Sicurezza Lavoro
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Sicurezza sul lavoro: dal 12 aprile 2017 denunciati anche i piccoli infortuni

L'entrata in vigore del SINP (sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro) fa partire i 6 mesi al termine dei quali decorre il nuovo obbligo di denuncia ai soli fini statistici degli infortuni con assenza da uno a tre giorni. Qualche dubbio, però, sulla decorrenza effettiva dei termini

L'entrata in vigore del SINP (sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro) fa partire i 6 mesi al termine dei quali decorre il nuovo obbligo di denuncia ai soli fini statistici degli infortuni con assenza da uno a tre giorni. Qualche dubbio, però, sulla decorrenza effettiva dei termini

A partire dal prossimo 12 aprile 2017, tutti i datori di lavoro dovranno denunciare gli infortuni con prognosi da uno a tre giorni (oltre al giorno dell'infortunio, che non rientra nel conteggio), adempimento fin d'ora non dovuto.

La denuncia di cui sopra, adempimento al quale è tenuto il datore di lavoro nei confronti dell'Inail nel caso di verifica di infortuni sul lavoro a propri lavoratori dipendenti o assimilati, soggetti all'obbligo assicurativo presso l'Inail, è stata introdotta dal Testo Unico sulla Sicurezza e scatterà con l'entrata in vigore del Sinp, sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (decreto del Ministero del Lavoro 183/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27/9), che fa scattare i 6 mesi al termine dei quali decorre il nuovo obbligo di denuncia ai soli fini statistici degli infortuni con assenza di almeno un giorno (escluso quello dell’evento), previsto dall’art. 18, comma 1, lettera r), del d.lgs 81/2008.

Nell'art.18 si legge infatti che "l’obbligo di cui alla lettera r)...decorre dalla scadenza del termine di 6 mesi dall'adozione del decreto…",: si ritiene per cui che i 6 mesi decorrano dall’entrata in vigore del decreto istitutivo del Sinp, e quindi dal 12 ottobre 2016, con conseguente scadenza fissata al 12 aprile del prossimo anno

Resta comunque un grosso dubbio sui termini di decorrenza effettiva del nuovo adempimento (alcuni sostengono sia dal 12 ottobre), la cui inadempienza è punita peraltro con una sanzione da 548 a 1972.80 euro: a dirimere la questione sarà quindi l'Inail, che fornirà le indicazioni operative necessarie in merito.

Si tratta, nel dettaglio, di comunicare- entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico - ai fini statistici i dati degli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno e fino a tre giorni, escluso quello dell'evento. In precedenza (fino all'11 ottobre 2016) tale obbligo riguardava gli infortuni con prognosi di assenza superiore ai tre giorni oltre a quello dell'infortunio. 

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