Sismabonus
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Sismabonus 110% nei centri storici, fine del mistero: l'unità strutturale prevale sul progetto unitario

Commissione CSLLPP: il riferimento a progetti unitari può essere inteso come limitato al concetto di singola unità strutturale, una volta individuata, e non necessariamente all’intero aggregato edilizio che tipicamente caratterizza i centri storici

Per ottenere il Sismabonus 110% nei centri storici, quindi, non serve il progetto unitario sull’aggregato edilizio, ma basta riferirsi all’unità strutturale, così come indicata dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC).


Il progetto unitario, per la fruizione del SuperSismabonus 110% o del Sismabonus ordinario nei centri storici, è necessario anche con edificio strutturalmente indipendente? Alla domanda - molto importante -, dopo l'intervento dell'Agenzia delle Entrate che avevamo già approfondito, si aggiunge il fondamentale parere della Commissione di Monitoraggio del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici in materia di applicazione del D.M. 28/02/2017 n. 58 (Sismabonus).

 

Così l'Agenzia delle Entrate sul progetto unitario

Il Fisco (interpello regionale 909-1222/2021 della DRE Emilia-Romagna) affermò che bisogna considerare anche l'art.16-bis comma 1 lett i) del TUIR, dove si evidenzia che gli interventi di miglioramento sismico e di messa in sicurezza statica "devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari".

Essendo il fabbricato in questione, in quello specifico caso, inserito dentro una città storica, la sua collocazione gli impediva - secondo il Fisco - la fruizione del SuperSismabonus in caso di interventi di riduzione del rischio sismico eseguiti autonomamente, senza progetto unitario, prescindendo dalla circostanza che l'edificio interessato da detti lavori costituisca unità strutturale a sé stante.

 

Le indicazioni del CSLLPP: progetto unitario per singola unità strutturale

Il documento di risposta n. 4/2021 del 14 luglio scorso della Commissione fornisce chiarimenti in merito agli interventi strutturali su aggregati edilizi.

Nello specifico, si evidenzia testualmente che:

  • "premesso che quanto segue si pone in continuità con il precedente parere 3/2021 di marzo 2021, espresso da questa Commissione, costituendone un’ulteriore specificazione riferita agli aggregati edilizi in generale e, in particolare, agli interventi realizzati nei centri storici, con riferimento all’Art. 16-bis del D.P.R, 917/1986 comma 1 lett. i), focalizzando l’attenzione sulla parte che riguarda le condizioni per l’accesso alle agevolazioni fiscali relativi ad interventi di adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica da realizzare sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendenti interi edifici e, ove riguardino i centri storici, impongono l’esecuzione di tali interventi sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari, la Commissione è del parere che quanto riportato all’interno del testo normativo prima citato, debba essere riletto e interpretato, attualizzandolo e rendendolo aderente alle definizioni contenute all’interno della Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 punto 8.7.1. e punto C8.7.1.3.2 della Circolare n. 7 C.S.LL.PP. 21/01/2019";
  • "il riferimento a progetti unitari possa essere inteso come limitato al concetto di singola unità strutturale, una volta individuata, e non necessariamente all’intero aggregato edilizio che tipicamente caratterizza i centri storici con progetti, quindi, che possono essere redatti anche mettendo in atto interventi locali di cui al punto 8.4.1 delle suddette norme".

Sismabonus nei centri storici, fine del mistero: l'unità strutturale prevale sul progetto unitario

Interventi di riparazione: ok al Sismabonus

Per la Commissione questo tipo di interventi, se ben realizzati, consentono una riduzione del rischio sismico senza dover espletare la verifica sismica complessiva dell’intero aggregato o delle singole unità strutturali, in cui occorrerebbe tener conto anche delle interazioni con le unità strutturali adiacenti.

Semplificando, gli interventi di riparazione o locali rientrano a pieno titolo tra quelli previsti all’art. 16-bis, comma 1, lettera i) del DPR n. 917/1986, soprattutto (considerata la loro semplicità realizzativa) quando si opera nei centri storici costituiti da aggregati.

 

Sismabonus: interventi ammessi

La Commissione, infine, fornisce a titolo d’esempio alcuni interventi certamente ammissibili al Sismabonus:

  • interventi sulle coperture, orizzontamenti o loro porzioni, riduzione pesi, eliminazione spinte applicate alle strutture verticali, miglioramento dell'azione di ritegno delle murature, riparazione integrale/sostituzione di elementi di copertura, ecc.;
  • interventi di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali in muratura e/o calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati per forme di degrado provenienti da vari fattori (esposizione, umidità, invecchiamenti, disgregazione dei componenti, …);
  • interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali, quali, ad esempio, l’inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in muratura, il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in c.a. contro la loro rottura prematura, prima dello sviluppo di meccanismi duttili nelle travi, la cerchiatura, con qualunque tecnologia, di travi e colonne o loro porzioni, volta a migliorarne la duttilità, il collegamento degli elementi di tamponatura alla struttura in c.a. contro il loro ribaltamento, il rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti, etc., o dei loro vincoli o ancoraggi alla struttura principale.

Sull'ultimo punto, nel documento si evidenzia che rientrano tra gli interventi ammessi al Sismabonus anche quelli di riparazione o locali realizzati su una villetta a schiera.

Gli interventi di miglioramento e adeguamento e le verifiche di sicurezza effettuate dovranno essere riferite alla singola unità strutturale individuata con la modalità previste dalle NTC, anche nel caso di parti soggette ad interventi che non riguardano l’intera unità strutturale.

Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di porzione di aggregato che prevedano l’introduzione di distacchi con la restante parte del medesimo, oltre al rispetto delle NTC e della relativa circolare, viene richiamata l’attenzione al paragrafo C8.7.4.1 punto 6 della circolare stessa.

I PARERI N.3 e 4 DELLA COMMISSIONE CSLLPP SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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