenti lo sgravio fiscale ex art.16 comma 1 -septies del DL 63/2013.

Asseverazione tardiva

Si chiede come deve essere interpretato l'art.3 comma 3 del DM 58/2017 del MIT (cd. Decreto Sismabonus), come modificato dal DM 24/2020 e in particolare qual'è la data ultima entro la quale si può presentare l'asseverazione del rischio sismico allo sportello unico del comune.

Le Entrate ricordano che l'ottenimento dei benifici fiscali per il Sismabonus Acquisti spetta agli acquirenti delle unità immobiliari in zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, anche con asseverazione tardiva.

Lo si evince da quanto precisato dal CSLP con nota 4260 del 5 giugno 2020, che ha aggiornato la disciplina alle novità introdotte dal cd. Decreto Crescita (34/2019): siccome, infatti, l'estensione del Sismabonus Acquisti alle zone 2 e 3 (in origine ne beneficiavano solo gli edifici in zona 1) è intervenuta dopo il DM 58/2017, si concede la possibilità di beneficiare del Sismabonus fino al 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore del DL Crescita) agli acquirenti di immobili dalle imprese che, ai fini della successiva vendita, abbiano realizzato ristrutturazioni e ricostruzioni con demolizione di immobili dopo il 1° gennaio 2017 (con miglioramento sismico documentato), anche se l'asseverazione di cui all'art.3 DM 58/2017 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. NB - L'asseverazione in ogni caso dovrà essere presentata entro la data di stipula del rogito.

I requisiti per beneficiare del Sismabonus Acquisti

Si chiede se possono 'prendere' l'agevolazione gli acquirenti delle unità risultanti dalla ricostruzione, pur non essendo la società di costruzione l'unica proprietaria dell'immobile.

Le Entrate precisano che deve sussistere la piena proprietà dell'immobile da parte dell'impresa di costruzione, l'effettuazione di lavori edili e, infine, la successiva cessione da parte dell'impresa proprietaria dell'immobile oggetto di intervento.

Nel caso di specie, l'istante ha proceduto all'acquisto dell'immobile "in millesimi" in funzione dell'ottenimento della proprietà esclusiva delle unità immobiliari oggetto di alienazione; pertanto, gli acquirenti potranno beneficiare dell'agevolazione.

Superbonus 110%: il collegamento

Per completezza, segnaliamo che il Sismabonus Acquisti 'diventa' Superbonus 110% se sussitono i presupposti di cui agli artt. 119 e 121 del DL Rilancio.

LA RISPOSTA 26/2020 DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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