Sicurezza sul lavoro: il rischio incendio nel cantiere edile
In questo articolo l’autore evidenzia la carenza normativa di contestualizzazione della prevenzione incendi in un cantiere edile. Un ambito che normativamente non corrisponde a un luogo di lavoro ma che di fatto espone il lavoratore, durante a lavorazioni edili, a rischio incendio.
Che cosa è nella sostanza un cantiere edile?
Appare come domanda ridondante, ma prima di affrontare il tema della prevenzione incendi all’interno di un cantiere edile è bene citare l’art. 89 del d. lgs. 81/08.
«Il cantiere edile è un qualunque spazio “esterno” in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile che muta con il progredire dei lavori. Si tratta di uno “spazio” all’interno del quale si svolgono numerose attività, poste in essere da diverse figure con compiti ben precisi che concorrono per un obiettivo comune, quello di portare a termine l’opera entro le tempistiche previste».
Sono noti a tutti i concetti di interferenza e di coordinamento, con tutti gli adempimenti che ne conseguono, ma la verità è che il cantiere edile è uno spazio che ha una sua naturale tendenza al caos organizzativo che, in relazione ai rischi, può riservare insidie spesso sottovalutate, come ad esempio il rischio incendio.
Se analizziamo, però, l’allegato I del d.P.R. 151/2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” ci rendiamo immediatamente conto che il “cantiere edile” non rientra fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi in merito alle quali è necessario procedere secondo quanto prescrive il decreto.
Richiami utili per la sicurezza antincendio nel cantiere edile
Il cantiere edile è un luogo di lavoro esente da qualsiasi attività atta a gestire la sicurezza antincendio? Per poter comprendere meglio quali sono gli scenari reali, è necessario partire da alcune definizioni importanti.
Art. 46 del D.Lgs. 81/08 “Prevenzione incendi”
- «La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente
- Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.»
Articolo 62 - Definizioni
A supporto della suddetta disamina, quindi, è indispensabile comprendere cosa si intende per “luoghi di lavoro”, come definiti all’art. 62 dello stesso D.Lgs. 81/08.
1.«….si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.
2. Le disposizioni di cui al presente Titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci
d-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale».
Il cantiere edile, pertanto, non è da intendersi come “luogo di lavoro” come definito dal D.Lgs. 81/08 all’art. 62. Il quadro “operativo”, pertanto, non trova ancora risposta concreta non essendo formalmente applicabile nemmeno il “mini – codice” (decreto afferente i criteri generali di progettazione antincendio per luoghi di lavoro - D.M. 3 settembre 2021). Si è quindi di fronte alla seguente situazione un po’ paradossale: il cantiere edile non è una attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi in quanto non è inserito all’elenco di cui all’allegato I del DPR 151/2011, e non è un “luogo di lavoro” come definito all’art. 62 del D.lgs. 81/08, quindi, ambito di applicazione del “mini-codice” nel caso di “rischio basso”.
La valutazione del rischio incendio nei cantieri edili può essere “omessa” o “sottovalutata”?
OMISSIONE e SOTTOVALUTAZIONE, due termini dal peso considerevole anche in termini di responsabilità in campo sia al Datore di Lavoro che al Coordinatore per la Sicurezza, soprattutto nel caso in cui dovesse concretizzarsi un evento incidentale riconducibile al “rischio incendio”. Assolutamente no!
Esistono lavorazioni che possono costituire reali fonti di innesco che, se non adeguatamente valutate e gestite, possono provocare incendi devastanti:
- l’uso di fiamme libere,
- le operazioni di saldatura,
- il rischio fulminazione in campo aperto,
- l’utilizzo di carburanti per il rifornimento degli automezzi di cantiere.
Questi sono solo alcuni esempi, forse quelli con più alta probabilità di accadimento. La probabilità è, infatti, uno dei due fattori moltiplicativi, insieme al danno, che concorrono per la individuazione del rischio.
Non è quindi possibile “omettere” o “sottovalutare” il rischio incendio nei cantieri edili, anzi, è obbligatorio procedere ad una “VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO”, all’esito della quale sarà obbligatorio:
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;
- organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di lotta antincendio e gestione dell’emergenza, quindi il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
- garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati.
La valutazione del rischio, quindi, come strumento concreto ed operativo per poter incidere sulla probabilità che l’evento si manifesti, riducendo, così, l’entità del rischio, non potendo agire sull’entità del danno se non in modo marginale.
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- Quale è lo strumento che dovrà contenere la “Valutazione del Rischio Incendio”? il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
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La "Sicurezza sul Lavoro" comprende tutte le misure, le procedure e le normative destinate a proteggere la salute e l'integrità fisica e psicologica dei lavoratori durante l'esercizio delle loro attività professionali. La sicurezza sul lavoro è regolamentata dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 noto anche come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (TUSL).
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