Sismabonus Acquisti: chiarimenti su demolizione e ricostruzione, data dell'asseverazione, cumulabilità con Bonus Mobili
L'Agenzia delle Entrate fornisce nuove delucidazioni, tra l'altro, sui requisiti del Sismabonus Acquisti, sui lavori di demolizione e ricostruzione, sull'acquisto del solo box auto non pertinenziale, sulla presentazione dell'asseverazione e sulla cumulabilità col Bonus Mobili.
Una serie notevole di chiarimenti sul Sismabonus Acquisti sono contenuti nella risposta 56/2024 dello scorso 29 febbraio dell'Agenzia delle Entrate, che torna su questa particolare agevolazione, ancora esistente - al pari del Sismabonus - e prevista sino al 31 dicembre 2024 allo stato attuale.
Sismabonus Acquisti: cos'è, tipi di interventi, percentuali di detrazione, condizioni, asseverazioni
Il Sismabonus Acquisti è una detrazione dedicata agli acquirenti di immobili 'antisisimici' (costruiti o ricostruiti), rispettivamente, al 75 o all’85% del prezzo di acquisto, come riportato nell'atto pubblico di compravendita, entro un ammontare massimo di 96.000 euro.
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Le richieste
Per riassumere, una società di costruzione e ristrutturazione che ha intrapreso un intervento di ristrutturazione urbanistica chiede se:
- l'intervento soddisfi il requisito della 'demolizione e ricostruzione' richiesto dall'art.16 comma 1 septies del DL 63/2013, per fruire del Sismabonus Acquisti, sebbene le opere di demolizione e ricostruzione siano state formalmente assentite da due diversi titoli edilizi, ossia rispettivamente una SCIA e un permesso di costruire;
- se nel caso di acquisto della sola autorimessa e/o del solo posto moto, la futura acquirente possa comunque beneficiare del Sismabonus Acquisti;
- se sia possibile fruire del Sismabonus Acquisti a condizione che l'Allegato B venga presentato entro la data di stipula del rogito definitivo di compravendita, senza necessità di ricorrere alla ''remissione in bonis'' di cui all'articolo 2-ter, comma 1, lettera c), del DL 11/2023;
- se la promissaria acquirente che beneficerà del Sismabonus Acquisti possa fruire anche della Bonus Mobili, nonostante l'intervento edilizio in esame sia definito come una ''nuova costruzione'' e, conseguentemente se, ai soli fini della fruizione di quest'ultima agevolazione fiscale, occorra tenere ben distinti gli interventi di ''ristrutturazione edilizia'' da quelli di ''nuova costruzione".
Sismabonus Acquisti ok anche con due titoli edilizi diversi
Le Entrate affermano che la circostanza che ci siano due distinti titoli edilizi non è ostativa al fatto che gli acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare del Sismabonus Acquisti, in quanto l’art.16 comma 1-septies del DL 63/2013, fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni previste, nulla dispone circa la necessità che gli interventi siano assentiti da un unico titolo autorizzativo, limitandosi a prevedere che ''gli interventi di cui al comma 1quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare''.
Sismabonus Acquisti off limits per l'acquisto del solo posto auto/moto
Niente da fare invece per il Sismabonus Acquisti in caso di acquisto della sola autorimessa e/o del solo posto moto.Sul tema, nell'interpello 19/2021, si è già chiarito che il Sismabonus Acquisti si prende per interventi di cui al comma 1-quater del DL 63/2013 che "riguardano gli interventi e le procedure autorizzatorie riferite a «costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive".
L'Agenzia chiarisce ulteriormente che, per costruzioni adibite ad attività produttive "si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali [...]''.
Di conseguenza, considerato che un'unità immobiliare adibita a box non ha autonomamente nessuna delle due predette destinazioni d'uso (''abitazione'' e "attività produttiva"), l'acquisto della sola autorimessa e del solo posto moto preclude al futuro acquirente la possibilità di fruire del Sismabonus Acquisti.
Presentazione Allegato B e remissione in bonis
L'Agenzia delle Entrate ha già chiarito, sul tema, che il Sismabonus Acquisti spetta anche per gli acquirenti di unità immobiliari oggetto di interventi con autorizzazioni iniziate prima del 1° maggio 2019, anche se l'asseverazione di cui all'Allegato B non è stata prontamente presentata, ma solo se tale documento venga presentato entro la data di stipula del rogito dell'immobile.
In questo caso, non ci sarà bisogno di ricorrere alla remissione in bonis.
Sismabonus Acquisti e Bonus Mobili: cumulabili solo con ristrutturazione edilizia
Infine, si evidenzia come il promissario acquirente che beneficerà del Sismabonus Acquisti potrà fruire anche delle detrazioni ex Bonus Mobili (art.16 comma 2 DL 63/2013) se l'intervento è qualificato, nel suo complesso, come ristrutturazione edilizia ex art.3 comma 1 lett.d) del Testo Unico Edilizia.
Ovviamente, la qualificazione e la classificazione delle opere edilizie non spetta all'Agenzia delle Entrate, ma al comune.
LA RISPOSTA 56/2024 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
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