Sismabonus
Data Pubblicazione:

Sismabonus acquisti case antisismiche, quanti chiarimenti: atto di vendita da stipulare entro il 31 dicembre 2021

Agenzia delle Entrate: il termine del 31 dicembre 2021 si riferisce alla 'dead-line' per vendere gli immobili, non per ultimare i lavori

aquila-macerie-ricostruzione-sisma-terremoto-700.jpg

Per usufruire del Sismabonus sull’acquisto di un immobile antisismico (cd. Sismabonus Acquisti), la vendita o l'alienazione dello stesso - e non il termine dei lavori - deve avvenire entro il 31 dicembre 2021.

Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate nella risposta 515/2020, in risposta alla richiesta, da parte di una società immobiliare che prevede per gli acquirenti la possibilità di fruire della detrazione acquisto case antisismiche su tutte le unità abitative, considerando il secondo edificio rientrante nel concetto dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir: "anche con variazione volumetrica rispetto all'edifico esistente..."

Le richieste

La società intendeva ultimare i lavori entro il 31 dicembre 2021, al fine di cedere le nuove unità immobiliari entro 18 mesi successivi (ovvero 18 mesi a partire dal 31 dicembre 2021) come previsto dalla normativa del Sismabonus per acquisto di unità immobiliari antisismiche, di cui all'art.6-quater del DL 50 del 2017.

Quindi si chiede:

  1. di riconoscere il Sisma Bonus per acquisto di case antisismiche su tutte le unità immobiliari costruite entro il 31 dicembre 2021, ma vendute dopo i successivi 18 mesi;
  2. di riconoscere, pertanto, il concetto di variazione volumetrica nella costruzione di due edifici distinti;
  3. di riconoscere la possibilità di continuare a beneficiare della detrazione autonoma sul costo di costruzione del garage;
  4. di riconoscere la possibilità di godere della detrazione bonus mobili, essendo assimilata ad una ristrutturazione;
  5. se anche una società immobiliare di locazione, ovvero, una società che acquista le unità abitative quali beni strumentali destinati alla locazione possa beneficiare di detta detrazione fiscale.

Detrazione acquisto case antisismiche e Superbonus 110%

Le Entrate, dopo il solito excursus normativo, ricordano che per effetto di quanto disposto dall'art.119 del DL Rilancio in materia di Superbonus, la detrazione prevista dall'art.16, comma 1-seties di cui sopra è elevata al 110 percento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Tra l'altro, l'acquirente delle case antisismiche potrà optare - ai sensi dell'art.121 del medesimo DL Rilancio - in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento delle spese - alternativamente per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Come precisato nella circolare n. 24/E del 2020, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti ai fini della detrazione di cui al citato articolo 16, comma 1-septies del DL 63 del 2013 è, inoltre, necessario acquisire:

  • ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus. Il visto di conformità è rilasciato, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati;
  • ai fini del Superbonus nonché dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al predetto Superbonus, l'asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. In particolare, per gli interventi relativi alla adozione di misure antisismiche ammessi al Superbonus, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, nel rispetto della normativa di settore applicabile, attestano la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Le risposte

  1. affinché gli acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare della detrazione "Sismabonus acquisti", così come integrata dagli artt. 119 e 121 del DL 34 del 2020 e nel rispetto delle relative prescrizioni peculiari (cfr. circolare n. 24/E del 2020) è necessario che l'atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 31 dicembre 2021.;
  2. la disposizione normativa di cui all'art.16, comma 1-septies del DL 63 del 2013, prevede per gli acquirenti la possibilità di fruire della detrazione anche per gli interventi realizzati dall'impresa di costruzione "mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente". La disposizione, pertanto, si applica anche nell'ipotesi in cui la demolizione e ricostruzione dell'edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempreché le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione (cfr. circolare n. 19/E dell'8 luglio 2020);
  3. nel caso di acquisto, unitamente all'immobile abitativo, anche delle pertinenze, l'articolo 16-bis del TUIR costituisce il quadro normativo di riferimento delle disposizioni contenute nel citato articolo 16 del DL 63 del 2013, non essendo gli interventi di riduzione del rischio sismico ivi indicati, una nuova categoria di opere agevolabili. Pertanto, i chiarimenti di prassi resi in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio devono ritenersi validi anche con riguardo agli interventi ammessi al cd. Sismabonus. Ne deriva che anche la detrazione di cui al citato comma 1-septies dell'articolo 16 del DL 63 del 2013, deve essere calcolata, nel limite massimo di spesa di euro 96.000, sul prezzo risultante dall'atto di compravendita, unitariamente considerato, riferito all'immobile principale e alla pertinenza, anche se accatastati separatamente;
  4. l'agevolazione Bonus Mobili è prevista per i contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR). E' quindi necessario che siano effettuati sugli immobili agevolati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti alle lettere b), c) e d) dell'art.3 del dpr 380/2001 (cosiddetto "Testo unico dell'edilizia"): gli interventi che saranno effettuati dall'impresa di costruzione rientrano qiondi tra quelli agevolabili ai fini del bonus mobili. L'acquirente, pertanto, nel rispetto degli altri requisiti richiesti dalla normativa, potrà fruire delle agevolazioni fiscali in argomento per l'arredo dell'abitazione;
  5. la detrazione può essere fruita anche da soggetti titolari del reddito d'impresa in relazione ad immobili della società che siano oggetto dell'attività esercitata (i.e. beni merce).NB - tale detrazione spetta ai soggetti titolari del reddito d'impresa nella misura prevista dall'articolo 16, comma 1-septies del d.l. n. 63 del 2013 (75 per cento o 85 per cento). Stante il tenore letterale dell'articolo 119 del DL Rilancio non trova, infatti, applicazione l'aliquota del 110 per cento all'ipotesi di acquisto di case antisismiche da parte di soggetti titolari di reddito d'impresa.

LA RISPOSTA 515/2020 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi

Sismabonus

Con questo TOPIC si è voluto raccogliere tutti gli articoli pubblicati su INGENIO sul tema del Sismabonus.

Scopri di più