Sicurezza sul lavoro: niente sanzioni penali per il datore di lavoro non abilitato che utilizza le attrezzature
Ministero del Lavoro: le sanzioni ex art. 87 comma 2 d.lgs. 81/2008 non possono essere applicate qualora tali attrezzature siano utilizzate dal datore di lavoro
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Il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della sanzione prevista per la violazione dell’art. 71 comma 7 e art. 73 comma 4 del d.lgs. 81/2008 (cd. Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro) nello specifico per quanto riguarda l'utilizzo delle attrezzature da parte del datore di lavoro.
La domanda posta da una Regione è questa: in caso di omessa abilitazione del datore di lavoro all’utilizzo di attrezzature di cui all’art. 73 comma 4 cit., deve essere ascritta allo stesso la sanzione prevista dall’art. 87 comma 2, lettera c)?
Il Ministero del Lavoro, nell'interpello 1/2020, dopo aver analizzato le specifiche normative di riferimento del TU Sicurezza, sottolinea che il d.lgs. 151/2015, che ha modificato l'art.69, comma 1, lettera e), del TU Sicurezza, inserendo nella definizione di “operatore” anche il datore di lavoro che precedentemente ne era escluso, non è intervenuto sui successivi art.71, comma 7, lettera a) e 87, comma 2, lettera c), del medesimo decreto.
Dal combinato disposto delle predette norme si evince la previsione di sanzioni penali a carico del datore di lavoro e del dirigente unicamente nel caso in cui gli stessi abbiano incaricato all’uso di attrezzature di lavoro, che richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari, “lavoratori” che non abbiano ricevuto “una informazione, formazione ed addestramento adeguati”.
In definitiva:
- dall'entrata in vigore del d.lgs. 151/2015, è vietato l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura di lavoro, per la quale è prevista una specifica abilitazione, da parte di qualsiasi “operatore”, compreso il datore di lavoro che ne sia privo;
- sulla base del principio di tipicità che regola il sistema penale, l’ambito di operatività dell'art.87, comma 2, lettera c), del TU Sicurezza deve essere circoscritto alle fattispecie in esso previste, pertanto le relative sanzioni non possono essere applicate qualora tali attrezzature siano utilizzate dal datore di lavoro.
L'INTERPELLO 1/2020 DEL MINISTERO DEL LAVORO E' SCARICABILE IN FORMATO PDF
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