Sicurezza sul lavoro: chiarimenti ministeriali sulla periodicità dell’aggiornamento formativo per i preposti
L’aggiornamento continuo per i preposti è essenziale e cruciale per garantire la sicurezza sul lavoro in Italia. Pur ribadendo l’obbligo di legge della formazione continua il Ministero del Lavoro, con il recente interpello n. 6/2024, ha “insinuato” dubbi sulla periodicità dell’aggiornamento, la quale potrebbe oscillare tra l’obbligo biennale e quello quinquennale, stabilito dall'Accordo Stato-Regioni del 2011.
Sicurezza sul lavoro: importanza dell'aggiornamento continuo per i preposti
L’aggiornamento dei preposti rappresenta un obbligo di legge in Italia, volto a garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro, in quanto il preposto svolge un ruolo fondamentale all'interno dell'azienda, essendo responsabile della supervisione dei lavoratori e dell'effettiva implementazione delle misure di sicurezza.
Ecco perché la normativa richiede che i preposti ricevano una formazione adeguata, nonché continui aggiornamenti sulle disposizioni riguardanti la sicurezza sul lavoro. Il corso di aggiornamento per preposti risulta quindi essere un percorso formativo specifico rivolto a coloro che ricoprono tale posizione nelle imprese, con l'obiettivo principale di mantenere informati sulle più recenti novità normative e tecniche in tema di sicurezza il personale preposto.
Il legislatore in questo modo vuole assicurare che tali figure siano al corrente delle nuove regole normative relative alla creazione di un ambiente di lavoro più sicuro. I corsi di aggiornamento affrontano una vasta gamma di temi, tra cui le ultime normative in materia di sicurezza sul lavoro, l’identificazione dei rischi presenti e le strategie per la loro gestione.
Nei percorsi formativi particolare attenzione sarà data ai suggerimenti pratici per migliorare la cultura della sicurezza all’interno dell’azienda.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con l’interpello n. 6/2024 fornisce dei chiarimenti su una questione importante per la sicurezza nei luoghi di lavoro, sollevata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI). Tale questione riguarda la frequenza dell'aggiornamento formativo obbligatorio dei preposti, fondamentale per il monitoraggio delle condizioni di sicurezza nelle aziende. Con l’interpello, il Ministero cerca di chiarire, in attesa del nuovo Accordo Stato-Regioni, la frequenza dell'obbligo di aggiornamento, poiché in tal senso sussiste un disaccordo normativo e di pareri tra chi considera biennale tale aggiornamento e chi lo consideri quinquennale.
LEGGI ANCHE: La nuova Patente a Punti per la Sicurezza in Edilizia: norme, funzionamento e obiettivi
Formazione dei preposti in sicurezza sul lavoro: novità dall'interpello n. 6/2024
Un recente interpello (n. 6/2024) inviato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri alla Commissione per gli interpelli, pone interrogativi cruciali riguardo l’effettiva durata degli aggiornamenti formativi dei preposti in materia di sicurezza sul lavoro.
L'interpello, discusso durante la seduta della Commissione del 24 ottobre 2024, pone due tesi:
- è necessario anticipare la periodicità della formazione di aggiornamento del preposto a due anni, come stabilito dal comma 7-ter dell’articolo 37 del D.lgs. n. 81/2008, in attesa della pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni.
- si sostiene che rimanga valida l'indicazione, contenuta nell'Accordo Stato-Regioni del 2011, che prevede un aggiornamento quinquennale per il preposto.
L’art. 37 del DLGS n. 81/2008 stabilisce che la formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti deve essere adeguata e specifica, in particolare:
- il comma 2 richiede che i dettagli sulla durata e sui contenuti della formazione siano definiti attraverso Accordo in conferenza Stato-Regioni, previo coinvolgimento delle parti sociali;
- il comma 7 richiede che la formazione e l'aggiornamento siano garantiti con periodicità adeguata.
L'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, tuttora in vigore, stabilisce un aggiornamento quinquennale per i preposti, fissando una durata minima di sei ore.
Secondo la circolare dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 16 febbraio 2022, finché non viene costituito un nuovo accordo, i preposti e i dirigenti devono perseguire quanto previsto dall'accordo del 2011, che non è stato modificato dalle recenti disposizioni legislative.
Riguardo il secondo quesito la commissione esprime un parere favorevole, affermando che le modifiche introdotte dal comma 7-ter dell'articolo 37 siano subordinate all'adozione di un nuovo accordo in sede di conferenza, il quale al momento non è stato ancora realizzato. Di conseguenza, la periodicità di aggiornamento dell'attività formativa dovrebbe rimanere conforme alle attuali disposizioni della normativa del 2011, quindi fino all’attuazione di un nuovo accordo, rimane valida la periodicità quinquennale attualmente in vigore.
La questione della formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro è cruciale per garantire un ambiente lavorativo sicuro e conforme. Di fatti, rimanere aggiornati sulle normative e sulle decisioni della commissione è fondamentale per i datori di lavoro e i professionisti del settore.
L'INTERPELLO N. 6/2024 È SCARICABILE IN ALLEGATO.
Formazione
News sulle attività di formazione organizzate a livello istituzionale, o dai soggetti privati specializzati o dalle aziende e mirate ai...
Professione
Nel topic "Professione" vengono inserite le notizie e gli approfondimenti su quello che riguarda i professionisti tecnici. Dalla normativa, i corsi di formazione, i contributi previdenziali, le tariffe delle prestazioni e tutte le novità sulla professione.
Sicurezza
Gli approfondimenti e le news riguardanti il tema della sicurezza intesa sia come strutturale, antincendio, sul lavoro, ambientale, informatica, ecc.
Sicurezza Lavoro
La "Sicurezza sul Lavoro" comprende tutte le misure, le procedure e le normative destinate a proteggere la salute e l'integrità fisica e psicologica dei lavoratori durante l'esercizio delle loro attività professionali. La sicurezza sul lavoro è regolamentata dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 noto anche come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (TUSL).
Condividi su: Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp