Silenzio-inadempimento: cosa accade quando la pubblica amministrazione si attiva in ritardo?
Spesso si deve affrontare il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione che si verifica quando un'amministrazione non emette un provvedimento entro i termini legali stabiliti. Il TAR della Campania con la sentenza n. 6166/2024, chiarisce che non sempre si incorre in un silenzio-inadempimento se il Comune effettua, anche in ritardo, degli accertamenti.
Il silenzio della pubblica amministrazione: cosa succede quando non risponde?
Spesso accade di presentare una qualsiasi richiesta alla pubblica amministrazione e questa per lungo tempo non risponde, a questo punto che cosa succede? Come è definito il silenzio della pubblica amministrazione?
In realtà esistono varie tipologie di silenzio:
- il silenzio-assenzo;
- il silenzio-diniego;
- il silenzio-devolutivo;
- il silenzio-facoltativo;
- il silenzio-inadempimento.
In particolare quando una pubblica amministrazione (PA) non emette un provvedimento espresso entro i termini stabiliti dalla legge si incorre nel silenzio inadempimento e a differenza del silenzio assenso e del silenzio diniego, il silenzio inadempimento rappresenta una vera e propria mancanza da parte della PA.
Questa situazione si verifica quando la legge impone alla Pubblica Amministrazione di concludere un procedimento amministrativo attraverso un provvedimento esplicito entro un termine specifico, ma l'amministrazione non si manifesta e non prende alcuna decisione. Quindi quando la legge non stabilisce una specifica conseguenza connessa al silenzio, in particolare nel caso in cui il silenzio assenso non è applicabile per norma, l'inerzia dell'amministrazione è considerata un inadempimento.
Si precisi che secondo l’art. 20 comma 4 della legge 241/1990 “Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti. (…)”.
Con la sentenza del TAR della Campania n 6166/2024 si mette in evidenzia quando invece non sia ravvisabile un silenzio-inadempimento da parte dell’amministrazione.
Silenzio-inadempimento? Il TAR chiarisce la posizione del Comune di Napoli
Il TAR della Campania ha emesso una sentenza sulla base di un’istanza promossa da una cittadina contro il Comune di Napoli e alcuni controinteressati, in merito a presunte irregolarità edilizie e alla mancata risposta dell’amministrazione comunale.
La ricorrente, proprietaria di alcune unità immobiliari ha contestato ai controinteressati (proprietari di un appartamento al quinto piano dello stesso edificio) modifiche non autorizzate al torrino condominiale e la realizzazione di un accesso diretto al lastrico solare di sua proprietà. Tali interventi, secondo la ricorrente, avrebbero comportato un incremento volumetrico significativo e una variazione dell’aspetto per l’apertura di una porta in sostituzione di un boccalupo. Dopo aver presentato un’istanza di accesso agli atti nel 2023, risultata priva di documentazione autorizzativa per tali lavori, la ricorrente ha inviato una diffida formale al Comune di Napoli il 2 febbraio 2024, sollecitando accertamenti e provvedimenti sanzionatori ai sensi degli artt. 27 e 31 del DPR 380/2001. Non avendo ricevuto riscontro entro i termini previsti, ha quindi presentato ricorso al Tar per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento.
Il Comune di Napoli ha successivamente adempiuto alla richiesta della ricorrente, effettuando un sopralluogo dove gli agenti del servizio polizia locale hanno constatato modifiche strutturali al terrazzo, tra cui un accesso con porta-finestra e una scala in difformità rispetto ai grafici autorizzati sulla base di una Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) del 2016. Tali irregolarità sono state segnalate alla Procura della Repubblica e agli uffici comunali competenti per i provvedimenti conseguenti.
Il TAR analizzando il caso ha ritenuto infondato il ricorso, infatti nonostante il ritardo rispetto ai termini procedurali, il Comune ha comunque svolto gli accertamenti richiesti e trasmesso gli esiti alle autorità competenti e pertanto, non è ravvisabile un silenzio-inadempimento da parte dell’amministrazione.
La sentenza sollecita, inoltre, la PA ad un’azione amministrativa diligente e tempestiva, soprattutto in materia di vigilanza edilizia.
LA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA È SCARICABILE IN ALLEGATO.
T.U. Edilizia
Il D.P.R. 380/2001 (più conosciuto come Testo unico per l'edilizia) definisce le regole fondamentali da seguire in ambito edilizio.
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